Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23487 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. I, 10/11/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 10/11/2011), n.23487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – rel. Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in Napoli, al Centro

Direzionale, ed. G/1, Via Giovanni Porzio, presso l’avv. MARRA

Alfonso Luigi che lo rappresenta e difende per procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro in

carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Napoli n. 2762,

pubblicato il 18 settembre 2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 11 ottobre 2011 dal Relatore Pres. Dott. Ugo VITRONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 5 giugno – 18 settembre 2008 la Corte d’Appello di Napoli condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 4.600,00 in favore di G. B. a titolo di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo da lui promosso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania con ricorso depositato il 13 settembre 2000 e tuttora pendente. Osservava la Corte che il giudizio si era protratto per quattro anni e otto mesi oltre il termine di ragionevole durata e che nella specie andava liquidato un indennizzo pari a Euro 4.600,00 oltre interessi legali.

Contro il decreto ricorre per cassazione A.T. con sei motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deliberato di procedere con motivazione semplificata.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 6 della Convenzione CEDU e del la L. n. 89 del 2001 e sostiene la prevalenza della normativa CEDU con conseguente obbligo per il giudice di disapplicare la normativa nazionale con essa in contrasto.

Ancor prima che infondata la censura è inammissibile poichè alla sua esposizione segue un quesito di diritto del tutto astratto e privo di concreto riferimento alla fattispecie concreta in esame poichè essa si riduce all’interrogazione rivolta al giudice di legittimità con la quale si chiede se la L. n. 89 del 2001, art. 2 costituisca applicazione dell’art. 6 della Convenzione CEDU e se, in ipotesi di contrasto tra la legge nazionale e la normativa convenzionale, il giudice debba fare diretta applicazione di quest’ultima e disapplicare la legge nazionale.

Con il secondo motivo si censura la determinazione dell’indennizzo il quale avrebbe dovuto essere calcolato con riferimento all’intera durata del processo e non solo al termine eccedente la sua durata ragionevole e si eccepisca l’omessa motivazione al riguardo.

La censura è destituita di fondamento poichè la L. n. 89 del 2001, art. 2 impone di correlare l’equa riparazione al solo periodo di tempo eccedente la ragionevole durata del processo e tale modalità di calcolo non esclude la compatibilità di tale disciplina con gli impegni assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione CEDU (Cass. 26 aprile 2005, n. 8603; 14 febbraio 2008, n. 3716).

Con il terzo e il quarto motivo si censura il mancato riconoscimento del bonus di Euro 2000,00 che spetterebbe ratione materiae e sulla cui richiesta manca ogni pronuncia nel decreto impugnato.

Le censure sono inammissibili poichè la concessione di tale integrazione dell’equa riparazione -contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente – è consentita solo nei casi di particolare gravità del danno in relazione alla posta in gioco e tali requisiti nella specie non solo non sono sta ti allegati nè possono evincersi dalla formulazione della censura in esame, ma quand’anche lo fossero stati, essi costituiscono oggetto di una valutazione discrezionale del giudice che non implica alcun obbligo di motivazione specifica essendo sufficiente, in caso di diniego, anche solo una motivazione implicita (da ultimo: Cass. 22 gennaio 2010, n. 1101).

Con il quinto e il sesto motivo il ricorrente si duole della parziale immotivata compensazione delle spese giudiziali e sostiene che all’accoglimento del ricorso dovrebbe seguire in ogni caso la condanna di parte soccombente al pagamento delle intere spese giudiziali.

La censura è priva di fondamento in ciascuna delle sue articolazione poichè, premesso che nei giudizi di equo indennizzo nessuna norma deroga all’ordinaria applicazione del regime delle spese giudiziali dettato dall’art. 91 c.p.c., e segg. ivi compreso l’istituto della compensazione parziale o totale, va considerato che la disposta compensazione deve ritenersi nella specie sufficientemente motivata con riferimento al consistente divario tra la somma richiesta dal ricorrente e quella liquidata in decreto e con la concorrente non opposizione di parte resistente alle richieste di equo indennizzo.

In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessivi Euro 800,00, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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