Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23494 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. I, 10/11/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 10/11/2011), n.23494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA NICOTERA 29, presso l’avvocato SATIRA

ANTONELLA, rappresentata e difesa dagli avvocati STRANGIO GIUSEPPE,

NOBILE VINCENZO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 337/2004 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata il

20/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 355 del 22.07-19.09.2002, il Giudice di Pace di Bianco condannava l’AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, al pagamento in favore della sig.ra B.P., della somma di Euro 2.451,26, oltre interessi legali, quale aiuto comunitario relativo alla campagna 1999, dalla stessa chiesto con atto di citazione notificato il 13.03.2002.

Con sentenza del 19 – 20.07.2004, il Tribunale di Locri, nella contumacia della B., accoglieva il primo motivo dell’appello proposto il 29 settembre 2003, dall’AGEA e, per l’effetto, dichiarava il difetto di competenza per territorio del Giudice di Pace di Bianco in favore del Giudice di Pace di Roma, assegnando alle parti il termine di mesi sei per la riassunzione della causa davanti al Giudice ritenuto competente.

Avverso questa sentenza la B. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 13.10.2005 all’AGEA, che non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso la B. denunzia “Nullità della citazione in appello per omessa indicazione dell’udienza di comparizione davanti al Giudice adito in violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. – Error in procedendo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Sostiene che il grado d’appello si è illegittimamente svolto e concluso in sua contumacia, nonostante che l’atto introduttivo fosse affetto da nullità, dal momento che la copia dell’atto di citazione a lei notificata era priva di due pagine, ossia la nove e la dieci, e non conteneva l’indicazione della data dell’udienza di comparizione, dell’invito al convenuto – appellato di costituirsi nel termine di venti giorni prima della udienza indicata ed a comparire all’udienza indicata dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art. 168 bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implicava le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. Il motivo è fondato.

La censura trova conferma dalla lettura degli atti processuali (in tema, cfr cass. n. 18217 del 2008), attività consentita in questa sede di legittimità attesa la natura (in procedendo) del vizio denunciato. Tale vizio provoca la nullità dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di appello, ai sensi dell’art. 359 c.p.c., e dell’art. 164 c.p.c., comma 1, come sostituito dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 9, in vigore dal 30 aprile 1995 (cfr cass. n. 16877 del 2007; n. 17951 del 2008). La nullità, non rilevata d’ufficio dal giudice di primo o (come nella specie) di secondo grado nella contumacia del convenuto, rende nulli gli atti successivi nonchè la sentenza e, dedotta con l’impugnazione, impone la cassazione della sentenza medesima. Tale cassazione, peraltro, deve avvenire con rinvio (art. 383 c.p.c.) atteso che l’art. 164 c.p.c., comma 2, (nel nuovo testo oggi in vigore) dispone che, se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del comma 1, ne dispone d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Aggiunge che la rinnovazione sana i vizi e che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione (cfr cass. n. 17474 del 2007). In base a tale precetto, dunque, il Tribunale, quale giudice di appello, doveva disporre – esercitando il potere-dovere stabilito dall’art. 164 c.p.c., comma 2 – la rinnovazione della citazione in un termine perentorio, con le conseguenze contemplate nella norma ora citata.

Conclusivamente si deve accogliere il ricorso e cassare l’impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Locri, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Locri, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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