Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23486 del 18/11/2016

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 18/11/2016), n.23486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13139-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

sul ricorso 25120-2012 proposto da:

M.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI

LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ITALO DOGLIO giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 33/2009 della COMM.TRIB.REG. della SARDEGNA,

depositata il 26/03/2009 e avverso il provvedimento definitivo della

COMM.TRIB.REG. di CAGLIARI depositato il 02/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il n. 13139/10 ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha

chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso N.R.G. 13139/10 l’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Sardegna, n. 33/07/09 dep. il 26 marzo 2009, che ha rigettato l’appello in controversia relativa ad impugnazione di cartelle di pagamento per saldi Irap, relativi agli anni 2000 e 2001, da parte di M.P.G., dottore commercialista.

L’intimato non si è costituito

Con ricorso N.R.G. 25120/2012 M.P.G. ricorre contro due provvedimenti di diniego di condono, notificati il 12 settembre 2012, con i quali sono state rigettate dall’Agenzia delle entrate le istanze per la definizione di liti pendenti relative a Irap anni 2000 e 2001 (di cui alla sentenza della CTR della Sardegna n. 33/07/09 dep. 26 marzo 2009, impugnata dall’Agenzia delle entrate con ricorso RGN 13139/10).

L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo del ricorso RGN 25120/2012, che viene esaminato prioritamente per ragioni logiche, M.P.G. deduce violazione di legge (D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis), per avere l’Agenzia affermato – per motivare il diniego di lite fiscale pendente che la cartella di pagamento costituisce atto di mera riscossione, mentre ad essa va riconosciuta natura accertativa. Chiede la riunione con ricorso RGN 13139/10 (relativo alle cartelle di pagamento per saldi Irap anni 2000 e 2001, emesse a seguito del diniego di condono).

2. La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso RGN 25120/2012, rilevata l’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso il diniego di definizione della lite pendente, eccezionalmente consentito in caso di pendenza dinanzi alla Corte di cassazione del giudizio relativo al detto condono (da ultimo Cass. n. 25095 del 2014). Ai sensi, invero, della L. n. 289 del 2002, art. 16, richiamato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, l’impugnazione del provvedimento di diniego della definizione della lite, va proposta “dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite”, e quindi, per le liti pendenti in fase di legittimità, davanti alla stessa Corte di Cassazione. In tale ipotesi la Corte è, pertanto, competente in unico grado, ed è eccezionalmente investita della pienezza del giudizio, con conferimento quindi di compiti ulteriori rispetto a quelli che tradizionalmente e necessariamente la caratterizzano, quale appunto l’eccezionale competenza a decidere in unica istanza sull’impugnativa, anche per motivi di merito, del provvedimento adottato dall’amministrazione sulla domanda di definizione.

3. Come affermato da questa Corte, infatti, in tema di condono fiscale, rientrano nel concetto di lite pendente, con possibilità di definizione agevolata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, le controversie relative a cartella esattoriale emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, non preceduta da precedente atto di accertamento, la quale, come tale, è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, trattandosi del primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente (Cass. n. 1295 del 25/01/2016).

4. L’Amministrazione ha pertanto erroneamente motivato il diniego di condono sull’erroneo presupposto che le cartelle esattoriali, costituendo atti di mera riscossione, hanno reso definitivo il credito erariale, impedendo l’accesso alla legge agevolativa invocata dal contribuente. Ciò è in contrasto con il principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la cartella esattoriale, emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante (n. 1263 del 22/01/2014; conf. n. 24772 del 04/12/2015). La detta cartella può pertanto essere impugnata, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.

Al riguardo, peraltro, la stessa dell’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 48/2011, ha statuito che il ruolo, dunque la cartella di pagamento, è definibile (D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, che rinvia alla L. n. 289 del 2002, art. 16), nel momento in cui “assolve anche alla funzione di atto di accertamento, oltre che di riscossione”. Nella fattispecie di cui si discute è indubbio che la cartella di pagamento, primo atto portato a conoscenza del contribuente, assolva tale funzione, costituendo l’espressione di un potere impositivo – sanzionatorio dell’Amministrazione finanziaria.

Se dunque la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che l’impugnazione della cartella di pagamento, con cui l’Amministrazione liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine ad una controversia definibile in forma agevolata, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, in quanto detta cartella, essendo l’unico atto portato a conoscenza del contribuente con cui si rende nota la pretesa fiscale e non essendo preceduta da avviso di accertamento, è impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale ed ha, quindi, natura di atto impositivo, la sentenza impugnata non si è conformata ai principi sopra esposti, poichè non ha considerato, per l’un verso, che oggetto della cartella a suo tempo notifica al M. era la richiesta di pagamento di tributo IRAP per la prima volta preteso dall’Ufficio e, per altro verso, che tale atto, essendo il primo impugnabile dal contribuente, non poteva essere escluso dal novero degli atti condonabili, anche considerando che lo stesso contemplava pure il pagamento di sanzioni (così Cass., n. 1295 del 25/01/2016; cfr. Cass. n.23395/2010).

5. Ha pertanto errato l’Amministrazione ad emettere il provvedimento di diniego di condono considerando le cartelle di pagamento atti di mera riscossione, per cui i detti atti di diniego vanno dichiarati illegittimi.

6. L’accoglimento del ricorso 25120/12 determina l’estinzione del giudizio avente ad oggetto le cartelle di pagamento, erroneamente ritenute ostative del condono.

7. Ricorrono le condizioni per la compensazione delle spese del giudizio, stante la peculiarità della vicenda processuale.

PQM

La Corte riunisce al presente ricorso (N.R.G. 13139/10) il ricorso N.G.R. 25120/12; accoglie il ricorso contro i dinieghi di condono, che dichiara conseguentemente illegittimi; dichiara estinto il giudizio avente ad oggetto le cartelle (n. 9828 e n. 8666), per intervenuto condono. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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