Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23492 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. I, 10/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 10/11/2011), n.23492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA NOMENTANA 91, presso l’avvocato BEATRICE GIOVANNI,

rappresentata e difesa dall’avvocato BEATRICE LUIGI, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositato il

05/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato MECO CINZIA, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Con il decreto impugnato la Corte di appello di Catania, pronunziando sul ricorso per equa riparazione proposto da G. L., in proprio e quale erede di F.F. nei confronti del Ministero della Giustizia per l’irragionevole durata del processo fallimentare aperto a carico della società di fatto tra essa G., F.F. e F.M.R., ha dichiarato improponibile la domanda perchè proposta (il 24.12.2008) dopo il decorso del termine semestrale dalla data (11.6.2008) di irrevocabilità del decreto di chiusura della procedura, senza tenere conto della sospensione feriale del termine – applicabile anche a quello di decadenza L. n. 89 del 2001, ex art. 4 (Sez. 1, n. 5895/2009,; n. 2153/2010) – e di tale violazione di legge si duole con ricorso per cassazione la G..

Disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso – originariamente notificato al Ministero presso l’Avvocatura Distrettuale anzichè presso l’Avvocatura Generale – il Ministero intimato non ha svolto difese.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- Il ricorso è fondato.

Infatti, poichè fra i termini per i quali la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (Sez. 1, n. 5895/2009; n. 2153/2010).

Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato e la causa va rinviata alla Corte di appello di Catania per nuovo esame e per il regolamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese alla Corte di appello di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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