Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23488 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 27/10/2020), n.23488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30662-2018 proposto da:

NUOVA BAUCHEMIX SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCO MARIA FERRARI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO RDB SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto 609/2017 del TRIBUNALE di PIACENZA, depositato il

14/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Piacenza, con sentenza del 13 luglio 2012, dichiarava lo stato di insolvenza di R.D.B. s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 3 quindi, con sentenza in data 10 settembre 2012, l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria;

il medesimo Tribunale dichiarava poi, con sentenza del 13 febbraio 2015, la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento;

2. il Giudice delegato al fallimento di R.D.B. s.p.a. non ammetteva al passivo della procedura il credito di Euro 138.800 vantato da Nuova Bauchemix s.r.l. in prededuzione per prestazioni (di fornitura e posa in opera di coperture di fabbricati industriali e lavori di coibentazione) svolte durante il periodo di amministrazione straordinaria che aveva preceduto la dichiarazione di fallimento, ritenendo che la procedura vantasse un maggior credito “a titolo di indebito pagamento effettuato e risarcimento danni”;

3. il Tribunale di Piacenza, a seguito dell’opposizione proposta, riteneva che il credito risarcitorio fosse stato legittimamente opposto dalla curatela a Nuova Bauchemix s.r.l., in quanto lo stesso derivava da un accordo transattivo stipulato da R.D.B. s.p.a. quale capogruppo dell’A.T.I. di cui anche l’opponente faceva parte e quindi in qualità di mandataria con rappresentanza;

nel contempo il collegio di merito riteneva che non fosse stato oggetto di efficace contestazione il fatto che le fatture azionate fossero state in parte già pagate, in parte prodotte a supporto di una diversa insinuazione già accolta;

4. per la cassazione del decreto che ha rigettato l’opposizione, depositato il 14 settembre 2018, ha proposto ricorso Nuova Bauchemix s.r.l. prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di R.D.B. s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1 il primo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 112 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe totalmente ignorato sia l’eccezione di inammissibilità della compensazione opposta dal fallimento alla ricorrente, trattandosi di due crediti non compensabili per difetto dei requisiti di cui all’art. 1243 c.c., sia la domanda di annullamento della transazione, perchè stipulata in conflitto di interessi;

5.2 il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1394,1703 e 1704 c.c., in quanto il Tribunale avrebbe omesso di rilevare che la mandataria aveva agito in una situazione di conflitto di interessi con la rappresentata noto al terzo e, di conseguenza, di annullare la transazione conclusa in danno di Nuova Bauchemix s.r.l.;

5.3 i motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro parziale sovrapponibilità, risultano il primo in parte manifestamente infondato, in parte inammissibile, il secondo inammissibile;

5.3.1 nessuna omessa pronuncia può essere predicata in merito all’eccezione di inammissibilità della compensazione sollevata dall’opponente;

la questione risulta infatti espressamente trattata dalla statuizione impugnata, che riconosce l’esistenza del controcredito vantato dalla procedura, discendente da una transazione conclusa da R.D.B. s.p.a. in virtù di un incontestato potere di rappresentanza, e la sua idoneità ad essere opposto in compensazione a Nuova Bauchemix s.r.l.;

5.3.2 l’odierno ricorrente lamenta il mancato esame da parte del collegio dell’opposizione della domanda di annullamento della transazione perchè stipulata in conflitto di interessi riportando, a questo specifico proposito, alcuni passaggi del foglio di deduzioni depositato il 27 giugno 2017 e della memoria conclusionale;

non risulta invece che la questione fosse stata posta all’interno del ricorso in opposizione (del 23 febbraio 2017), malgrado l’art. 99, comma 2, n. 4, l. fall. imponga all’opponente, a pena di decadenza, di indicare all’interno del ricorso le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, quale è quella di annullamento ai sensi dell’art. 1441 c.c., comma 1;

ne discende l’inammissibilità del secondo profilo indicato all’interno del primo motivo e del secondo mezzo per mancanza di decisività, dato che la questione su cui il Tribunale non avrebbe provveduto o avrebbe provveduto in violazione degli artt. 1703,1704 e 1394 c.c. non risulta essere stata ritualmente e tempestivamente dedotta in sede di merito (cfr. Cass. 5344/2013; nello stesso senso Cass. Sez. U., 15781/2005 e da ultimo, Cass. 22019/2016);

6.1 il terzo motivo si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e in relazione all’art. 112 c.p.c., dell’omessa pronuncia in ordine alla domanda relativa all’ammissione in prededuzione del credito di Euro 14.000, portato dalla fattura n. 23/2014: il Tribunale non si sarebbe avveduto che tale fattura non era già stata pagata nè era già stata ammessa al passivo, ma riguardava un’opera eseguita durante il periodo di amministrazione straordinaria, rispetto alla quale la curatela aveva sostenuto che il pagamento non fosse dovuto in ragione delle contestazioni per presunti vizi che erano state sollevate;

il Tribunale, in mancanza della dimostrazione della tempestività della contestazione e dell’esistenza di vizi dell’opera, avrebbe dovuto accogliere l’opposizione quanto meno rispetto a questo punto;

6.2 il motivo è inammissibile;

il provvedimento impugnato ben chiarisce che le ragioni di mancata ammissione del credito vantato al passivo consistevano nell’esistenza di credito risarcitorio opponibile in compensazione alla ricorrente, nel fatto che alcune fatture erano già state pagate e nell’avvenuta ammissione al passivo di altre;

il mezzo, nel lamentare l’omessa valutazione dell’ammissibilità della fattura 23/2104, asseritamente estranea a pagamenti già effettuati o ad ammissioni oramai avvenute, trascura tuttavia di considerare il primo, concorrente, motivo di non ammissione addotto dal Tribunale, rispetto a un credito risarcitorio che lo stesso ricorrente individua, al primo motivo di ricorso, di entità (Euro 50.000) superiore al valore della fattura (Euro 14.000);

il motivo quindi non solo non tiene conto della prima ratio decidendi del provvedimento impugnato, che porta in compensazione il credito risarcitorio (oltre che per pagamento da indebito) con i crediti diversi da quelli già ammessi, ma risulta anche di nessuna decisività, posto che, una volta esclusa la fondatezza della doglianza sollevata in merito alla compensazione del credito risarcitorio vantato dal fallimento, la consistenza del credito asseritamente trascurato risulta ben inferiore al credito opposto in compensazione dalla procedura;

il che esime dal rilevare la manifesta infondatezza del mezzo, in presenza di una motivazione che, eccettuati i crediti già ammessi, esclude implicitamente la sussistenza di ulteriori crediti di importo superiore al controcredito portato in compensazione dalla procedura; 7.1 il quarto motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo risultante dagli atti processuali e oggetto di discussione fra le parti: il Tribunale non avrebbe visionato i documenti prodotti o ne avrebbe sottovalutato la decisività, perchè la disamina del loro contenuto attestava invece che le fatture oggetto di insinuazione al passivo in prededuzione erano state emesse dopo la presentazione della domanda tardiva n. 1343 e non potevano, quindi, essere state ammesse in sede di verifica di tale istanza;

7.2 il motivo è inammissibile per mancanza di decisività del fatto asseritamente non considerato;

in tesi di parte ricorrente l’emissione delle fatture in epoca successiva all’insinuazione già esaminata dimostrerebbe di per sè l’impossibilità che il credito dalle stesse riportato fosse già stato ammesso al passivo; l’avvenuta emissione di fattura al momento dell’insinuazione tuttavia non costituisce una condizione di ammissione del credito;

il credito può quindi essere fatto rientrare nel novero del passivo ove risulti dimostrato nella sua esistenza e consistenza, a prescindere dalla regolarità fiscale dei documenti che lo riguardano, la quale può intervenire in epoca successiva;

8. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.600, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

 

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