Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23485 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. I, 10/11/2011, (ud. 10/10/2011, dep. 10/11/2011), n.23485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24092-2009 proposto da:

G.P. (c.f. (OMISSIS)), GE.VI. (c.f.

(OMISSIS)), GI.DA.BR. (c.f. (OMISSIS)),

F.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA A. DORIA 48, presso l’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO,

che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

nonchè da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

G.V., F.S., GU.PI., G.D.

B.;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

29/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2011 dal Presidente Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato RANIERI RODA, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto

dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale; assorbimento dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. G.P., Gi.Da.Br., Ge.Vi. e F.S., con separati ricorsi depositati il 12 ottobre 2006, avevano adito la Corte d’appello di Roma chiedendo la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001 in relazione a un giudizio promosso dinanzi al TAR del Lazio, avente ad oggetto l’accertamento del proprio diritto ad ottenere interessi e rivalutazione monetaria su retribuzioni tardivamente erogate. Il giudizio dinanzi al TAR era stato iniziato nell’aprile 1996 e definito con sentenza del TAR del maggio 2002. Non avendovi l’Amministrazione dato esecuzione, era stato proposto (giudizio di ottemperanza, definito in data 5 aprile 2006. La Corte d’appello, con decreto depositato il giorno 29 luglio 2008, ritenuta congrua la durata del giudizio di cognizione in anni tre e di quello di ottemperanza in anni uno, liquidava a ciascuna parte la somma di Euro 4.000,00 per quattro anni di eccessiva durata del processo. Liquidava le spese nella misura complessiva di Euro 1.480,00, con distrazione in favore degli avv.ti Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate. G.P., Gi.Da.

B., Ge.Vi. e F.S. hanno proposto ricorso a questa Corte avverso il decreto con atto notificato il giorno 27 ottobre 2009 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri formulando due motivi. La parte resiste con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, formulando cinque motivi, notificato il 4/7 dicembre 2009.

Il collegio dispone che si dia luogo a motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale e quello incidentale, riguardando lo stesso provvedimento, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. per essere decisi unitariamente.

2. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 1173 cod. civ. per non essere stati liquidati interessi sulla somma attribuita a titolo di equa riparazione, stante la natura indennitaria e non meramente compensativa dell’equa riparazione.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 90 c.p.c. e art. 91 c.p.c., nn. 4, 5 e 6 della tariffa professionale, per essere stati i diritti e gli onorari liquidati in misura inferiore a quella di legge, senza tenere conto che, essendo stati riuniti quattro procedimenti solo al momento della discussione, essi andavano liquidati separatamente per le fasi precedenti.

Entrambi i motivi sono accompagnati dai prescritti quesiti.

Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 4.

Si deduce al riguardo che il giudizio di cognizione dinanzi al TAR era stato iniziato nell’aprile 1996, si era concluso con sentenza depositata il 24 maggio 2002 e con ricorso del marzo 2005 era stato proposto giudizio di ottemperanza che la Corte d’appello affermava essere stato definito in data 5 aprile 2006. Con la conseguenza che erroneamente la Corte d’appello aveva accolto la domanda sommando i periodi di durata dei due giudizi considerandoli unitariamente e non rilevando la decadenza dall’azione ex lege n. 89 del 2001 di cui all’art. 4 di tale legge.

Il motivo è assistito da congruo quesito.

3. Il primo motivo del ricorso incidentale va esaminato per primo comportando il suo accoglimento l’assorbimento di tutti i successivi motivi dello stesso ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale.

Questa Corte, con sentenze nn. 27348 e 27365 del 2009 delle sezioni unite, ha statuito che in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, il processo di cognizione e quello di esecuzione regolati dal codice di procedura civile e quello cognitivo del giudice amministrativo e il processo di ottemperanza teso a far conformare la P.A. a quanto deciso in sede cognitoria, devono considerarsi, sul piano funzionale (oltre che strutturale), tra loro autonomi e pertanto, in dipendenza di siffatta autonomia, le durate dei predetti giudizi non possono sommarsi per rilevarne una complessiva dei due processi (di cognizione, da un canto, e di esecuzione o di ottemperanza, dall’altro) e, perciò, dal momento delle decisioni definitive di ciascuno degli stessi, è possibile, per ognuno di tali giudizi, domandare, nel termine semestrale previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, l’equa riparazione per violazione del citato art. 6 della CEDU, con conseguente inammissibilità delle relative istanze in caso di sua inosservanza.

Ne deriva l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale in relazione alla domanda di equa riparazione relativamente al giudizio di cognizione svoltosi dinanzi al TAR, risultando dalla sentenza impugnata che la sentenza del TAR che ha concluso tale giudizio presupposto fu depositata il 24 maggio 2002 e risultando dagli atti che i ricorsi alla Corte d’appello di Roma furono proposti tutti nell’aprile 2006, quando il termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 per la proposizione della domanda in questione era ampiamente scaduto, con conseguente inammissibilità della relativa domanda. Il decreto impugnato va quindi cassato sul punto.

Non era invece tardivo in relazione al giudizio di ottemperanza, che secondo quanto risulta dagli atti di causa fu instaurato in data 11 marzo 2005 e definito con sentenza in data 5 aprile 2006. Per tale parte, pertanto, la domanda era ammissibile. Decidendosi peraltro nel merito al riguardo essa va rigettata, essendo stato il giudizio di ottemperanza definito in un termine congruo.

Trattandosi di questione controversa in diritto all’epoca in cui la domanda fu proposta, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale nei sensi indicati in motivazione e dichiara assorbiti gli altri dello stesso ricorso. Rigetta il ricorso principale. Cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito dichiara inammissibile la domanda in relazione al giudizio di cognizione dinanzi al TAR, rigettandola in relazione alla domanda in relazione al giudizio di ottemperanza.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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