Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23495 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. I, 20/09/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 20/09/2019), n.23495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24383/2018 r.g. proposto da:

D.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato

Michele Cipriani, elettivamente domiciliato in Roma, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall’Avvocatura

generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma Via dei Portoghesi

n. 12 è elettivamente domiciliato.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, depositata in

data 20.2.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/6/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze – decidendo sull’appello proposto da D.A., cittadino della Costa d’Avorio, avverso l’ordinanza emessa in data 14 luglio 2017 dal Tribunale di Firenze (con la quale erano state respinte le domande avanzate dal richiedente per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato e, via gradata, della protezione sussidiaria ed umanitaria) – ha confermato il provvedimento impugnato, rigettando, pertanto, l’appello.

La corte del merito ha ritenuto non fondata la domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto le ragioni dell’espatrio erano collegate ad una mera faida familiare discendente da contese ereditarie e non erano dunque riconducibili alle ipotesi di persecuzione statale previste dalla normativa di matrice internazionale; ha, inoltre, escluso, quanto alla reclamata protezione umanitaria, una situazione di violenza generalizzata ed indiscriminata nel paese di provenienza del richiedente; ha evidenziato che il pericolo di ritorsioni criminali da parte dei parenti non può legittimare la richiesta di protezione internazionale e di quella umanitaria, posto che anche la predisposizione di un servizio di polizia efficiente non può annullare in nessun paese il rischio della commissione dei reati; ha infine escluso il diritto al riconoscimento della protezione umanitaria, in ragione della mancanza di una condizione di particolare vulnerabilità del richiedente e di particolari vincoli con la realtà italiana.

2. La sentenza, pubblicata il 20.2.2018, è stata impugnata da D.A. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente – lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 2, comma 1, lett. f e g, art. 8, medesimo Decreto e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 1, lett. c e art. 17 e comunque omesso esame di fatti decisivi – si duole del mancato riconoscimento della richiesta protezione sussidiaria. Denunzia il ricorrente come erronea la valutazione fornita dalla corte di merito in riferimento alla situazione di mancanza di pericolosità interna della Costa d’Avorio posto che qualificate fonti informative interne ed internazionali (rapporto COI 2017; Conntry Report on Human Rights Practices 2016-Cote d’Ivoire”; report Commissione affari esteri francese; rapporto Amnesty International 2017-2018) descrivono invece il paese di provenienza del ricorrente come interessato da violenza diffusa e sistematica violazione dei diritti fondamentali. Si denuncia, inoltre, la violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria da parte dei giudici del merito per approfondire proprio il profilo della pericolosità interna della Costa d’Avorio e, comunque, anche la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a, per il pericolo che il ricorrente sia sottoposto a trattamenti disumani e comunque a rischio di ritorsioni familiari non contenibili dalle forze dell’ordine locale e non sanzionabili dall’ordinamento giudiziario.

2. Con il secondo motivo si articola vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, art. 8 medesimo decreto e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e comunque vizio di omesso esame di fatti decisivi, in relazione al diniego della reclamata protezione umanitaria. Si denuncia come omessa la necessaria valutazione comparativa tra il paese di provenienza e quello di accoglienza, come prescritto ora dalla giurisprudenza di legittimità, per un corretto scrutinio della situazione di vulnerabilità del richiedente. Osserva inoltre la difesa ricorrente che non era state valutate le seguenti circostanze: la giovane età del ricorrente; il lungo tempo trascorso lontano dal paese di origine; il rischio di ritorsioni familiari;

l’assenza di tutela da parte della polizia ed il consolidamento in Italia di legami sociali e lavorativi; la situazione di generale insicurezza in Costa d’Avorio.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 Già il primo motivo è inammissibile.

Sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, si pretende da parte del ricorrente una rivalutazione in fatto della situazione di pericolosità interna della Costa d’Avorio in relazione al profilo di tutela sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), tramite la rilettura delle fonti informative internazionali sopra citate, profilo quest’ultimo su cui invece il provvedimento impugnato ha motivato in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, denunciabili ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Del tutto nuove e dunque non ricevibili risultano essere, poi, le ulteriori censure sollevate in relazione alle presunte violazione del D.Lgs. n. 251 sopra citato, art. 14, lett. a e b, giacchè dalla stessa lettura del provvedimento impugnato emerge che le stesse non erano state devolute alla cognizione del giudice di appello.

3.2 Il secondo motivo è anch’esso inammissibile.

Non può infatti neanche astrattamente prospettarsi una valutazione comparativa (come spiegata dalla giurisprudenza di questa Corte nel noto attesto di cui alla sent. n. 4455/2018), posto che la corte di merito ha escluso espressamente una qualsiasi forma di integrazione socio-lavorativa del richiedente. Ne consegue, come ulteriore conseguenza, che le deduzioni sollevate sul punto risultano anche nuove perchè allegate e prospettate dal ricorrente solo avanti a questa Corte di legittimità.

Le ulteriori censure attingono il fatto e sono volte, al solito, a richiedere alla Corte di Cassazione un’inammissibile rivalutazione del merito della decisione in ordine ai presupposti applicativi della richiesta protezione umanitaria.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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