Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23492 del 26/08/2021

Cassazione civile sez. I, 26/08/2021, (ud. 14/05/2021, dep. 26/08/2021), n.23492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4702/2016 proposto da:

Società Camarda & Drago a r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Di Pietro, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di San Fratello, in persona sindaco pro tempore, domiciliato

in Roma, Via Dora 2, presso lo studio degli avv.ti Piero Ruggeri, e

Federico Russo, c/o Studio Mariani e associati, rappresentato e

difeso dall’avvocato Benedetto Manasseri, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 635/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 03/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/5/2021 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società a responsabilità limitata Camarda&Drago ricorre a questa Corte, sulla base di quattro mezzi a cui resiste il Comune di San Fratello, onde sentir cassare l’epigrafata sentenza con cui la Corte d’Appello di Messina, respingendo il gravame da essa proposto avverso l’impugnata decisione di primo grado che aveva accolto l’opposizione del Comune al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società ai fini del pagamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni 1993 e 1994, ha nuovamente rigettato l’eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione di esso da parte del Comune in difetto della dimostrata conoscenza legale in capo al medesimo dell’evento interruttivo (morte del procuratore alle liti), nonché l’eccezione di difetto di procura figurando la sottoscrizione del sindaco apposta a margine dell’atto di opposizione e, nel merito, ha confermato l’accoglimento dell’opposizione, posto che l’affidamento del servizio non era stato formalizzato, come prescritto per i contratti stipulati dalla P.A. in forma scritta.

Memoria della ricorrente ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso, con cui si insiste sulla tardività della riassunzione operata dal Comune con atto depositato il 23.2.2001 allorché l’evento interruttivo rappresentato dal decesso del procuratore alla lite del medesimo si era verificato il 17.11.1999, risultando invero l’evento notorio o comunque desumibile dall’avvenuto conferimento del mandato difensivo a nuovo procuratore in data 21.11.2000, è privo di fondamento.

La Corte d’Appello, premesso che “il termine per la riattivazione decorre dal giorno in cui la parte interessata alla riassunzione o alla prosecuzione sia venuta a conoscenza dell’evento interruttivo; (che) la conoscenza dell’evento interruttivo idonea a far decorrere il termine per la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto è quella legale; (che) per conoscenza legale dell’evento deve intendersi quella conseguita mediante atti processuali e cioè mediante dichiarazione, notificazione o certificazione dell’evento, non essendo sufficiente quella aliunde acquisita”, ha nella specie fatto rilevare che “la dichiarazione di morte dell’avv. Ciccia è stata effettuata del procuratore della controparte e che nessuno era presente per il Comune di San Fratello”, da ciò traendo la conclusione che, non essendo maturata in capo al Comune alcuna conoscenza legale – non avendo in particolare la controparte, pur gravata dal relativo onere, provato l’avvenuta conoscenza legale da parte del Comune in data antecedente al semestre precedente la riassunzione – la riassunzione del giudizio da questo effettuata con il predetto atto depositato il 23.2.2001 si sottrae alla pretesa eccezione di tardività ed il giudizio deve perciò intendersi ritualmente riassunto.

L’assunto così enunciato è perfettamente in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dell’avviso, costantemente ribadito, che “in tema di interruzione del processo per morte del procuratore di una delle parti, il termine per la relativa riassunzione decorre dalla data in cui la parte rimasta senza difensore ha avuto dell’evento conoscenza legale, acquisita tramite atti muniti di fede privilegiata quali dichiarazioni, notificazioni o certificazioni rappresentative dell’evento medesimo, alle quali non è equiparabile la conoscenza di fatto altrimenti acquisita, e dovendo tale conoscenza avere ad oggetto tanto l’evento in sé considerato, quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicare i suoi effetti (Cass., Sez. II, 16/04/2019, n. 10594; Cass., Sez. IV, 12/09/1997, n. 9046; Cass., Sez. IV, 19/03/1996, n. 2340). In particolare si è escluso che possa assumere a tal fine conferenza la dichiarazione resa dal procuratore della controparte (Cass., Sez. III, 7/10/1998, n. 9918) e financo, con singolare assonanza al caso di specie, la “conoscenza effettiva che dell’evento una delle parti abbia avuto aliunde, come la conoscenza che il sindaco – quale ufficiale dello stato civile – abbia avuto della morte del patrono del comune, parte in causa del giudizio” (Cass., Sez. II, 7/11/1984, n. 5629). Ne’ si dubita che la dimostrazione della legale conoscenza dell’evento in tempo anteriore al semestre precedente la riassunzione o prosecuzione del processo incombe sulla parte che ne eccepisce l’intempestività, non potendo farsi carico all’altra dell’onere di fornire una prova negativa (Cass., Sez. IV, 29/12/1999, n. 14691).

3. Il secondo motivo di ricorso, con cui si insiste sull’eccezione di nullità dell’atto erariale di opposizione perché mancante di procura in quanto il nominativo del sindaco del tempo non era riprodotto in forma autografa ma a caratteri a stampatello e, del pari, si lamenta perciò l’omesso esame di un fatto decisivo, è inammissibile.

La Corte d’Appello, ricusando l’obiezione, ha risolutamente sentenziato che essa “non ha fondamento ove si consideri che è apposta a margine dell’atto di firma del sindaco pro tempore del sindaco del Comune di San Fratello”.

La perentorietà dell’affermazione – che svuota di contenuto ogni illazione di fonte motivazionale – non e’, per il resto, minimamente scalfita dalle contrarietà enunciate in punto di diritto, da un lato, perché – pur in disparte dal rilievo di controparte secondo cui il formato della sottoscrizione qui denunciato figurerebbe sulla copia notificata di detto atto, ma non sull’originale – essa è frutto di un accertamento in fatto condotto dal giudice di merito non censurabile in questa sede e che, ove fosse frutto di falsa percezione, non sarebbe denunciabile nelle forme del ricorso per cassazione; dall’altro perché la lagnanza reitera, senza accenti di novità critica, quella medesima già rapportata al giudice d’appello, sicché la sua riproposizione in questa sede la priva dello specifico contenuto cassatorio che il motivo deve rivestire per non essere dichiarato inammissibile a mente dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

4. Il terzo motivo di ricorso, con cui si insiste sulla natura vincolante degli obblighi assunti dal Comune per mezzo dell’affidamento del servizio e si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, non è fondato.

La Corte d’Appello, allorché si è data cura di spiegare le ragioni del suo dissenso rispetto alle conclusioni dell’impugnante, ha ripercorso itinerari argomentativi ampiamente esplorati ricordando che “i contratti sottoscritti dalla Pubblica Amministrazione richiedono a pena di nullità la forma scritta”, che “in mancanza dei requisiti della forma scritta e (di) quello della contestualità delle manifestazioni di volontà delle parti contraenti, parte che per i Comuni è rappresentata dal sindaco, unico organo legittimato a manifestare all’esterno la volontà dell’ente, non può ritenersi sorto un vincolo contrattuale efficace”, ed, ancora, che “la sola Delibera della giunta municipale ha natura di atto interno – privo di rilevanza e solo preparatorio – prodromo al contratto nei confronti dell’organo legittimato a esprimere la volontà del Comune, vale a dire il rappresentante pro tempore”.

E’ perciò appena il caso di dare atto che anche in parte qua l’impugnata decisione si conforma ai principi di questa Corte, vero che “per i contratti stipulati dalla P.A. “jure privatorum” vige il principio formalistico, richiedendosi la forma scritta “ad substantiam”” (Cass., Sez. I, 14/04/2011, n. 8539)), che occorre che “la volontà della P.A. sia manifestata all’esterno dall’organo rappresentativo” (Cass., Sez. I, 16/10/1999, n. 11687), che va perciò esclusa “qualsivoglia manifestazione di volontà delle parti implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi” (Cass., Sez. III, 4/11/2004, n. 21138) e che si possa ipotizzare “una conclusione del contratto stesso per fatti concludenti” (Cass., Sez. III, 12/04/2006, n. 8261).

Merita piuttosto rimarcare a miglior conforto della decisione qui impugnata – e con ciò anche a definitiva tacitazione di ogni residua riserva cassatoria – che la vigenza della forma pubblica imposta per la stipulazione dei contratti della pubblica amministrazione non ammetta equipollenti, sicché, avendo essa funzione costitutiva in quanto prescritta ad substantiam, ne consegue “che la prova dell’esistenza e del contenuto di tale negozio, specie per quanto attiene all’obbligazione di pagare il prezzo, da parte dell’amministrazione, non può essere fornita attraverso la confessione o il riconoscimento di debito” (Cass., Sez. I, 15/01/2007, n. 621), né può ritenersi applicabile, a fronte delle difese opposte dall’amministrazione il principio di non contestazione in quanto esso “non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta “ad substantiam”, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta “ad probationem”, l’osservanza dell’onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l’esistenza stessa del diritto fatto valere” (Cass., Sez. I, 17/10/2018, n. 25999).

5. Il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta la condanna alle spese del processo perché si sarebbe dovuto far luogo alla loro compensazione, è infondato, riflettendo, esattamente il capo della decisione sul punto il principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c..

5. Il ricorso va dunque respinto.

6. Spese alla soccombenza. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 2700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2021

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