Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23494 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 18/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 18/11/2016), n.23494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20483/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ASL TO/(OMISSIS), in persona del Direttore Generale, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GARAVOGLIA MARIO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 40/2009 della COMM. TRIB. REG. del PIEONTE,

depositata l’11/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato LUCISANO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva confermato la sentenza di primo grado che, in accoglimento del ricorso proposto dall’ASL n. (OMISSIS) di Pinerolo, aveva riconosciuto il rimborso delle somme versate a titolo di IRPEG per gli anni di imposta dal 1999 al 2002, in conseguenza dell’assoggettamento a reddito fondiario degli immobili strumentali all’esercizio dell’attività istituzionale dell’ASL.

Rilevava il giudice di appello che l’art. 40 T.U.I.R., tende “ad escludere dalla tassazione i redditi fondiari costituenti beni strumentali sia per l’esercizio di attività di impresa commerciale e sia per l’esercizio di arti o professioni e ne definisce anche la strumentalità degli stessi quando sono utilizzati in modo esclusivo per l’esercizio dell’arte o della professione”. Inoltre, “vi è la esplicita non assoggettabilità all’imposta stabilita dall’art. 88 T.U.I.R., che, al comma 1, stabilisce: “la non assoggettabilità all’imposta degli Organi dell’Amministrazione dello Stato ed Enti Locali”.

Resiste con controricorso l’ASL TO (OMISSIS) (già ASL n. (OMISSIS) di Pinerolo).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 40, 87, 88, 108 e 109, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Deduce la ricorrente quanto segue. Da una corretta esegesi del quadro normativo emergeva che: a) le AA.SS.LL. sono soggette ad IRPEG (art. 87 T.U.I.R.); b) il reddito di impresa dalle stesse prodotto nello svolgimento della propria attività istituzionale è esente da imposta (art. 88 T.U.I.R.); c) continuano ad essere imponibili i redditi diversi da quello di impresa (art. 108 T.U.I.R.). Tale ultima disposizione, in particolare, esclude dalla rilevanza ai fini della determinazione del reddito complessivo imponibile solo i redditi espressamente dichiarati esenti. L’art. 40 T.U.I.R., a sua volta, prevede la non produttività di reddito fondiario degli immobili relativi ad imprese commerciali e di quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni, chiarendo che questi ultimi sono quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte, della professione o dell’impresa. La norma suddetta, quindi, considera non produttivi di reddito fondiario solo gli immobili strumentali all’esercizio di attività commerciali in quanto già tassati nel reddito di impresa; pertanto, essendo le aziende sanitarie locali esenti da IRPEG solo sotto il limitato profilo del reddito di impresa, gli immobili di proprietà delle stesse dovranno ritenersi produttivi di reddito fondiario (imponibile in assenza di diversa espressa previsione legislativa), così come reso palese dal disposto dell’art. 108 T.U.I.R., che espressamente contempla il reddito fondiario quale componente del reddito complessivo degli enti commerciali (tra cui le aziende sanitarie locali).

Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che “in tema di Irpeg, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 88, comma 2, lett. c), dispone che l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine non costituisce esercizio di attività commerciale; pertanto, il reddito fondiario degli immobili strumentali utilizzati in relazione a tali attività non subisce la “trasformazione in reddito d’impresa D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 40, comma 1, con la conseguenza che il reddito complessivo va determinato sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, come espressamente dispone l’art. 108 D.P.R. cit. (Cass. civ., sez. trib., 26-11-2008, n. 28176, che ha altresì dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di quest’ultimo articolo, sollevata in riferimento agli artt. 32 e 53 Cost.; nello stesso senso, Cass., sez. trib., 05-05-2011, n. 9875). Cass., sez. trib., 12-02-2013, n. 3346 ha ribadito che “i redditi fondiari dei fabbricati destinati all’attività istituzionale dell’azienda sanitaria ospedaliera mantengono la propria autonomia ai fini dell’imposizione fiscale, con la conseguenza che il reddito complessivo di tali enti pubblici non commerciali (così definiti ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88, comma 2, lett. c)) va ricostruito in maniera atomistica – al fine di evitare contaminazioni fra i diversi tipi di reddito – e cioè sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, come previsto dall’art. 108 D.P.R. citato, secondo cui, per detti enti, il reddito è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi”. Da ultimo, nelle stesso senso, Cass. civ., sez. trib., 13-05-2015, n. 9718.

Alla luce del richiamato consolidato orientamento di questa Corte, dal quale non vi è motivo di discostarsi, il ricorso va dunque accolto.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

In ordine al regolamento delle spese, poichè la giurisprudenza sopra citata è intervenuta in epoca successiva alla instaurazione del giudizio, le spese dei gradi di merito sono compensate tra le parti.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito. Condanna la controricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.700,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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