Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23496 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. I, 20/09/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 20/09/2019), n.23496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24628/2018 r.g. proposto da:

A.F., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Federico

Lera, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Sarzana,

Via 8 marzo n. 3.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro legale rappresentante

pro tempore.

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, depositata in

data 12.2.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/6/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova – decidendo sull’appello proposto da A.F., cittadino della Nigeria, avverso la ordinanza emessa in data 14.3.20017 dal Tribunale di Genova (con la quale erano state respinte le domande volte ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato e le richieste di protezione sussidiaria ed umanitaria) – ha confermato il provvedimento impugnato, rigettando, pertanto, l’appello.

La corte del merito ha ritenuto in primo luogo non credibile il racconto del richiedente asilo in quanto intrinsecamente contraddittorio e inverosimile nel suo dispiegarsi: il ricorrente aveva infatti narrato di essere stato costretto a lasciare la Nigeria in quanto minacciato da una setta che aveva intenzione di affiliarlo tra le sue fila; ha infine ritenuto lo stato di provenienza del richiedente (l'(OMISSIS)) regione relativamente tranquilla e non interessata da violenze generalizzate e incontrollate, concentrandosi le azioni terroristiche del noto gruppo di (OMISSIS) solo negli stati del nord est della Nigeria; ha dunque ritenuto che il richiedente non poteva essere considerato un soggetto perseguitato e dunque suscettibile di protezione internazionale; ha, infine, ritenuto infondata anche la ulteriore domanda gradata di protezione umanitaria, in quanto il richiedente non si trovava in una condizione di particolare vulnerabilità personale e non aveva neanche dimostrato il suo impegno in un percorso di integrazione in Italia limitato ad un solo corso di lingua italiana.

2. La sentenza, pubblicata il 12.2.2018, è stata impugnata da A.F. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente – lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b) e c), in combinato disposto con il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8 – si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria. Si denuncia l’omesso esame, anche tramite l’attivazione dei poteri officiosi normativamente previsti, delle reali condizioni di pericolosità del paese di provenienza del richiedente e comunque l’erroneità della decisione che aveva negato il diritto alla reclamata protezione sussidiaria sulla base della sola valutazione di non credibilità soggettiva del richiedente.

2. Con il secondo motivo si denuncia invece violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in combinato disposto con il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, in relazione al diniego della richiesta protezione umanitaria.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 Il primo motivo di censura è inammissibile perchè volto a richiedere alla Corte di legittimità una nuova valutazione dei presupposti fattuali applicativi della richiesta protezione sussidiaria, profilo quest’ultimo sul quale la corte di merito ha comunque argomentato in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, evidenziando come il pericolo di violenza indiscriminata e generalizzata si concentri in Nigeria solo nelle regioni del nord est.

3.2 Il secondo motivo è inammissibile in ragione della sua genericità.

La censura si compone invero di una lunga (e inutile) elencazione di fonti normative di riferimento e di principi giurisprudenziali affermati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, senza alcun riferimento all’applicabilità degli stessi alla fattispecie concreta oggi ancora sub iudice, allegando solo la circostanza della frequentazione di corsi di preparazione in Italia, che si per sè sola non può certo legittimare la richiesta di protezione umanitaria.

Non pertinente risulta poi il richiamo ai principi espressi dal noto arresto giurisprudenziale di questa Corte nella sent. n. 4455/2018, in assenza di allegazioni riguardanti il possibile percorso di integrazione del richiedente nella realtà sociale italiana, circostanza quest’ultima che comunque è stata espressamente esclusa nel provvedimento impugnato.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità per la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA