Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23492 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. I, 20/09/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 20/09/2019), n.23492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20653/2018 r.g. proposto da:

O.C., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Rosa

Vignali, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in

Firenze, Via Antonio Gramsci n. 22.

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro legale rappresentante

pro tempore.

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, depositata in

data 9.2.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/6/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze – decidendo sull’appello proposto da O.C., cittadino nigeriano, avverso la ordinanza emessa in data 30.3.2017 dal Tribunale di Firenze (con la quale erano state respinte le domande volte ad ottenere la protezione internazionale e quella umanitaria) – ha rigettato l’appello, confermando, pertanto, la decisione emessa in primo grado.

La corte del merito ha ritenuto la vicenda allegata dal ricorrente a sostegno della sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato non riconducibile al paradigma applicativo di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, in quanto i fatti narrati evidenziavano solo un pericolo legato ad una vicenda privata e non già ad atti di persecuzione: il richiedente aveva, infatti, narrato di aver subito l’uccisione del padre da parte di alcuni poliziotti corrotti, che si erano così vendicati per il mancato pagamento di una tangente; ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in ragione del fatto che lo stato di provenienza del ricorrente, l’Edo State, non è interessato da fenomeni di violenza generalizzate ed indiscriminata, che invece attingono gli stati del nord-est, ove opera il noto gruppo terroristico di (OMISSIS); ha infine ritenuto non sussistente una condizione di particolare vulnerabilità del richiedente tale da legittimare il riconoscimento della richiesta protezione umanitaria.

2. La sentenza, pubblicata il 9.2.2018, è stata impugnata da O.C. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2. Contesta la parte ricorrente la valutazione operata da parte della corte di merito degli atti compiuti dalla polizia come atti non persecutori, e ciò anche in ragione della circostanza della ritenuta credibilità di quanto narrato dal richiedente.

2. Con il secondo motivo si deduce vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Osserva il ricorrente che aveva denunciato di essere stato vittima di comportamenti minacciosi indirizzati nei confronti della sua famiglia (e che si erano anche concretizzati nella morte del padre), comportamenti cui non era seguita alcuna reazione da parte dell’ordinamento, così dimostrandosi il pericolo cui sarebbe sottoposto qualora tornasse in Nigeria.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 32, in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6. Si denuncia la mancata valutazione da parte del giudice di appello della situazione socio-politica della Nigeria, per una più approfondita disamina delle condizioni legittimanti il riconoscimento della protezione umanitaria, nonchè la mancata considerazione della circostanza fattuale che vede il ricorrente soggiornare da più di quattro anni in Italia.

4. Il ricorsole non può essere accolto.

4.1 Il primo motivo è infondato.

Occorre evidenziare che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, la persecuzione deve essere determinata dai motivi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 (razza, religione, etc.), come peraltro correttamente rilevato anche dalla corte di appello, motivi che non erano stati in alcun modo dedotti dal richiedente, così rendendo eccentrica la domanda di tutela rispetto al parametro normativo invocato.

4.2 Il secondo motivo è invece inammissibile per la novità delle censure dedotte.

Si lamenta che il giudice di appello non abbia preso in considerazione gli atti di persecuzione (e cioè, l’assassinio del padre da parte di poliziotti corrotti), ai fini della protezione sussidiaria ed in relazione, dunque, all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b.

Ciò detto, risulta evidente come la parte ricorrente abbia dedotto, sul punto qui da ultimo in esame, fatti nuovi, e cioè l’inerzia delle autorità nella repressione delle condotte dei poliziotti, nonchè la minaccia nei confronti della famiglia associata all’assassinio del padre: fatti quest’ultimi di cui la sentenza impugnata non fa menzione ed in relazione ai quali il ricorrente non indica se e come li avesse dedotti nel giudizio di merito.

4.3 Il terzo motivo è invece infondato.

Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (cfr. Cass. n. 4455/2018), ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, non rileva la situazione generale del paese di origine del richiedente in sè considerata, bensì la condizione soggettiva del richiedente in quella situazione generale: condizione quest’ultima neanche dedotta dalla parte oggi ricorrente.

Ne segue il complessivo rigetto del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità per la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

Sommario

IntestazioneFattoDirittoP.Q.M.

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