Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2349 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. III, 01/02/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 01/02/2011), n.2349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1183/2009 proposto da:

PINK TIME SAS (OMISSIS), in persona del socio accomandatario

B.E., D.M. (OMISSIS) in proprio,

B.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA ANTONIO CHINOTTO 1, presso lo studio dell’avvocato DANZA

Massimo, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato BONARDI

ROBERTO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato

SPINELLI GIORDANO Tommaso, che lo rappresenta e difende giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

MGM SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1570/2007 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

Sezione Terza Civile, emessa il 14/05/2007, depositata il 19/11/2007;

R.G.N. 2658/2003.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Pink Time s.a.s. ed i soci B.E. e D.S., rispettivamente accomandatario e accomandante, propongono ricorso per cassazione, in base a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, in riforma della sentenza di primo grado, li ha condannati in solido (la D. nei limiti di valore della quota conferita) al pagamento, in favore della Milano Assicurazioni S.p.A., attrice ex art. 1916 cod. civ., della somma di Euro 61.250,52, oltre interessi legali e rivalutazione, che la Milano aveva pagato alla propria assicurata Pasticceria Gelateria MGM s.r.l.

quale indennizzo dei danni subiti dai locali assicurati, affittati alla Pink Time, a seguito dell’incendio sviluppatosi il 21/9/93.

La Milano Assicurazioni S.p.A. resiste con controricorso, eccependo preliminarmente la nullità della notifica del ricorso, in quanto effettuata presso lo studio di uno dei difensori, in Verona, anzichè nel domicilio eletto, in Venezia.

La M.G.M. s.r.l. non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- L’eccezione di nullità della notifica del ricorso è infondata.

Il plico contenente l’atto, pur spedito nello studio di Verona invece che in quello di Venezia del domiciliatario, è stato tuttavia consegnato in mani proprie di esso domiciliatario, come risulta dall’avviso di ricevimento.

2.- Con il primo motivo i ricorrenti censurano in toto la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione.

1.1.- Il primo motivo è inammissibile, per la mancanza del momento di sintesi, richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., secondo l’interpretazione datane dalle Sezioni Unite di questa Corte.

2.- Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto” chiedendo, nel quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., se possa il giudice di appello “indicare un percorso diverso nell’iter argomentativo e logico cui è pervenuto il Giudice di Primo Grado annotando la mancata assunzione di mezzi di prova – consulenza tecnica d’ufficio – che il Giudice di Prime Cure, benchè richiesto, non ha ritenuto di disporre considerando già la causa, a suo giudizio, matura per la decisione in ossequio all’art. 116 c.p.c., n. 1 e art. 192 c.p.c., comma 1”.

2.1.- Il mezzo è inammissibile sotto diversi profili.

Innanzitutto, non sono indicate le norme violate (art. 366 cod. proc. civ., n. 4).

In secondo luogo, si afferma nel quesito di diritto – peraltro inidoneo a ragione della sua genericità – che il giudice di appello avrebbe addossato ad essi ricorrenti le conseguenze del mancato espletamento di una CTU, laddove viceversa nella sentenza impugnata (pag. 8) si rileva che il mancato espletamento di un accertamento tecnico preventivo (e non di una CTU) effettuato a breve distanza dall’evento – che era certo in potere degli odierni ricorrenti di richiedere – ha impedito di accertare con maggior sicurezza la causa dell’incendio.

3.- Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese in favore della Milano Assicurazioni S.p.A., liquidate in Euro 5.200,00 di cui Euro 5.000,00 per onorati, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.200,00 di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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