Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23486 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. I, 20/09/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 20/09/2019), n.23486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21563/2018 proposto da:

B.A.I., elettivamente domiciliato in Roma in Piazza Cavour,

presso la cancelleria civile della Corte di cassazione e

rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Diroma per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

cntro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in

Roma, Via dei Portoghesi, 5;

– intimato –

avverso la sentenza n. 184/2018 della Corte di appello di Trieste,

depositata il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Scalia nella

Camera di consiglio del 19/06/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.A.I., cittadino pakistano, ricorre in cassazione con unico articolato motivo avverso la sentenza in epigrafe indicata che, confermando l’ordinanza resa dal locale Tribunale, aveva rigettato il ricorso dal primo proposto avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Gorizia di diniego di ogni forma di protezione internazionale.

Il signor B.A.I. dichiarava di essere un militante del Partito Popolare Pakistano (PPP) e di aver ricevuto minacce telefoniche da chi si qualificava come appartenente al Partito della lega (OMISSIS) che gli intimava, insieme al proprio padre, di cessare di dare sostegno attivo al PPP.

Il richiedente esponeva altresì che erano stati esplosi colpi di arma da fuoco contro la porta della sua abitazione e che, arrestato dalla polizia locale, nel corso di una manifestazione degli aderenti al PPP svoltasi il giorno delle elezioni, e rilasciato, nel far rientro a casa trovava la sua famiglia sterminata.

Il ricorrente fuggiva quindi dal proprio Paese attraverso la Grecia, da cui decideva di allontanarsi, dopo avervi trovato lavoro, in seguito ai maltrattamenti subiti, raggiungendo l’Italia.

La Corte di appello nel confermare la decisione di primo grado riteneva B. non credibile e rilevava contraddizioni tra quanto dichiarato in Commissione, dinanzi alla quale il richiedente non aveva riferito di aver mai svolto attività politica e di essere stato per ciò arrestato, e quanto dedotto nella memoria presentata sullo sterminio della propria famiglia, fatto per cui egli non aveva sporto denuncia.

Le notizie provenienti dal sito EASO acquisite agli atti riferivano del rispetto delle leggi del Punjab dei diritti fondamentali; il tempo trascorso dalle elezioni del 2008, epoca in cui il richiedente deduceva di essersi allontanato dal proprio Paese, avrebbe fatto registrare un mutamento politico nel Paese e non avrebbe giustificato la previsione di persecuzioni in danno del richiedente.

La non credibilità del racconto non avrebbe consentito il riconoscimento della protezione umanitaria e nella insussistenza di una grave violazione dei diritti nel Paese di origine, la Corte di merito aveva ritenuto precluso il vaglio della documentazione fornita dal ricorrente sulla sua integrazione in Italia.

2. Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico articolato motivo il ricorrente deduce.

1.1. La violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 ed art. 8, lett. e), art. 16 della direttiva 32/2013/UE, comma 6 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, in combinato con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e dell’art. 8 CEDU.

La Corte di appello nel negare lo status di rifugiato al richiedente, a fronte delle ritenute contraddizioni tra il racconto reso dinanzi alla Commissione territoriale ed i contenuti della memoria, avrebbe dovuto consentire al primo di chiarire la propria vicenda.

La Corte non avrebbe valorizzato un rapporto depositato sub doc. 7 sulle violenze occorse in Pakistan dopo le elezioni del 2008.

1.2. La violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per avere la Corte di merito ritenuto, del tutto apoditticamente, la non credibilità e la contraddittorietà del racconto privo di riscontro, non potendosi attribuire al richiedente lacune da riferirsi invece alla mancata richiesta di chiarimenti da parte della Corte territoriale, nella buona fede da riconoscersi al dichiarante.

1.3. La violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, in combinato con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, oltre alla violazione dell’art. 8 Cedu, atteso che la Corte di merito non avrebbe accertato in modo rigoroso le condizioni di partenza di privazione dei diritti umani.

La repubblica islamica del Pakistan, a causa dei conflitti interni e della debolezza della propria democrazia, non sarebbe stata in grado di soddisfare i bisogni principali della popolazione, con lesione dei diritti fondamentali a previsione convenzionale ed internazionale.

2. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

2.1. Il primo profilo è destinato a tradursi in una reiterata e contrapposta lettura dei fatti non consentita in sede di legittimità (Cass. 13/10/2017 n. 24155).

2.2. La denunciata violazione dell’onere di allegazione e prova solleva una inammissibile censura di merito (Cass. 04/08/2017 n. 19547) a fronte della motivata valutazione sulla credibilità del dichiarante, negata, resa nell’impugnata sentenza.

3. Nel resto, il ricorso non critica efficacemente la sentenza impugnata là dove ne contesta la puntuale ricostruzione della situazione socio-politica ed economica del Paese di origine del richiedente, e tanto in adesione al principio, fermo nella giurisprudenza di legittimità, che: “in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (ex plurimis: Cass. 12/10/2017 n. 24054).

4. L’esclusione di una situazione di personale vulnerabilità nella non credibilità del racconto in ordine al dedotto impegno politico del ricorrente rende irrilevante e non concludente ogni altra deduzione sul punto ed assorbe ogni ulteriore rilievo, che si assume in ricorso mancato, dell’estremo dell’integrazione raggiunta dal richiedente in Italia.

5. Il ricorso è, in via conclusiva, inammissibile. Nulla sulle spese nella non costituzione della parte intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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