Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23487 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. I, 20/09/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 20/09/2019), n.23487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22089/2018 proposto da:

Y.A., elettivamente domiciliato in Roma in Piazza Cavour,

presso la cancelleria civile della Corte di cassazione e

rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Migliaccio per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato

presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei

Portoghesi, 5 che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 47/2018 della Corte di appello di Salerno,

depositata il 11/01/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella Camera di consiglio del 19/06/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Y.A., cittadino del (OMISSIS), che esponeva di aver lasciato nel 2014 il Paese di origine per dirigersi in Libia, ove aveva vissuto e lavorato per tre anni, ricorre in cassazione con cinque motivi avverso la sentenza in epigrafe indicata che, confermando l’ordinanza resa dal locale Tribunale, rigettava il ricorso dal primo proposto avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale di diniego di ogni forma di protezione internazionale.

La Corte di appello concludeva nei termini indicati muovendo dal racconto del richiedente che dichiarava di aver lasciato il (OMISSIS) in quanto privo di genitori o altri parenti ed a causa di un lavoro scarsamente remunerativo, nell’asserito timore per la propria vita in caso di rimpatrio a causa della forte instabilità politica, economica e sociale esistente nel proprio Paese.

2. Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la nullità della sentenza (art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., comma 2, nn. 2 e 4) perchè, priva della motivazione, non avrebbe consentito alla difesa la contestazione degli elementi da cui la Corte di merito avrebbe tratto il proprio convincimento.

Il motivo è infondato.

In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la motivazione apparente, quella affetta da “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e la “motivazione perplessa od incomprensibile” che, non espressiva di un autonomo processo deliberativo, risulta violare quel “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (vd. tra le altre, Cass. 12/10/2017 n. 23940; Cass. 25/10/2018 n. 27112).

La sentenza, motivata in modo comprensibile, con l’escludere protezione internazionale al richiedente in ragione del racconto da lui reso, contrassegnato da ragioni economico-familiari e da una situazione di instabilità del Paese di provenienza, apprezzata come non altrimenti connotata, non si presta alla denunciata censura.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e degli artt. 127,184,359 c.p.c.. La Corte di appello avrebbe erroneamente escluso i presupposti applicativi della protezione internazionale in tutte le forme richieste là dove i rapporti di Amnesty International avrebbero attestato l’uso da parte della polizia in (OMISSIS) di pratiche che rasentano la tortura ed avrebbe mancato di esercitare la cooperazione istruttoria con il chiedere alla Commissione nazionale informazioni aggiornate sulla repressione dei reati, l’uso della tortura e la iniquità dei processi in quel Paese.

Il motivo è infondato e finanche inammissibile.

Nessun dovere di collaborazione doveva essere attivato dai giudici di appello che hanno rigettato la domanda sulla base delle stesse dichiarazioni del ricorrente, ritenute non integranti gli estremi per il riconoscimento della invocata protezione.

In ogni caso poi il mancato adempimento dell’onere di allegazione da parte del richiedente protezione internazionale esclude la configurabilità della denunciata omessa collaborazione istruttoria e siffatta ratio decidendi minimamente censurata dal ricorrente lascia ferma la motivazione impugnata.

3. Si trattano congiuntamente i restanti motivi.

Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso con cui si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio relativo al rischio di un danno grave rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

I giudici di appello avrebbero mancato di valutare della protezione umanitaria i presupposti legittimanti, pronunciando solo sulle domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria.

Con il quinto motivo si fa valere la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, per non avere la Corte di merito pronunciato sulla domanda di protezione umanitaria, in violazione del principio devolutivo dell’appello.

3.1. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente denuncia la mancata considerazione del profilo di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ma poi non deduce dinanzi al giudice del merito fatti integranti “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” sì che possa aversi, nella pienezza in fatto dell’invocata fattispecie, un omesso esame.

3.2. I motivi quarto e quinto sono a loro volta inammissibili perchè non viene dedotto che con l’atto di appello fosse stata sollevata la questione anche della protezione umanitaria, della quale dunque non può discutersi nel giudizio di cassazione, fermo il principio che, in tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che proponga una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto per dar modo alla Corte di assolvere al controllo di legittimità demandatole (vd. Cass. 21/11/2017 n. 27568; Cass. 21/06/2018 n. 16347).

4. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile ed il ricorrente va condannato a rifondere le spese processuali secondo soccombenza come da dispositivo in favore dell’Amministrazione resistente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese processuali che liquida per questa fase del giudizio in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA