Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2349 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 03/02/2021), n.2349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25197-2019 proposto da:

MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, in persona dei rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE ZANARDELLI 34,

presso lo studio dell’avvocato SARA MENICHETTI, rappresentato e

difeso dagli avvocati PASQUALE RUSSO e FRANCESCO PADOVANI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ARGELATO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 11, presso lo studio

dell’avvocato RITA COLLELUORI, rappresentato e difeso dall’avvocato

CHRISTIAN GIANGRANDE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 739/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata l’08/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

Mediocredito Italiano spa, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) relativi all’Imu 2012 e 2013 riguardante l’immobile sito nel Comune di Argelato concesso in locazione finanziaria alla società Meccanica CGA srl.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accogliendo il ricorso della contribuente.

La sentenza veniva impugnata dal Comune e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello rilevando che con la risoluzione del contratto il bene ritorna nel possesso qualificato del proprietario indipendentemente dalla riconsegna dell’immobile e che la previsione di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672, disposta per la Tasi in ragione dei diversi presupposti impositivi non era estensibile all’Imu.

Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la società contribuente affidandosi a quattro motivi illustrati da memoria. Il Comune si è costituito depositando controricorso.

Diritto

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8, comma 2 e art. 9, comma 1, e dell’art.

in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Censura in particolare la CTR nella parte in cui non ha riconosciuto che la soggettività passiva dell’Imu in capo all’utilizzatore di immobile concesso in locazione finanziaria perdura sino alla data di consegna dell’immobile.

Con un secondo motivo denuncia l’omessa pronuncia in relazione alla domanda subordinata di disapplicazione degli interessi e delle sanzioni amministrative riproposta nel giudizio di appello in violazione dell’art. 112 c.p.c.

Con un terzo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 1992 n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 2, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4.

La ricorrente rileva che l’iter motivazionale seguito dalla CTR in ordine a tale questione sarebbe assente o apparente.

Da ultimo sempre con riferimento alla questione degli interessi e delle sanzioni denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, per la mancata disapplicazione degli interessi e delle sanzioni.

Il primo motivo è infondato.

Viene sottoposta all’esame di questa Corte la questione della individuazione del soggetto passivo dell’IMU relativa ad un bene immobile concesso in locazione finanziaria nell’ipotesi, tutt’altro che infrequente, di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale cui non fa seguito l’immediata materiale restituzione del bene.

Il problema che si pone è quello di stabilire se nel periodo intercorrente tra cessazione di efficacia del contratto e la restituzione del bene la titolarità passiva del rapporto fiscale sorga in capo al locatore, nella qualità di soggetto che giuridicamente possiede bene, o all’utilizzatore che materialmente ne dispone. Sul punto sono recentemente intervenute, a distanza ravvicinata, due pronunce della sezione quinta della Corte di Cassazione.

La prima – la sentenza n. 13793/2019 – ha affermato il principio secondo il quale ” Il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l’immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo. Ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore.”.

La seconda pronuncia – la n. 19166/2019 richiamata dal ricorrente nella memoria- ha stabilito l’opposto principio che ” per la durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione del contratto alla data di effettiva riconsegna del bene alla società concedente, di talchè soggetto passivo Imu rimane l’utilizzatore sino alla data di redazione del verbale di consegna del bene concesso in leasing”.

Il contrasto giurisprudenziale de quo può considerarsi superato dall’intervento di due ulteriori pronunce successive le sentenze n. 25249/2019 e n. 29973/2019 – che hanno confermato l’orientamento secondo il quale dalla data di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing il contratto cessa, e quindi il locatario non è più da considerarsi soggetto passivo con la conseguente traslazione dell’obbligo di corrispondere il tributo relativo all’immobile sul proprietario (società di leasing),In particolare la sentenza n. 29973/2019 si è fatta carico di confutare tutte le argomentazioni contenute nella pronuncia n. 19166/2019 ribadendo il principio che ” nell’alveo Imu si predilige l’esistenza di un vincolo contrattuale fondato sulla detenzione qualificata del bene da parte dell’utilizzatore che prescinde dalla detenzione materiale dello stesso. E’ il contratto a determinare la soggettività passiva del locatario e non la disponibilità del bene, quindi il venir meno dell’originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) fa venir meno la soggettività passiva in capo a quest’ultimo, determinando l’automatico passaggio della stessa in capo al locatore, con rilevanza del presupposto impositivo del possesso nella logica del pieno rispetto del principio della legalità che impone appunto una rigorosa applicazione dei presupposti d’imposta a prescindere da quanto previsto nelle varie istruzioni ministeriali. Dal chiaro dettato normativo contenuto nel menzionato articolo, ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. Ciò in quanto, il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore.”

Secondo l’assunto della ricorrente l’interpretazione dalla norma sopra passata in rassegna che individua il soggetto passivo dell’imposta Imu nel caso di risoluzione del contratto senza l’avvenuta consegna del bene nell’utilizzatore del cespite immobiliare non essendo la società di leasing nel possesso e nel godimento dell’immobile troverebbe conferma nella L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672, a tenore della quale “in caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto, per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna”. Tale norma applicabile limitatamente al tributo Tasi, non può essere analogicamente estesa anche all’Imu in primo luogo perchè il comma 703 stessa L., precisa che “l’istituzione dell’IUC (della quale la Tasi è una componente) lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu” in secondo luogo per l’eterogeneità dei rispettivi presupposti applicativi delle imposte in esame.

L’Imu, imposta di natura prettamente patrimoniale, ha riguardo, nell’individuare il soggetto passivo ad una nozione di ” possesso”civilistica per cui quello che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene (proprietà, diritto reale di godimento, contratto di leasing vigente) e non la disponibilità di fatto dello stesso. A conferma di ciò il citato D.Lgs., art. 9, stabilisce la titolarità passiva dell’imposta in capo al locatario anche nel caso di beni “non costruiti” o in corso di costruzione” che, come tali non possono essere detenuti; in tale ipotesi la stipula del contratto e non la materiale consegna del bene rileva ad individuare il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta. La Tasi è invece un imposta destinata al finanziamento dei servizi indivisibili resi dal Comune che possono essere utilizzati anche da chi solo materialmente dispone dell’immobile (cfr sul punto anche sentenza n. 2020 n. 7227).

Anche in punto di mancanza di identità tra i due tributi le recenti pronunce della Cassazione sopra menzionate hanno fatto chiarezza escludendo sia l’applicazione della normativa della Tasi, riferita a un diverso tributo, all’IMU sia la valenza interpretativa della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672.

Il giudice di appello si è correttamente attenuto alla normativa di settore ed ai principi enunciati dalla prevalente giurisprudenza.

Il secondo motivo va accolto con l’assorbimento degli altri due.

La CTR non si è infatti pronunciata in violazione dell’art. 112 c.p.c. sulla contestazioni sollevata dalla contribuente con riguardo agli interessi e alle sanzioni rimaste assorbite in primo grado per effetto dell’accoglimento del ricorso e riproposta in sede di gravame come emerge dalla trascrizione dell’atto riportata a pag 29 del ricorso per cassazione in ossequio al principio di autosufficienza.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo assorbiti i restanti cassa la decisione impugnata rinviando alla CTR dell’Emilia Romagna in diversa composizione per l’esame della questione omessa.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2020

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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