Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23493 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 18/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 18/11/2016), n.23493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13252/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDUINA

7, presso lo studio dell’avvocato CONCETTA TROVATO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GABRIELE PERDOMI

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/2009 della COMM. TRIB. REG. dell’EMILIA

ROMAGNA, depositata il 30/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato TROVATO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e il

rigetto nel merito.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna aveva riconosciuto a M.P. il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2002.

Riteneva il giudice di appello che il contribuente, medico mutualista, non fosse soggetto ad IRAP, posto che i beni strumentali indicati nell’apposito elenco (computer, telefono, automobile, attrezzatura cardiologica) erano di quantità e valore non particolarmente significativi, avendo peraltro il professionista conseguito ricavi in misura non rilevante. Inoltre, la mancanza di lavoratori dipendenti o di personale qualificato in grado di sostituire il professionista rendeva indispensabile la presenza dello stesso per lo svolgimento dell’attività. Resiste con controricorso il contribuente, che ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia “motivazione insufficiente in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”. Sostiene che la C.T.R. aveva ravvisato nella rilevanza personale dell’attività professionale svolta dal contribuente l’inesistenza del presupposto impositivo ai fini IRAP dell’autonoma organizzazione, senza fornire una compiuta motivazione circa l’irrilevanza delle voci di spesa per beni strumentali e per compensi a terzi, nonchè della esistenza di un’unità immobiliare destinata esclusivamente all’esercizio dell’attività professionale.

Il ricorso è fondato.

La C.T.R., nella sentenza impugnata, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte in tema di assoggettabilità ad IRAP dei professionisti, ha escluso, nella fattispecie, il requisito dell’autonoma organizzazione osservando che: “il contribuente, medico mutualista, non ha esposto nella DR spese per lavoratori dipendenti, ha evidenziato nell’elenco dei beni strumentali beni di quantità e di valore non particolarmente significante (un computer, telefono, automobile, attrezzatura cardiologica) ed ha conseguito ricavi in misura non rilevante. La mancanza di dipendenti o personale qualificato in grado di sostituire il contribuente quanto alla sua professione rende impossibile la presenza del contribuente stesso per lo svolgimento dell’attività”.

L’analisi della motivazione sopra testualmente riportata rivela che l’infondatezza della pretesa erariale è stata affermata dai giudici di appello in modo del tutto generico, omettendo di esaminare i dati dettagliatamente indicati dall’Agenzia delle Entrate (valore dei beni strumentali di Lire 33.975.000 per il 2000, Lire 40.215.000 per il 2001 ed Euro 16.164.000 per il 2002) e di valutare se gli stessi consentissero di ritenere integrato il presupposto di imposta ai fini IRAP.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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