Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23495 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 27/10/2020), n.23495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18717-2019 proposto da:

K.A.O.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE BONSEGNA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto R.G. N. 3513/2018 del TRIBUNALE di LECCE,

depositato il 16/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto in data 16 maggio 2019 il Tribunale di Lecce rigettava il ricorso proposto da K.A.o.A., cittadino della Costa d’Avorio, avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14, e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

in particolare il Tribunale, dopo aver espresso un giudizio di inattendibilità del racconto del migrante (il quale aveva spiegato di essersi allontanato dal proprio paese di origine nel 2007 per paura delle reazioni del suo datore di lavoro, dopo che i ribelli avevano sequestrato l’auto di cui era alla guida e di proprietà di quest’ultimo), rilevava come difettasse del tutto l’attualità del pericolo rappresentato, in quanto il timore di rimpatrio era legato a una preoccupazione priva di fondamento circa la propria sorte;

nel contempo il Tribunale reputava che non potesse essere riconosciuta neppure la protezione umanitaria, non essendo state allegate nè alcuna condizione di vulnerabilità soggettiva, nè la sussistenza di un percorso integrativo da apprezzare in comparazione con le condizioni in cui era avvenuto l’allontanamento;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia K.A. al fine di far valere tre motivi di impugnazione;

l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio senza il rispetto dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al solo fine di prendere parte all’eventuale udienza di discussione;

parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo motivo di ricorso denuncia la nullità del provvedimento impugnato per violazione del principio dell’immediatezza, in quanto nel collegio che aveva assunto la decisione non era presente il giudice onorario avanti al quale la causa era stata istruita e si era svolta la discussione finale;

3.2 il motivo è manifestamente infondato;

lo stesso decreto impugnato registra che l’udienza di comparizione delle parti si era svolta dinanzi al giudice onorario, delegato per la trattazione, il quale poi aveva rimesso il fascicolo al presidente istruttore affinchè riferisse al collegio per la decisione;

un simile svolgimento del procedimento non comporta alcuna violazione del principio di immediatezza;

il D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, recante la riforma organica della magistratura onoraria, consente infatti ai giudici professionali di delegare, anche nei procedimenti collegiali, compiti e attività ai giudici onorari, mentre il medesimo D.Lgs., art. 11, esclude l’assegnazione dei fascicoli ai giudici onorari solo per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non rientrano quelli di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis; ne consegue che non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito il giudice onorario di tribunale abbia proceduto alla trattazione della controversia, rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione (Cass. 4887/2020, Cass. 3356/2019);

4.1 il secondo motivo di ricorso prospetta la nullità del provvedimento impugnato a causa dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla vicenda personale narrata dal ricorrente, e della correlata violazione del disposto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7 e 14 e dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis: il Tribunale, oltre a non specificare alcunchè rispetto agli argomenti addotti del migrante per sostenere l’attendibilità delle proprie dichiarazioni, avrebbe omesso di contestualizzare la vicenda narrata nell’ambito del paese di provenienza, dove esisteva una situazione di instabilità e generalizzata precarietà dei sistemi di tutela interni; la vicenda narrata, per quanto di natura personale, era perciò comunque idonea – in tesi di parte ricorrente – a generare una situazione di rischio proveniente da organi non statuali;

4.2 il Tribunale, lungi dal negare la protezione sussidiaria richiesta perchè la situazione di grave danno paventata proveniva da un organo non statuale, ha ritenuto che il racconto del richiedente asilo non fosse credibile, alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e comunque rappresentasse un pericolo non attuale perchè infondato, dato che nessuna minaccia gli era mai stata rivolta;

la critica in esame non trova quindi alcuna corrispondenza nel contenuto della decisione impugnata;

ne discende la sua inammissibilità, poichè la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4) (Cass. 20910/2017);

5.1 il terzo motivo di ricorso assume la nullità del provvedimento impugnato a motivo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla vicenda personale narrata dal ricorrente, e della correlata violazione del T.U.I., art. 5, comma 6: il Tribunale non avrebbe tenuto conto, ai fini della concessione della protezione umanitaria, della situazione esistente in Costa d’Avorio e del fatto che il migrante, dopo essersi allontanato dal suo paese di origine, avesse trascorso un lungo periodo di detezione in Libia; in particolare il collegio di merito non avrebbe attivato i propri poteri officiosi onde conseguire un’adeguata conoscenza della situazione legislativa e sociale della Costa d’Avorio e in questo modo avrebbe erroneamente escluso la sussistenza di fattori di vulnerabilità ricollegati al clima di insicurezza e forte preoccupazione ivi esistente;

5.2 il motivo è nel suo complesso inammissibile;

rispetto alla situazione di detenzione in Libia è sufficiente rilevare come il ricorrente non abbia indicato il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass., Sez. U., 8053/2014);

coincidenti valutazioni debbono essere fatte rispetto alla situazione del paese di origine; la peculiarità di questa situazione in termini tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria doveva infatti essere allegata dal ricorrente, dato che anche in questa materia la domanda non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 27336/2018);

peraltro una simile situazione sarebbe risultata di per sè non decisiva;

infatti il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, quale misura atipica e residuale, è il frutto della valutazione della specifica condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente, di modo che a tal fine non è sufficiente la mera allegazione delle condizioni generali del paese di origine a cui non si accompagni l’indicazione di come siffatta situazione influisca sulle condizioni personali del richiedente asilo provocando una particolare condizione di vulnerabilità;

infine è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile, non solo perchè non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado, ma anche in quanto in materia di protezione internazionale è necessario soddisfare esigenze di celerità ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione. (Cass. 27700/2018);

6. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto;

la costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. e al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

 

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