Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23489 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 27/10/2020), n.23489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30861-2018 proposto da:

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO F. D. P., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, LARGO SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLETTA

D.;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL CON SOCIO UNICO;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. R.G. 7185/2016 del TRIBUNALE di CATANIA,

depositata il 27/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Giudice delegato al (OMISSIS) s.r.l. non ammetteva al passivo della procedura il credito vantato dallo studio legale tributario F. D. P. per il complessivo importo di Euro 120.242,33, concernente le prestazioni professionali svolte dagli Avvocati F., P. e S., in mancanza dell’allegazione dell’avvenuta cessione del credito da parte di tali professionisti all’associazione istante, la quale dunque non risultava legittimata a presentare l’insinuazione;

2. il Tribunale di Catania, a seguito dell’opposizione proposta, rilevava il persistere della mancata dimostrazione della legittimazione ad agire dello studio associato opponente, il cui statuto era stato prodotto senza il rispetto dei termini previsti dal combinato disposto dalla L. Fall., art. 99, comma 2, n. 4, e del D.L. n. 90 del 2014, art. 51, comma 2, lett. b), e non poteva quindi essere preso in esame;

l’intestazione delle fatture allo studio professionale non era poi, a giudizio del collegio di merito, prova sufficiente della titolarità del credito in capo all’associazione professionale;

3. per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, depositato in data 27 settembre 2018, ha proposto ricorso lo studio legale tributario F. D. P. prospettando quattro motivi di doglianza;

l’intimato (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto difese;

parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1 il primo motivo di ricorso lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. Fall., art. 99, comma 2, in quanto il Tribunale di Catania avrebbe fornito un’interpretazione estensiva della norma ampliandone gli effetti decadenziali a ipotesi non espressamente previste dalla legge;

la norma infatti, in tesi di parte ricorrente, imporrebbe soltanto l’indicazione all’interno del ricorso dei documenti che l’opponente intende offrire in comunicazione, da depositare poi nel prescritto termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’esito di accertamento del passivo;

4.2 il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 7, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 51, comma 2: il deposito di tutti i documenti indicati nel ricorso sarebbe stato in ogni caso completato entro la scadenza del termine fissato dalla legge, giacchè la norma, laddove prevede che il deposito debba intendersi come tempestivo ove eseguito “entro la fine del giorno di scadenza”, dovrebbe intendersi come riferita non al momento del deposito del ricorso in opposizione, ma all’epoca in cui spira il termine per proporre opposizione allo stato passivo;

4.3 i motivi, da esaminarsi congiuntamente perchè volti a criticare l’interpretazione delle norme al cui combinato disposto il Tribunale ha fatto ricorso, sono manifestamente infondati;

questa Corte ha già avuto modo di osservare (Cass. 20746/2015) che, nella specificità del procedimento disciplinato dalla L. Fall., art. 99, col deposito del ricorso si attivano sia la formazione del fascicolo d’ufficio che l’iscrizione a ruolo, nonchè la costituzione in giudizio, col deposito del fascicolo di parte, secondo i principi generali dei procedimenti che iniziano con ricorso;

i documenti di cui il ricorrente intende avvalersi devono perciò essere prodotti ed inseriti nel fascicolo di parte, da depositarsi alla costituzione, pena l’inammissibilità delle produzioni e non già dell’intera opposizione;

dunque, il deposito del ricorso e del fascicolo di parte contenente i documenti prodotti deve essere contestuale;

il che comporta che ove la costituzione avvenga mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata eccedente la dimensione massima stabilita nelle relative specifiche tecniche il deposito degli atti o dei documenti può sì avvenire mediante invii di più messaggi di posta elettronica certificata – ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 17, art. 16 bis, comma 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 51, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 -, a patto però che gli stessi siano coevi al deposito del ricorso ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza (Cass. 31474/2018);

per invii coevi si devono poi intendere invii strettamente consecutivi, di modo che non si presta a censure di sorta la statuizione impugnata laddove ha tenuto conto soltanto della documentazione depositata lo stesso giorno della costituzione in giudizio, escludendo invece quella trasmessa, in maniera non immediatamente successiva, a distanza di alcuni giorni;

5.1 il terzo motivo di ricorso si duole, a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’intervenuta violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto l’attività professionale nella quale trovava titolo il credito dedotto in giudizio era – in tesi di parte ricorrente – di per sè sufficiente ad escludere il conferimento di un mandato impersonale all’associazione e lasciava invece presumere che l’associazione professionale avesse chiesto l’ammissione quale cessionaria del credito dei singoli associati;

5.2 il motivo è inammissibile;

5.2.1 la doglianza in esame assume l’erroneità della valutazione presuntiva compiuta dal Tribunale in merito all’avvenuta cessione del credito, in quanto il necessario conferimento del mandato professionale a singoli professionisti, la sicura riconducibilità al patrocinio in sede giudiziale della causa del credito e il fatto che gli Avvocati F., P. e S. non avessero presentato alcuna insinuazione per il loro compenso portavano invece a considerazioni di opposto tenore;

a conforto di questi argomenti la censura fa menzione di una serie di pronunce di questa Corte (Cass. 8974/2016, Cass. 4486/2015, Cass. 17207/2013 e Cass. 22439/2009) in cui si è ritenuto che l’iniziativa processuale assunta da un’associazione professionale lasciasse presumere l’avvenuta cessione in suo favore del credito – si badi, già ammesso al passivo in sede di verifica – di pertinenza del professionista;

i casi così esaminati riguardavano però fattispecie in cui, una volta riconosciuta la legittimazione dell’associazione professionale tramite l’ammissione del credito al passivo e muovendo da questo presupposto, rimaneva da vagliare la questione attinente al riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751 bis c.c., n. 2;

diverso è il caso in cui, come nella specie, non vi sia prova della legittimazione attiva dell’associazione a reclamare il compenso per un’attività svolta, pacificamente, in virtù di un mandato che deve necessariamente essere conferito a singoli professionisti;

a questo proposito questa Corte (cfr. Cass. 15694/2011, Cass. 4268/2016 e Cass. 15417/2016) ha già avuto modo di chiarire che l’art. 36 c.c., – stabilendo che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati – consente di ritenere esistente la legittimazione attiva dello studio professionale associato ove per l’appunto il giudice del merito accerti la suddetta circostanza; ne consegue che, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici – rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l’incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi;

in un simile quadro di principi può rinvenirsi un corretto punto di equilibrio rispetto a quanto altre volte affermato circa il fatto che i professionisti, che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, non trasferiscono per ciò solo all’associazione tra loro costituita la titolarità del rapporto di prestazione d’opera, ma conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti del proprio cliente (Cass. 6994/2007, Cass. 13042/2003); occorre dunque che il giudice di merito si faccia carico di stabilire in concreto il tenore dello statuto interno dell’associazione medesima, onde consentire di desumere da questo accertamento la prova della legittimazione attiva dell’associazione;

5.2.2 nel caso di specie il Tribunale, facendosi carico del compito che gli spettava, ha ritenuto che mancasse la prova della legittimazione attiva dell’associazione, ritenendo insufficiente a tal fine l’emissione delle fatture da parte dell’associazione professionale;

un simile accertamento non si presta a censure in questa sede;

spetta infatti al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico, verificare la loro rispondenza ai requisiti di legge e apprezzare in concreto l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità;

risulta così inammissibile in questa sede una censura che (oltre a valorizzare circostanze di cui non vi è menzione all’interno del provvedimento impugnato, quale l’assenza di insinuazione degli Avvocati F., P. e S.) proponga una diversa lettura degli elementi presi in esame dal giudice del merito al fine di valutarne la pregnanza in termini di prova presuntiva e lamenti la mancata espressa inclusione nel novero degli elementi valutati di talune circostanze, in quanto l’individuazione degli elementi rilevanti a tal fine e l’apprezzamento della loro gravità, precisione e concordanza è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, a cui il disposto dell’art. 116 c.p.c., attribuisce il compito di valutare le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, non rivedibile in questa sede (Cass. 8023/2009, Cass. 10847/2007, Cass. 1404/2001);

6. rimane assorbito, in senso improprio, il quarto motivo di ricorso (con cui il ricorrente si duole della violazione dell’art. 2751 bis c.c., n. 2, dato che l’avvenuta esclusione del credito avrebbe precluso il riconoscimento del privilegio previsto per le retribuzioni dei professionisti), giacchè la riconosciuta mancanza di legittimazione all’insinuazione esclude la necessità di provvedere sulla collocazione privilegiata del credito non ammesso;

6. per tutto quanto sopra esposto il ricorso va pertanto respinto;

la mancata costituzione in questa sede della procedura fallimentare intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

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