Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23495 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 18/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 18/11/2016), n.23495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18576-2010 proposto da:

R.F., R.G. entrambi personalmente ed anche nella

loro qualità di legali rappresentanti, soci e amm.ri della R.

INTERNI DESIGN E CONTRACT di G.R. & C. snc,

elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DEL VIGNOLA 23, presso lo

STUDIO SELCON, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI MARIA

BETTONI con studio in SAN BENEDETTO DEL TRONTO VIA MANARA 134

(avviso postale ex art. 135) giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 84/2009 della COMM.TRIB.REG. di ANCONA,

depositata il 15/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il controricorrente l’Avvocato TIDORE che si riporta agli

atti e si rimette alla Corte per l’istanza di riunione;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di accertamento della Guardia di Finanza Veniva notificato alla società R. Interni Design e Contact di R.G. snc un processa serbale di constatazione nel quale si rilevava che dalle registrazioni contabili prese in esame dagli agenti. alcune fatture emesse dalla società ed indirizzate a clienti ucraini risultavano riscosse per contanti, mentre sul conto personale del SOCIO amministratore, venivano riscontrati alcuni bonifici provenienti dall’estero. A seguito di tale verbale l’Agenzia ha sottoposto a verifica la dichiarazione dei redditi, rettificando quanto dichiarato nel relativo modello unico. La società ha conseguentemente chiesto accertamento con adesione, che però l’Agenzia ha rigettato. Il successivo ricorso del contribuente è stato respinto dalla CTP di Ascoli, con decisione confermata in appello. Quest’ultima, previa riunione dei due ricorsi quello della società e quello del Socio, con decisione depositata il 15.5.2009. ha ribadito la legittimità dell’accertamento bancario e ritenuto che i contribuenti non avessero adeguatamente chiarito la dinamica delle operazioni commerciali, sono clienti ucraini. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione sia il socio che la società con quattro motivi. cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giova innanzitutto rilevare che la sentenza impugnata è stata depositata il 15.5.2009 e che la L. n. 69 del 2009 (che ha abrogato l’art. 366 bis c.p.c. prevedente la necessità che ciascun motivo di ricorso per cassazione ai sensi dei nn. 1, 2, 3 e 4 c.p., si concluda con un quesito di diritto) è entrata in vigore nel luglio 2009 e le disposizioni in essa contenute “si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge” purchè ovviamente successivi all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 – proprio come nel caso di specie, senza che possa parlarsi di un’applicazione retroattiva dell’art. 366-bis c.p.c. poichè la sua applicazione è consentita ai ricorsi aventi “a oggetto un provvedimento pubblicato in data anteriore al 4-7-09” in ossequio a quanto disposto dall’art. 58, comma 5, della stessa legge di abrogazione (v. tra le altre cass. n. 5752 del 2011) e dovendo peraltro rilevarsi che è stato ritenuto infondato (v. cass. n.26364 del 2009) il dubbio di costituzionalità di tale articolo, “in quanto è discrezionalità del legislatore disciplinare nel tempo l’applicabilità delle disposizioni processuali”.

Tanto premesso, occorre altresì evidenziare che nei primo e nel quarto motivo del ricorso in esame viene dedotta violazione della legge sostanziale e/o processuale, pertanto tutti tali motivi dovevano concludersi a pena di inammissibilità con un quesito di diritto che presentasse le caratteristiche di idoneità enucleate nel tempo dalla copiosa giurisprudenza (anche a sezioni unite) formatasi in proposito.

Nella giurisprudenza di questa questo giudice di legittimità si è chiarito che “il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis c.p.c., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare collaborando alla funzione nomofilattica della S.U. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale. e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o in un mero interpello della Corte di legittimità ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola juris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cass., n. 11535 del 2008).

In particolare, il quesito di diritto di cui all’art. 366-bis c.p.c. deve compendiare: “a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice: c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie” (v. tra le altre cass. n. 19769 del 2008 e n. 7732 del 2014) e “non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale. che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, consiste proprio nell’imposizione al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità” (v. cass., ord. n. 20409 del 2008). Inoltre, il motivo di ricorso per cassazione con il quale si denunzino vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, è poi bensì ammissibile, ma esso deve concludersi “con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto”. (Cass., S.U., n. 7770 del 2009). Ciò comporta che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., n. 20603 del 2007).

Nel caso di specie, dalla lettura dei quesiti di diritto formulati dalla ricorrente a conclusione dei motivi di ricorso in esame, appare del tutto evidente la non rispondenza di detti quesiti alle indicazioni offerte dalla giurisprudenza di questa Corte.

Il ricorso va pertanto respinto e le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessive 6 mila Euro, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il Roma 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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