Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23491 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. I, 10/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 10/11/2011), n.23491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G. ((OMISSIS)), C.S. (Cf.

(OMISSIS)), C.M. (c.f. (OMISSIS)),

elettlvamente domiciliate in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9 presso

l’avvocato DE ARCANGELIS GIORGIO, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MONAI CARLO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

IMPRESA CORADAZZI DI CORADAZZI RENATO & C. S.N.C.,

FALLIMENTO

CO.RE.;

– Intimati –

avverso la sentenza del TRIBUNALE di TOLMEZZO, depositata il

26/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per le ricorrenti, l’Avvocato DE ARCANGELIS che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per, in via principale rigetto del

ricorso, in subordine remissione alla Corte Costituzionale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Con il decreto impugnato il Tribunale di Tolmezzo ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento dell’impresa Coradazzi di Coradazzi Renato & C. s.n.c. nonchè dei soci illimitatamente responsabili Co.Ro. e C. R. proposta ai sensi della L. Fall., artt. 98 e 99, da B. G., C.S. e C.M. le quali avevano chiesto di essere ammesse al passivo in via privilegiata ex art. 2751 bis c.c., n. 1, anzichè chirografaria, per i crediti vantati iure proprio a titolo di danno morale ed alla vita di relazione patito in seguito alla morte di un congiunto prestatore di lavoro subordinato dell’impresa fallita. In via subordinata, le opponenti avevano chiesto di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per risolvere la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2751 bis c.c., n. 1 in relazione agli artt. 2, 3, 29, 30 e 41 Cost..

Il Tribunale ha osservato che, ai sensi dell’art. 2745 c.c. il privilegio viene accordato in considerazione della causa del credito e, siccome deroganti al principio della par condicio creditorum, le norme che prevedono privilegi hanno carattere eccezionale e come tali non possono essere interpretate analogicamente.

La causa che giustifica il privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 1 è la lesione dei diritti di credito di natura retributiva e (a seguito degli interventi della Corte Costituzionale, anche di alcuni diritti di credito di natura) risarcitoria esistenti, comunque e solo, in capo al prestatore di lavoro subordinato e, quindi, ai suoi eventuali aventi causa iure successionis.

Diversamente, la causa del credito delle opponenti per danno morale ed alla vita di relazione iure proprio, conseguente alla morte del congiunto prestatore di lavoro subordinato, è la lesione del diritto alla salute delle stesse opponenti (latamente inteso a ricomprendere anche la vita di relazione e il pretium doloris);

Nel caso concreto, il diritto del prestatore di lavoro subordinato e i diritti delle sue congiunte opponenti hanno in comune unicamente il fatto storico dell’infortunio il quale, tuttavia, ha leso diritti diversi e di soggetti diversi, generando, quindi, distinte tipologie di cause di credito da valutare ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 1. La diversità causale dei crediti del prestatore di lavoro subordinato e delle opponenti, sia sotto il profilo oggettivo, ma, addirittura, sotto il profilo soggettivo (ribadito che l’art. 2751 bis c.c., n. 1 privilegia solo i crediti del prestatore di lavoro subordinato e non di terze persone), impedisce l’estensione del privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 1 nei termini richiesti da B.G., C.S. e C.M.;

Infine, il Tribunale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2751 bis c.c., n. 1 in relazione agli artt. 2, 3, 29, 30 e 41 Cost.. Infatti, la specifica individuazione dei crediti risarcitori assistiti dal privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 1 corrisponde a scelte discrezionali del legislatore, non suscettibili di estensione, tanto più logicamente ragionevoli rispetto a situazioni, come quella di cui si tratta, certamente disomogenee, attesa proprio la diversità delle stesse sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.

2. – Contro il decreto del tribunale le opponenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo, articolato sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di norme di diritto e quello di vizio di motivazione; motivo illustrato con memoria depositata nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. La curatela intimata non ha svolto difese.

3.- Con l’unico, articolato, motivo le parti ricorrenti denunciano contraddittoria motivazione in ordine al mancato riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis c.c. ai crediti per il risarcimento dei danni non patrimoniali spettanti ai familiari (moglie e figlie) del lavoratore deceduto per fatto e colpa del datore di lavoro (o in ordine alla mancata rimessione degli atti alla corte costituzionale onde far scrutinare la conformità alla costituzione di tale articolo per il trattamento riservato ai crediti da lesione dei diritti della famiglia del lavoratore deceduto sprovvisti di privilegio e postergati rispetto ai crediti di molte altre categorie creditorie quali professionisti, artigiani, altri lavoratori, stato, etc. etc. – violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3,29, 30, 36, 41 Cost.

e artt. 1218 e 2087 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamentano che la collocazione in via privilegiata dei crediti vantati iure proprio dalle ricorrenti a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a seguito della morte del congiunto per fatto e colpa del datore di lavoro – che il Tribunale di Tolmezzo avrebbe dovuto riconoscere attraverso l’auspicata lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2751 bis c.c., n. 1 – è stata del tutto disattesa così come è stata disattesa la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale. Formulano i seguenti quesiti ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.:

se il contratto di lavoro, relativamente alle prestazioni in materia di sicurezza, ha o meno effetti protettivi anche nei confronti della famiglia del lavoratore, di modo che la violazione del dovere di sicurezza possa essere invocata ex art. 1218 c.c. anche dalla famiglia del lavoratore;

se il credito dei familiari per la perdita del rapporto parentale (nella locuzione utilizzata da ss.uu. 26973/2008, punto 2.13) a seguito di infortunio sul lavoro, deve essere equiparato ai crediti privilegiati nascenti dalla violazione del rapporto di lavoro ed essere così munito del privilegio speciale mobiliare, di tal che andranno rimessi gli atti alla Consulta per l’accertamento della incostituzionalità della norma che non ne prevede la collocazione privilegiata nel concorso dell’esecuzione fallimentare del datore di lavoro (art. 2751 bis c.c.); punto controverso: la causa del credito risarcitorio dei prossimi congiunti del lavoratore, da violazione di diritti fondamentali della famiglia, perpetrata dal datore di lavoro, è oppure no la stessa che può vantare il lavoratore in proprio in occasione del medesimo infortunio? Ciò per smentire l’affermazione del tribunale di Tolmezzo, per la quale la causa di lavoro non rappresenterebbe la causa del credito azionato jure proprio dai congiunti, dipendente questa solo dalla violazione del “diritto alla salute” dei componenti della famiglia.

4.- L’unico motivo di ricorso è infondato.

Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (per tutte v.

Corte cost., 6 aprile 2004 n. 113), in considerazione del carattere politico-economico dei criteri che presiedono al riconoscimento della natura privilegiata di dati crediti, non è consentito utilizzare lo strumento del giudizio di legittimità costituzionale per introdurre, sia pure con riguardo al rilievo costituzionale di un determinato credito, una causa di prelazione ulteriore, con strutturazione di un autonomo modulo normativo (v. sentenze n. 84 del 1992 e n. 40 del 1996). Il fondamento di tale enunciazione deve rinvenirsi anche nel rilievo che il sistema delle cause di prelazione – derogatorio del principio della par condicio creditorum, ancorchè esse siano divenute sempre più numerose – va riguardato tenendo conto delle norme che regolano i rapporti tra i crediti che ne godono, ossia della loro graduazione, sicchè l’attribuzione della qualità privilegiata ad un credito non può mai andar disgiunta dalla sua collocazione nell’ordine dei privilegi; collocazione che richiede valutazioni economico-politiche, rimesse al legislatore nell’esercizio della propria discrezionalità.

Se questa è la ratio del principio generale enunciato, si comprende perchè la Corte abbia anche affermato che è, invece, possibile sindacare, all’interno di una specifica norma attributiva di un privilegio, la mancata inclusione in essa di fattispecie omogenee a quelle cui la causa di prelazione è riferita (v. le stesse sentenze n. 84 del 1992 e n. 40 del 1996; 6 aprile 2004 n. 113).

Al fine di accertare l’omogeneità di fattispecie poste a confronto, al pari che nell’argomentazione giuridica fondata sull’analogia, occorre individuare la ratio della norma della cui mancata applicabilità è predicata l’irragionevolezza e, quindi, la violazione del precetto di cui all’art. 3 Cost.

Nella fattispecie in esame non sussiste l’omogeneità richiesta per ritenere che la mancata inclusione del credito vantato dalle ricorrenti iure proprio nel novero dei crediti muniti del privilegio generale sui mobili costituisca violazione dell’art. 3 Cost..

Infatti, la ” ratio ” dell’intero art. 2751 bis c.c., è quella di riconoscere una collocazione privilegiata a determinati crediti, in quanto derivanti dalla prestazione di attività lavorativa svolta in forma subordinata o autonoma e, perciò, destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore (Corte cost. 7 gennaio 2000 n. 1) mentre l’assimilazione, quanto ai privilegi, degli eredi del lavoratore al lavoratore stesso (in relazione alla tutela di un diritto vantato iure proprio e non iure hereditatis) comporterebbe una ingiustificata equiparazione di situazioni diverse in contrasto con il principio di eguaglianza – alla stregua del canone ermeneutico rappresentato dalla ” ratio legis” e di quello, secondo cui tra più significati possibili occorre preferire quello conforme a Costituzione. Talchè le disposizioni di cui i ricorrenti prospettano l’incostituzionalità devono essere diversamente interpretate nel senso della loro non riferibilità ai crediti vantati dagli eredi iure proprio, per la diversità causale di tali crediti rispetto a quelli che il legislatore ha inteso tutelare, restando con ciò appunto escluso il denunciato profilo di violazione dell’art. 3 Cost.

Per converso – nella concreta fattispecie – il credito per danno direttamente riferibile al lavoratore e all’infortunio (come tale omogeneo a quelli espressamente contemplati dalla disposizione), sebbene fatto valere iure hereditatis (c.d. danno tanatologico) è stato già correttamente ammesso al passivo fallimentare con il privilegio di cui all’art. 2751 bis c.c., n. 1. E’, dunque, manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalle ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA