Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23485 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 27/10/2020), n.23485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18143-2019 proposto da:

D.V. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTABELLA 23, presso lo

studio dell’avvocato FABRIZIO ZERBONI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RAFFAELE DE BONIS CRISTALLI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIUSEPPE MAZZINI 145, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

TEPEDINO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI LO SASSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 284/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 11/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. D.V. S.p.A., subentrata alla ditta individuale D.V.D., propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui, la corte di appello di Potenza, rigettando l’impugnazione incidentale dalla prima introdotta, ha confermato la sentenza di primo grado del tribunale di Lagonegro che aveva respinto la domanda della ditta – per pretese maturate in seguito all’aggiudicazione di un contratto di appalto concluso con la ASL n. (OMISSIS) di Lagonegro e finalizzato all’esecuzione di lavori di costruzione di impianti di riscaldamento, termoventilazione e gas medicinali dell’ospedale di Lagonegro – di pagamento di stati di avanzamento, revisione prezzi ed interessi maturati e quella, subordinata, di indebito arricchimento delle somme che, tra quelle richieste, non fossero risultate contrattualmente dovute.

2. Resiste con controricorso l’Azienda sanitaria locale per la Provincia di Potenza quale successore della Asl n. (OMISSIS) di Lagonegro ex L.R. n. 12 del 2008.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la corte potentina esaminato il fatto costituito dalle spese, integrative del dedotto depauperamento, sostenute dall’impresa D.V. per l’approvvigionamento dei materiali e la retribuzione dei dipendenti, di cui era agli atti “prova decisiva” per l’accoglimento della subordinata di pagamento dell’indennizzo ex art. 2041 c.c..

4. Con il secondo motivo la ricorrente fa valere la violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La corte di appello di Potenza aveva ritenuto erroneamente che la ricorrente dovesse provare i presupposti per la liquidazione equitativa dell’indennizzo ex artt. 1226 e 2056 c.c.. La ricorrente aveva fornito in via documentale la prova del danno senza necessità, pertanto, per il giudice del merito di esercitare il potere discrezionale di liquidazione in via equitativa; ove la corte territoriale avesse diversamente ritenuto ne avrebbe dovuto apprezzare l’esistenza, quantomeno presuntivamente, con conseguente liquidazione in via equitativa.

5. Il primo motivo è inammissibile.

5.1. Il denunciato omesso esame di un “fatto decisivo” per il giudizio, che si deduce in ricorso integrato dalla “prova decisiva” contenuta negli stati di avanzamento lavori e nello stato finale dei lavori che riportano le spese sostenute dall’impresa D.V. per l’approvvigionamento dei materiali e la retribuzione dei dipendenti, documenti che si assumono versati agli atti del giudizio di merito dall’odierna ricorrente e comunque allegati alla disposta consulenza tecnica d’ufficio, tale non è. Infatti, l’art. 360 c.p.c., n. 5 fa riferimento all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che deve risultare dalla sentenza, senza la mediazione dell’esame delle risultanze processuali (Cass. S.U. 8053 del 2014). Il giudizio espresso dalla corte di merito (“per ciò che concerne le spese sostenute dall’impresa per il solo approvvigionamento dei materiali e la retribuzione dei dipendenti.. non solo manca qualsiasi prova al riguardo ma nulla è stato dedotto in ordine alla impossibilità o alla particolare difficoltà di dimostrare il danno nel suo preciso ammontare”) non denuncia l’omissione nell’esame di un fatto storico, bensì manifesta una valutazione circa la mancanza di prova del medesimo. Nè d’altra parte può sostenersi che il giudice di merito avrebbe omesso di esaminare le spese sostenute dall’impresa, come evidenziate dai documenti, quali fatti storici da scrutinarsi al fine di determinare e quantificare l’indennizzo ex art. 2041 c.c.. Anche sotto questo profilo, il motivo si rivela infatti inammissibile, perchè la sua illustrazione non specifica se, in quale sede del giudizio di merito e come, tali fatti storici siano stati dedotti ed argomentati.

Il ricorrente ha invero dato conto solo della presenza agli atti del giudizio di merito delle produzioni documentali che assume mancate nella valutazione della corte territoriale (stati avanzamento dei lavori e stato finale) senza accompagnare però siffatta deduzione con le difese svolte nel merito che, garanzia del dibattito processuale e premessa della “decisività” della produzione, sono richieste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 a definizione del vizio di omesso esame di un fatto storico “oggetto di discussione tra le parti”.

6. Il secondo motivo sulla quantificazione in via equitativa dell’indennizzo resta assorbito dall’inammissibilità del precedente sulla produzione documentale per i contenuti di rilievo a definizione degli estremi dell’azionato rimedio ex art. 2041 c.c., segnatamente sub specie del depauperamento risentito dall’impresa.

7. Il ricorso è conclusivamente inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto (ex Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente D.V. S.p.A. a rifondere all’Azienda Sanitaria locale per la Provincia di Potenza le spese di lite che liquida in Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 100,00 per esborsi, spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma, dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

 

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