Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23496 del 26/08/2021

Cassazione civile sez. I, 26/08/2021, (ud. 14/05/2021, dep. 26/08/2021), n.23496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18546/2019 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio

dell’avv. Enrica Inghilleri, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, c/o Avvocatura Generale Stato;

– intimato –

avverso la sentenza n. 587/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 3/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/5/2021 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. K.M., cittadino senegalese ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Brescia, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado della protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione dell’art. 1A della Convenzione di Ginevra, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5 e art. 14 e D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 11, nonché del vizio di motivazione, essendosi rigettate le richieste misure sul presupposto della ritenuta inattendibilità del richiedente, ravvisata tuttavia per mezzo di una pronuncia inficiata da intrinseche carenze motivazionali ed, in particolare, senza rispettare il processo ermeneutico a tal fine predisposto dalla legge e senza esercitare i poteri ufficiosi di indagine riguardo il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); 2) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, essendosi rigettata la protezione umanitaria senza verificare l’assenza di tutela nel paese di provenienza dei diritti umani fondamentali nonché la grave situazione di instabilità politica interna, giustificante l’applicazione del principio di non refoulement; 3) dell’omesso esame di fatti decisivi, essendosi rigettate le richieste misure senza considerare la grave situazione di pericolo esistente nel paese di origine, l’impunità di gravi fatti criminosi, l’esposizione a rischio del richiedente, la precarietà della situazione di sicurezza interna e, più in generale, la situazione oggettiva del paese.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso è doppiamente inammissibile, vuoi perché la sua declinazione accumula indistintamente vizi eterogenei denunciando nel contempo l’erroneità in diritto del ragionamento decisorio e carenze motivazionali, di guisa che è rimesso “al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse” (Cass., Sez. I, 23/10/2018, n. 26874); vuoi perché è inteso a censurare l’apprezzamento in fatto in ragione del quale, valorizzando gli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, secondo il modello della procedimentalizzazione legale della decisione, il decidente ha declinato la credibilità del richiedente richiamandosi, in particolare alle risultanze in tal senso evidenziate nelle pregresse fase di trattazione (confusione sul sesso del figlio e sulla morte di uno o di entrambi i genitori) e facendo ammenda, per la rilevanza di tali specifiche circostanze, delle “altre incongruenze pure non prive di rilevanza ai fini della credibilità”; apprezzamento in fatto, va aggiunto, che non è censurabile in questa sede se non, appunto, per vizio di motivazione ovvero per anomalia motivazionale integrante una violazione di legge di rilevanza costituzionale (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340), eventualità, queste, non ricorrenti nella specie risultando il provvedimento congruamente ed adeguatamente motivato.

Ne’ per altro decampa da questo quadro preclusivo il richiamo alla fattispecie del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), disatteso dal decidente in ragione della notoria condizione di stabilità politica e sociale che connota il Senegal nel panorama complessivo del continente africano.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile essendo inteso a perorare unicamente una rivalutazione del quadro fattuale della vicenda, tenuto conto, da un lato, che la decisione non è venuta meno al compito di indagare la situazione politica interna del paese di provenienza, ma l’ha solo valutata diversamente da quanto auspicato e, dall’altro, che il giudizio comparativo sotteso alla misura della protezione umanitaria è risultato nella specie precluso per totale mancanza di utili riferimenti, in tal modo intendendosi evidenziare un difetto di allegazione in capo alle difese del richiedente (Cass., Sez. I, 24/12/2020, n. 29624).

4. Il terzo motivo di ricorso è ancora inammissibile; tanto perché non è mancato l’esame delle circostanze riportate, apprezzate solo diversamente da quanto auspicato; tanto perché la loro denuncia esula dal concetto di fatto rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, integrando al più l’omesso esame di elementi istruttori; tanto, ancora, perché la censura sollecita un mero riesame del quadro istruttorio lumeggiato negativamente dal decidente.

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA