Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23485 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 18/11/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 18/11/2016), n.23485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9268-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CASE TOSCANE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona dei suoi liquidatori,

domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato MAURO VIVALDI

con studio in LIVORNO VIA RICASOLI 118 (avviso postale ex art. 135)

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LIVORNO, depositata il 10/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. A seguito di verifica fiscale effettuata nei confronti della Case Toscane s.r.l., ora in liquidazione, all’esito della quale erano stati rideterminati i prezzi di vendita degli immobili ceduti dalla suddetta società contribuente nel corso dell’anno di imposta 2003, l’Agenzia delle entrate di Livorno emetteva avviso di accertamento per maggiori ricavi ai fini IRPEG, IRAP ed IVA.

2. Il ricorso proposto dalla contribuente avverso il predetto atto impositivo veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno con sentenza impugnata dall’Amministrazione finanziaria dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana che, con sentenza n. 20 del 10 febbraio 2012, confermava la statuizione di primo grado.

La CTR motivava il rigetto dell’appello sostenendo che a seguito della promulgazione della legge comunitaria n. 88 del 2009 la base imponibile ai fini IVA delle cessioni di immobili era costituito dal prezzo di cessione effettivamente corrisposto, che pertanto non ci si poteva più avvalere delle quotazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare (c.d. OMI) e che non poteva considerarsi elemento presuntivo di un maggior valore di cessione il mutuo erogato all’acquirente.

3. Avverso detta statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica la società contribuente con controricorso in cui solleva l’eccezione di improponibilità dell’impugnazione perchè tardivamente proposta.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione sollevata dalla controricorrente di inammissibilità del ricorso per tardività della notifica ex art. 327 c.p.c..

Sostiene la controricorrente che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 10 febbraio 2012 e che, pertanto, il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. andava a scadere il 9 febbraio 2013 in quanto il 2012 è anno bisestile. Sommati, quindi, gli ulteriori quarantasei giorni di sospensione feriale dei termini, L. n. 742 del 1969, ex art. 1, il termine per avviare il procedimento di notificazione scadeva il 27 marzo 2013 mentre la ricorrente aveva provveduto a richiedere la notifica soltanto il successivo 28 marzo 2013.

1.1. L’eccezione è palesemente infondata e va rigettata in quanto il termine annuale d’impugnazione va computato, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., secondo il calendario comune, con la conseguente irrilevanza del fatto che in esso sia compreso il mese di febbraio di un anno bisestile (Cass. S.U. n. 1547 del 1989; conf. Cass. n. 25591 del 2010).2. Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, n. 1, lett. d), e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Lamenta la ricorrente Agenzia che il giudice di appello, nel ritenere che a seguito della promulgazione della legge comunitaria n. 88 del 2009 la base imponibile ai fini IVA delle cessioni di immobili era costituito dal prezzo di cessione effettivamente corrisposto e che pertanto non ci si poteva più avvalere delle quotazioni dell’OMI ed inoltre che non poteva considerarsi elemento presuntivo di un maggior valore di cessione il mutuo erogato all’acquirente in quanto la società venditrice era estranea a detta operazione, avevano violato le disposizioni censurate laddove avevano affermato l’inutilizzabilità dei dati OMI nell’ambito dell’accertamento analitico/induttivo a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 88 del 2009, omettendo anche di adeguatamente considerare tutta una serie di elementi presuntivi (come, ad esempio, il fatto che, contrariamente alla prassi commerciale, non risultavano essere stati stipulati contratti preliminari, nè versati acconti o caparre e che vi erano divergenze tra gli importi dei mutui stipulati contestualmente ed i corrispettivi pagati alla società venditrice) addotti dall’Amministrazione finanziaria e dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con una motivazione che, con riferimento all’estraneità della società contribuente ai suddetti contratti di mutuo, palesava tutta la sua inadeguatezza.

3. Ciò posto, osserva preliminarmente la Corte che i profili di inammissibilità del motivo – perchè propone cumulativamente l’error in iudicando ed il vizio motivazionale e perchè privo di autosufficienza su alcuni elementi presuntivi cui l’Agenzia ha fatto riferimento – che sembrano emergere dal ricorso, sono in realtà insussistenti.

3.1. In relazione al primo profilo di inammissibilità sopra enunciato, deve richiamarsi il principio affermato da Cass. S.U. n. 9100 del 2015, secondo cui in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati.

Nel caso di specie le due censure (di violazione di legge e di vizio motivazionale) nel contesto delle argomentazioni sviluppate nel motivo vengono trattate in modo sostanzialmente autonomo, tanto da essere facilmente separabili tra loro. Il che rende insussistente il supposto profilo di inammissibilità.

3.2. In relazione al secondo profilo, il difetto di autosufficienza si coglierebbe nella mancata trascrizione delle parti dell’avviso di accertamento e del p.v.c. cui l’Agenzia fa riferimento nel ricorso per evidenziare l’esistenza di circostanze ignorate dalla CTR. Trattasi però di elementi presuntivi (in particolare, le risultanze degli accertamenti espletati sulle scritture contabili della società verificata, che evidenziavano anomalie riguardo l’indicazione delle rimanenze) superflui rispetto a quelli emergenti dalla sentenza impugnata (stima effettuata dall’Agenzia del territorio ed importo del mutuo erogato all’acquirente dell’immobile), che sono da sè soli idonei – in quanto gravi, precisi e concordanti – a giustificare l’accertamento. Pertanto, anche tale profilo di inammissibilità risulta insussistente.

4. Nel merito, il motivo è fondato e va accolto.

5. Al riguardo questa Corte ha osservato che la L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, comma 5, (Legge Comunitaria 2008), ha modificato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 (così come l’omologo D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 in tema di IVA), eliminando le disposizioni introdotte dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35: ciò a seguito di un parere motivato del 19 marzo 2009 della Commissione europea, la quale, nell’ambito del procedimento di infrazione n. 2007/4575, aveva rilevato l’incompatibilità – in relazione, specificamente, all’IVA, ma ritenuta estensibile dal legislatore nazionale anche alle imposte dirette – di tali disposizioni con il diritto comunitario. E’ stato così ripristinato il quadro normativo anteriore al luglio 2006, sopprimendo la presunzione legale (ovviamente relativa) di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene, con la conseguenza che tutto è tornato ad essere rimesso alla valutazione del giudice, il quale può, in generale, desumere l’esistenza di attività non dichiarate “anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti”: e ciò – deve intendersi – con effetto retroattivo, stante la ragione di adeguamento al diritto comunitario che ha spinto il legislatore nazionale del 2009 ad intervenire (cfr., anche, circolare dell’Agenzia delle entrate n. 18 del 14 aprile 2010) (in termini, Cass. n. 20429 del 2014; v. anche Cass. n. 10175 del 2014).5.1. Alla stregua di tale principio, cui il giudice di appello non si è attenuto, deve osservarsi che nella specie andava considerato che oltre all’inadeguatezza del valore catastale stimato dall’UTE – che di per sè solo non è dato idoneo a costituire presunzione grave, precisa e concordante di infedeltà del corrispettivo dichiarato nell’atto di vendita dell’immobile – sussisteva anche un’altra circostanza di indiscutibile valenza presuntiva, data dal valore dei mutui erogati ai cessionari degli immobili, di importo superiore a quelli della compravendita, eccedente quindi i corrispettivo pagati, che unitariamente considerati erano idonei ad integrare la prova della pretesa tributaria.

6. Da tutto quanto detto consegue l’accoglimento del motivo, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendovi ulteriori accertamenti da effettuare, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto dell’originario ricorso proposto dalla società contribuente. Quanto alle spese processuali, quelle dei giudizi di merito vanno compensate in considerazione dell’incidenza sulla decisione di principi giurisprudenziali successivi, mentre quelle del presente giudizio di legittimità vanno regolate in base alla soccombenza e liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia n. 55 del 2014. Non sussistono invece i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, poichè a favore della amministrazione ricorrente opera il meccanismo di prenotazione a debito (v. Cass. S.U. n. 9338/14; conf. Cass. n. 1778, n. 18893 e n. 22267 del 2016).

PQM

La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della società contribuente, che condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in 5.000,00 oltre spese prenotate a debito, compensando integralmente tra le parti le spese dei giudizi di merito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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