Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23489 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 18/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 18/11/2016), n.23489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9742/2010 proposto da:

CAMPAGNOLA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 73, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA NANNI, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25/2009 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 24/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udioo per il ricorrente l’Avvocato MICHELETTI per delega

dell’Avvocato NANNI che ha chiesto l’accoglimento;

udioo per il controricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Campagnola s.r.l. propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla predetta società avverso la sentenza della C.T.P. di Roma che aveva dichiarato, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente, dovuto l’importo indicato nella cartella di pagamento relativa ad IRPEG ed ILOR per l’anno di imposta 1991, limitatamente alla parte che non aveva formato oggetto di sgravio da parte dell’amministrazione finanziaria.

Rilevava il giudice di appello che la Campagnola s.r.l. aveva sollevato eccezioni nuove, non proposte in primo grado e dunque inammissibili. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, denunciando “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, la ricorrente lamenta che la C.T.R. era incorsa in evidente errore, ritenendo che la società contribuente si fosse limitata a proporre appello eccependo esclusivamente la nullità della cartella perchè notificata oltre il termine prescrizionale, mentre essa aveva sostenuto che l’atto impugnato era errato, in quanto, a seguito dello sgravio effettuato, la sorte capitale si era ridotta e, pertanto, anche gli importi calcolati per interessi dovevano essere proporzionalmente decurtati; inoltre, le sanzioni erano state irrogate senza tener conto della nuova normativa di cui al D.Lgs. n. 471 del 1998 e D.Lgs. n. 472 del 1998.

Il ricorso va dichiarato inammissibile essendo carente “della chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione” ex art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie, essendo stata la sentenza impugnata depositata il 24.2.2009. L’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, trova, infatti, applicazione ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2.3.2006 (data di entrata in vigore dello stesso decreto) e fino al 4.7.2009 (data dalla quale opera la successiva abrogazione disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d).

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte “in tema di ricorso per cassazione, con cui si deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto, ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto alla illustrazione del motivo, così da consentire al giudice di valutare immediatamente la ammissibilità del ricorso stesso; tale sintesi non si identifica con il requisito di specificità del motivo ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, ma assume l’autonoma funzione volta alla immediata rilevabilità del nesso eziologico tra la lacuna o incongruenza logica denunciata ed il fatto ritenuto determinante, ove correttamente valutato, ai fini della decisione favorevole al ricorrente” (ex plurimis, Cass. civ., sez. trib., 08-03-2013, n. 5858).

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.700,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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