Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23496 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 18/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 18/11/2016), n.23496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3486-2011 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMILIO FAA’

DI BRUNO 4, presso lo studio dell’avvocato SERGIO SCICCHITANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ARMANDO CIRIGLIANO giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA POTENZA SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 29/2010 della COMM.TRIB.REG. DELLA BASILICATA,

depositata il 19/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.F. propose ricorso avverso cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis di Euro 140,95, emessa – a rettifica della dichiarazione 770 resa per l’annualità 2001 – nei confronti dell’associazione “I democratici, Coordinamento regionale di Basilicata” e a lui notificata. A fondamento del ricorso, il B. deduceva l’illegittimità della notificazione, assumendo, in particolare, di non aver alcun titolo al ricevimento dell’atto, avendo troncato ogni rapporto con l’associazione intimata da epoca ben precedente all’annualità in contestazione. L’adita commissione provinciale respinse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello del ricorrente, dalla commissione regionale. Nel suo nucleo essenziale, la decisione dei giudici del gravame si fonda sul rilievo “che il non aver il contribuente rifiutato la consegna di una cartella a lui intestata vale a sanare qualsiasi difetto di notifica”.

Avverso la decisione di appello, il B. propone ricorso per cassazione in due motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i proposti motivi di ricorso, il B. deduce l’insanabile nullità della cartella impugnata per violazione dei canoni di cui all’art. 145 c.p.c., come richiamato dal D.P.R. n. 600 del 1973, nonchè violazione dell’art. 38 c.c. in tema di responsabilità per le obbligazioni delle associazioni.

I due motivi, che, per la stretta connessione, vanno trattati congiuntamente, sono fondati. La cartella impugnata, diretta a “I democratici, Coordinamento regionale di Basilicata”, è stata notificata al domicilio di B.F. (senza indicazione alcuna in merito al titolo della legittimazione alla ricezione dell’atto per l’associazione) e consegnata alla moglie del ricorrente. Sulla base di tale premessa, diversamente da quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, non può ritenersi che il mancato rifiuto della consegna dell’atto da parte (della moglie) del B. valga “a sanare qualsiasi difetto di notifica”. Ciò, a tacer d’altro, perchè, a fronte delle contestazioni del B., l’Agenzia non ha, come suo onere, fornito la prova del criterio di collegamento che lo legittimava al ricevimento dell’atto per l’associazione nè dei presupposti di una sua diretta responsabilità ex art. 38 c.c., per aver, in relazione all’obbligazione de qua, agito in nome e per conto dell’associazione (cfr. Cass. 20485/13, 19486/09). In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va, dunque, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa nel merito va decisa con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente. Per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito e la condanna dell’Agenzia, in base al criterio della soccombenza, alla refusione delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese del giudizio di merito e condanna l’Agenzia alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 260,00, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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