Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23493 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. I, 20/09/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 20/09/2019), n.23493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24319/018 r.g. proposto da:

N.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Federico

Lera, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Sarzana,

Via 8 marzo n. 3.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro legale rappresentante

pro tempore.

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, depositata in

data 8.2.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/6/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova – decidendo sull’appello proposto da N.A., cittadino della Nigeria, avverso la ordinanza emessa in data 12.4.20017 dal Tribunale di Genova (con la quale erano state respinte le domande volte ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato e le richieste di protezione sussidiaria ed umanitaria) – ha confermato il provvedimento impugnato, rigettando, pertanto, l’appello.

La corte del merito ha ritenuto in primo luogo non credibile il racconto del richiedente asilo, in quanto intrinsecamente contraddittorio e inverosimile nel suo dispiegarsi: il ricorrente aveva, infatti, narrato di essere stato costretto a lasciare la Nigeria in quanto minacciato da una setta (gli “(OMISSIS)”), che aveva intenzione di affiliarlo tra le sue fila; ha infine ritenuto lo stato di provenienza del richiedente (l'(OMISSIS)) regione relativamente tranquilla e non interessata da violenze generalizzate e incontrollate, concentrandosi le azioni terroristiche del noto gruppo di (OMISSIS) solo negli stati del nord est della Nigeria; ha, dunque, ritenuto che il richiedente non poteva essere considerato un soggetto perseguitato e suscettibile pertanto di protezione internazionale; ha, inoltre, evidenziato che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, il ricorrente non aveva neanche allegato il pericolo di essere passibile di pena di morte ovvero di trattamenti disumani nel suo paese di provenienza; ha, infine, ritenuto infondata anche l’ulteriore domanda gradata di protezione umanitaria, in quanto il richiedente non si trovava in una condizione di particolare vulnerabilità personale e non aveva neanche dimostrato il suo impegno in un percorso di integrazione in Italia.

2. La sentenza, pubblicata il 8.2.2018, è stata impugnata da N.A. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente, lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b) e c), in combinato disposto con il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8 – si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria. Si denuncia come erronea la valutazione giudiziale di relativa tranquillità del Delta State, in quanto smentita dalle informazione estraibili da numerose fonti interne ed internazionali, ed in particolare dal report redatto dal Ministero degli Esteri francese.

2. Con il secondo motivo si denuncia invece violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in combinato disposto con il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, in relazione al diniego della richiesta protezione umanitaria. Si osserva che, in caso di rientro in patria del richiedente, quest’ultimo si troverebbe esposto a rischio per il suo stesso sostentamento e per la sua incolumità a causa di persecuzioni e violenze.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 Già il primo motivo di doglianza si presenta come inammissibile.

La parte ricorrente propone infatti doglianze in fatto, volte a sollecitare la Corte di legittimità ad una rivalutazione della decisione di merito (come tale rimessa alla esclusiva cognizione dei giudici del merito) in ordine alla situazione di pericolosità interna della Nigeria, attraverso una rilettura degli atti istruttori (e cioè delle fonti di informazione interna ed internazionale), e ciò a fronte di una motivazione adeguata e scevra da criticità argomentative come quella fornita dalla corte territoriale, con la quale si è evidenziato che il rischio di violenze generalizzate ed indiscriminate sussiste in Nigeria solo negli stati del nord est e non già nello stato di provenienza del richiedente. Ne consegue che le censure così proposte da parte del ricorrente si pongono, con tutta evidenza, ben al di là del perimetro delimitante l’area di cognizione del giudice di legittimità, attingendo profili rimessi alla esclusiva competenza dei giudici Del merito le cui valutazioni risultano sindacabili innanzi alla Corte di Cassazione nei ristretti limiti del vizio motivazionale, per come ora regolato dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3.2 Il secondo motivo è inammissibile in ragione della sua genericità.

La censura si compone invero di una lunga (e inutile) elencazione di fonti normative di riferimento e di principi giurisprudenziali affermati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, senza alcun riferimento all’applicabilità degli stessi alla fattispecie concreta oggi ancora sub iudice, allegando solo la situazione di indigenza e di difficoltà economica del richiedente, che di per sè sola non può certo legittimare la richiesta di protezione umanitaria.

Non pertinente risulta, poi, il richiamo ai principi espressi dal noto arresto giurisprudenziale di questa Corte nella sent. n. 4455/2018, in assenza di allegazioni riguardanti il possibile percorso di integrazione del richiedente nella realtà sociale italiana, circostanza quest’ultima che, peraltro, è stato anche esclusa espressamente da parte della corte di merito nel provvedimento impugnato.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità per la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Non è neanche dovuto il pagamento del doppio contributo in ragione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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