Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23487 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 27/10/2020), n.23487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25788-2018 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIUSI 31,

presso lo studio dell’avvocato PIO CORTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato BRUNELLO ACQUAS;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 11642/2015 del TRIBUNALE di CAGLIARI,

depositato il 13/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il giudice delegato al fallimento di Casa di Cura privata polispecialistica (OMISSIS) s.r.l. – (OMISSIS) s.r.l. ammetteva al passivo della procedura il credito vantato dall’azienda ospedaliera G. Brotzu relativo a prestazioni di immunoematologia effettuate dal proprio centro trasfusionale tramite la fornitura di emocomponenti – per il limitato importo di Euro 196.080, con esclusione della residua somma di Euro 519.351,39 in quanto le fatture indicate dal creditore non trovavano riscontro nella contabilità della fallita;

2. il Tribunale di Cagliari, a seguito dell’opposizione proposta dall’azienda ospedaliera G. Brotzu, rilevava che, pur in presenza della prova della domanda di fornitura di emocomponenti, i documenti tempestivamente prodotti non erano sufficienti a dimostrare l’esistenza del maggior credito vantato, dato che non era possibile determinare il corrispettivo dovuto per le prestazioni di cui alle richieste, “recando le fatture cd. n’emesse la sola indicazione dell’importo complessivo”, nè era possibile ricavare tale dato altrimenti, in assenza dei decreti ministeriali e degli atti amministrativi che ne stabilivano l’importo;

3. per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, depositato in data 13 luglio 2018, ha proposto ricorso l’azienda ospedaliera G. Brotzu prospettando tre motivi di doglianza;

l’intimato fallimento di Casa di Cura privata polispecialistica (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto difese;

parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1 il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e art. 101 c.p.c.: il Tribunale, nel rigettare l’opposizione proposta per un motivo diverso da quello addotto dal giudice delegato, avrebbe violato tale compendio normativo, dato che il creditore aveva calibrato il tenore dell’opposizione sul contenuto del provvedimento reso all’esito delle operazioni di formazione dello stato passivo e non era stato messo in grado di esercitare le proprie difese, colmando anche la carenza documentale, rispetto ai nuovi rilievi compiuti dal provvedimento impugnato;

4.2 il motivo è manifestamente infondato;

in sede di opposizione allo stato passivo la titolarità del credito in capo all’opponente rappresenta un elemento costitutivo della domanda, sicchè grava sull’attore l’onere della sua allegazione e della relativa prova (Cass. 4453/2018);

dunque, qualora una parte intenda insinuarsi al passivo di un fallimento prospettando una ragione di credito derivante da un rapporto di fornitura, ha l’onere, nel giudizio di opposizione allo stato passivo che non è equiparabile al giudizio di appello, ancorchè abbia natura impugnatoria, e non è dunque governato dalle norme dettate per tale procedimento (Cass. 30408/2017) ma dal principio dispositivo (Cass. 26639/2016, Cass. 16101/2014) – di dare piena prova del suo credito, secondo il disposto della norma generale dell’art. 2697 c.c., a prescindere dalle ragioni che abbiano giustificato la sua esclusione in sede di formazione dello stato passivo e senza limitare il contenuto delle proprie difese alla confutazione degli argomenti addotti dal G.D. a giustificazione dell’esclusione;

5.1 con il secondo motivo il ricorrente si duole, a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 115 c.p.c., in quanto il Tribunale, nel rigettare l’opposizione per mancata dimostrazione del quantum debeatur, non avrebbe tenuto conto della mancata espressa contestazione da parte del fallimento della congruità degli importi indicati nelle fatture;

5.2 il motivo è inammissibile;

in vero secondo la giurisprudenza di questa Corte il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l’omessa considerazione, nella statuizione impugnata, della prova derivante dall’assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto (Cass. 12840/2017);

la doglianza si limita ad assumere che il quantum non era mai stato oggetto di espressa contestazione, ma non indica il dato testuale che giustificava un simile assunto;

il motivo, così formulato, risulta perciò inammissibile per difetto di autosufficienza, non soddisfacendo l’obbligo previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente gli atti processuali su cui lo stesso è fondato;

tale preliminare rilievo esime dall’osservare che: i) l’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. 87/2019); li) il principio di non contestazione opera solo quando si riferisca a fatti, non semplicemente alle regole legali o contrattuali di elaborazione dei conteggi, e sempre che si tratti di fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione sull’an debeatur (Cass., Sez. U., 761/2002); l’onere di contestazione, inoltre, concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti (Cass. 3022/2018);

6.1 il terzo mezzo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c.: il provvedimento risulterebbe viziato sotto il profilo della sua manifesta illogicità e contraddittorietà, poichè la mancanza dei decreti ministeriali indicanti il corrispettivo dovuto alle aziende ospedaliere non aveva impedito nè al giudice delegato nè al Tribunale di Cagliari di ritenere congruo il credito ammesso;

5.2 il motivo è manifestamente infondato;

in vero il vizio di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” denunciabile ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e comportante, ove sussistente, la nullità della statuizione impugnata (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), consiste in un vizio di contraddittorietà intrinseca della motivazione, sicchè non può essere predicato nei termini proposti rispetto al contenuto di una statuizione (nel caso di specie assunta dal G.D.) che rimanga estraneo alla motivazione del provvedimento impugnato;

nessuna valutazione di congruità della somma già ammessa dal giudice delegato è stata invece compiuta dal Tribunale, che a ciò peraltro era impedito dalla mancata impugnazione del curatore (Cass. 9928/2018); nessuna contraddittorietà può quindi essere ravvisata avendo riguardo al solo contenuto del provvedimento impugnato;

6. per tutto quanto sopra esposto il ricorso va pertanto respinto;

la mancata costituzione in questa sede della procedura fallimentare intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

 

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