Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23492 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 18/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 18/11/2016), n.23492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10317/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 35/2009 della COMM. TRIB. REG. della TOSCANA,

depositata il 24/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e il

rigetto nel merito.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale della Toscana ha confermato la sentenza di primo grado di annullamento della cartella di pagamento emessa nei confronti di B.L. relativa ad IRAP per l’anno di imposta 2002.

Riteneva il giudice di appello che la contribuente, medico di base convenzionato con il S.S.N., non fosse soggetta ad IRAP, in quanto svolgeva l’attività professionale senza l’apporto di capitali e lavoro altrui, sicchè difettava il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia “in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. Sostiene che la C.T.R., con motivazione apparente e tautologica, avulsa da qualsiasi riferimento ai dati concreti acquisiti agli atti del giudizio che attestavano la presenza di voci di spesa per beni strumentali e compensi a terzi, aveva apoditticamente ritenuto che, in mancanza di capitali e lavoro altrui, non si configurasse, nella specie, una attività autonomamente organizzata. Rileva che, nell’anno di imposta in considerazione, a fronte di un reddito di Euro 102.680,00, la contribuente aveva dichiarato un valore di beni strumentali per Euro 25.535,00, altre spese per Euro 8.281,00, compensi corrisposti a terzi per Euro 5.989,00 e consumi per Euro 2.926,00.

Il ricorso è fondato.

A parte alcune considerazioni di carattere generale sul significato della locuzione “autonomamente organizzata” ai fini dell’assoggettabilità del contribuente all’IRAP, la motivazione della decisione impugnata si esaurisce nella seguente proposizione: “il contribuente, esercente attività di medico di base convenzionato con il SSN ha dedotto e provato in primo grado (e non contestato dall’Ufficio) di svolgere la propria attività preprofessionale senza capitali, senza peculiari beni strumentali e senza l’ausilio di dipendenti o collaboratori, e quindi senza alcuna organizzazione di capitale e di personale”.

L’analisi della motivazione sopra testualmente riportata rivela che l’infondatezza della pretesa erariale è stata affermata dai giudici di appello in termini apodittici, senza alcun specifico riferimento alla fattispecie concreta, omettendo di esaminare e valutare i dati evidenziati dall’Agenzia delle Entrate, impedendo così ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del giudice.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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