Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23486 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.09/10/2017),  n. 23486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2516-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA – C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.G.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 901/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 05/41/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

1. che la Corte d’appello di Ancona, per quello che qui ancora rileva, ha confermato al sentenza del Tribunale di Urbino (solo laddove) aveva riconosciuto il diritto di D.G.M. di ottenere dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il riconoscimento della progressione professionale derivante dalla successione di contratti a tempo determinato, con le conseguenti differenze retributive;

2. che per la cassazione della sentenza il Miur ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui non ha opposto difesa la parte intimata;

3. che il Ministero ha depositato atto di rinuncia al ricorso, in cui argomenta che la sopravvenuta sentenza di questa Corte n. 22558 del 2016, risolvendo la questione controversa, esclude la sussistenza di un interesse dell’Amministrazione scolastica ad una pronuncia in ordine alla fondatezza del ricorso per cassazione;

4. che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

1. che la rinuncia semplice, in presenza di parte non costituita, determina l’estinzione del processo;

2. che la rinunzia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971) ma carattere recettizio, esigendo l’art. 390 cod. proc. civ. che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259);

3. che l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo l’art. 391 cod. proc. civ., comma 2 che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;

4. che nella specie alla declaratoria di estinzione del processo non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata;

5. che non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016).

PQM

 

dichiara l’estinzione del processo. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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