Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23491 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 27/10/2020), n.23491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31551-2018 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FONTANELLA

BORGHESE 72, presso lo studio dell’avvocato PAOLO VOLTAGGIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI BONOMI;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI VARESE in liquidazione coatta

amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo

studio dell’avvocato ELIO LUDINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMO MARINI;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cron. 171/2018 del TRIBUNALE di VARESE,

depositato il 03/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il commissario liquidatore di Consorzio Agrario di Varese in l.c.a. ammetteva al passivo della procedura – in chirografo piuttosto che con la prededuzione richiesta – l’intero credito vantato da B.M., quale cessionario dei diritti vantati da Cereda s.r.l. in liquidazione per la fornitura di merce e servizi;

2. il Tribunale di Varese, a seguito dell’opposizione presentata dal B., una volta precisato che la fattispecie rimaneva regolata dalla disciplina della L. Fall., art. 111, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006, dato che la liquidazione coatta amministrativa aveva avuto avvio nel 1991, rilevava come non sussistesse la prova dell’intervenuta autorizzazione da parte dei commissari delle prestazioni oggetto delle fatture dedotte e non ancora pagate;

nè d’altra parte il ricorrente aveva fornito prova che le spese per cui sollecitava il riconoscimento della prededucibilità fossero strumentali alla gestione della procedura;

in virtù di tali rilievi il Tribunale, con decreto del 3 ottobre 2018, rigettava l’opposizione proposta dal B., non potendo essere riconosciuta al credito già ammesso la prededuzione pretesa;

3. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso B.M. prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Consorzio Agrario di Varese in l.c.a..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. i motivi di ricorso denunciano la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 111, e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione fra le parti: il Tribunale in primo luogo non avrebbe considerato il tenore della consulenza tecnica d’ufficio effettuata in sede monitoria e prodotta in giudizio, la quale dava conto dei lavori eseguiti in costanza di liquidazione in relazione alle tre delibere autorizzative emesse e consentiva così di superare – a dire del ricorrente – le imprecisioni terminologiche contenute nelle fatture;

e comunque, secondo il ricorrente, anche quelle opere presuntivamente non autorizzate non potevano essere considerate avulse e completamente estranee rispetto a quelle autorizzate con le delibere commissariali;

il Tribunale inoltre, nella valutazione del requisito di funzionalità, avrebbe confuso la continuazione dell’esercizio dell’impresa con quanto riguardava l’acquisizione, l’amministrazione e la liquidazione del patrimonio del fallito, in quanto per il riconoscimento della prededuzione per il primo tipo di credito era sufficiente che l’esercizio dell’impresa fosse autorizzato, che le prestazioni fossero state eseguite durante la liquidazione coatta amministrativa e che si trattasse di spese necessarie per la continuazione dell’impresa, requisiti tutti sussistenti nel caso di specie;

5.1 il motivo concernente l’omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile;

il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione si sostanzia solamente nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche l’omesso esame di determinati elementi probatori, essendo sufficiente che il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario dare conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti (si vedano in questo senso Cass., Sez. U., 8053/2014, Cass. 19312/2016 e Cass. 1274/2017);

nel caso di specie il decreto impugnato dà conto che il fatto storico, relativo all’esistenza di un’autorizzazione dei commissari concernente le prestazioni oggetto delle fatture dedotte, è stato preso in considerazione da parte del collegio dell’opposizione, tramite “una disamina incrociata” dei lavori oggetto di fatturazione e quelli oggetto delle “uniche tre delibere commissariali in atti”;

ciò acclarato, non è sindacabile in questa sede sotto il profilo dedotto la valutazione compiuta dal giudice di merito in ordine alla rilevanza attribuita alle varie risultanze istruttorie disponibili;

allo stesso modo non risulta sindacabile la valutazione circa l’estraneità o meno delle opere realizzate rispetto a quelle autorizzate e la loro conseguente riconducibilità all’autorizzazione rilasciata, poichè un simile giudizio rientra nei compiti istituzionali affidati al giudice di merito e non può essere oggetto di riesame in questa sede di legittimità;

6. il motivo di ricorso in tema di violazione di legge risulta, del pari, inammissibile;

la L. Fall., art. 111, comma 1, n. 1, nel testo applicabile ratione temporis, ammette in prededuzione, in deroga al principio della par condicio creditorum, il pagamento, oltre che delle spese procedurali, anche dei debiti contratti dagli organi concorsuali per l’amministrazione del fallimento e l’eventuale continuazione dell’esercizio dell’impresa (Cass. 395/1978);

il pagamento in prededuzione di tali debiti di massa opera quindi con esclusivo riguardo alle obbligazioni assunte dagli organi della procedura concorsuale (Cass. 193/1978, Cass. 3943/76, Cass. 2691/74);

il Tribunale ha aggiunto che avevano natura prededucibile anche i debiti “strumentali alla gestione della procedura tanto da poter riconoscere nell’obbligazione assunta uno strumento imprescindibile per l’accesso alla procedura concorsuale” (pag. 6), così intendendo sostenere che potevano avere la collocazione pretesa anche debiti che, quantunque contratti senza la preventiva autorizzazione del giudice delegato, fossero necessariamente ricollegabili alla continuazione dell’esercizio dell’impresa e potessero considerarsi quindi, in base alle ragionevoli prospettive offerte dalla situazione del momento cui andavano riferiti ovvero per l’utilità oggettiva da essi scaturita, finalizzati al conseguimento di tale obiettivo (Cass. 1467/1979, Cass. 62/1979, Cass. 4370/77) e con esso al perseguimento di un verosimile vantaggio per l’intero ceto creditorio;

prova tuttavia che il creditore, gravato del relativo onere, non si era preso cura di fornire;

la critica in esame non coglie il differente carattere del duplice profilo di funzionalità valorizzato dal Tribunale al fine di riconoscere la prededuzione richiesta, ritenendolo inutile o confondendolo con l’inesatto adempimento, e risulta così inammissibile, dato che il ricorso per cassazione deve necessariamente contestare in maniera specifica la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass., 19989/2017);

per di più, a fronte dell’accertamento della mancata dimostrazione dell’esistenza di un nesso funzionale nel senso da ultimo illustrato – accertamento che rientra nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la critica in esame, laddove dà per acquisito che si trattasse di spese necessarie per la continuazione dell’impresa, intende nella sostanza superare l’apprezzamento della congerie istruttoria compiuta dal Tribunale e proporre, una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017);

7. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA