Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23485 del 09/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.09/10/2017), n. 23485
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr. 22740-2016 proposto da:
C.C., nella qualità di genitore esercente la potestà
sulla minore C.A., C.G., sia in proprio che
quale procuratore speciale della sorella Augusta, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dagli avvocati BARTOLOMEO MURANA, GIUSEPPE
MURANA;
– ricorrenti –
contro
TRIDENT SRL, in persona del legale rappresentante, R.S. E
C. SRL in persona del legale rappresentante, TSS SERVICES SRL, in
persona del legale rappresentante, P.V.,
P.G., PI.AN., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
SABOTINO 2A presso lo studio dell’avvocato VALENTINO VULPETTI che li
rappresenta e difende;
– resistenti –
e contro
GAGIPAT SRL;
– intimata –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 4088/2016 del
TRIBUNALE di PALERMO, depositata l’08/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS U. che si
conclude perchè la sentenza impugnata sia annullata nella parte che
declina la competenza in favore degli arbitri e sia affermata la
competenza della Sezione specializzata per le imprese del Tribunale
di Palermo.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. – E’ stata proposta istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, sezione specializzata d’impresa, dell’8 agosto 2016, che ha dichiarato la propria incompetenza in favore degli arbitri con riguardo solo ad alcune delle domande proposte innanzi a sè, volte alla revoca degli organi amministrativi delle società Trident s.r.l., TSS Service s.r.l. e R.S. & C. s.r.l. ed all’accertamento della nullità delle convenzioni concluse nell’assemblea straordinaria della prima società del 12 febbraio 2011.
Gli intimati hanno depositato controricorso, instando per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o per il suo rigetto, nonchè una memoria.
Il P.G. nelle proprie conclusioni ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo del ricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34, comma 2, per avere il tribunale ritenuto valide le clausole compromissorie dei due statuti di Trident s.r.l. e TSS Service s.r.l., sebbene in esse sia previsto che l’arbitro “potrà essere scelto di comune accordo fra le parti interessate: in caso di mancato accordo, la scelta sarà effettuata dal Presidente del Tribunale competente in relaione alla sede legale della società”.
Con il secondo motivo, deducono la violazione del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34, comma 2, per avere il tribunale ritenuto valida la clausola compromissoria statutaria anche della R.S. & C. s.r.l., sebbene essa preveda un arbitrato irrituale, non ammesso dopo la riforma societaria (avendolo invece il tribunale qualificato rituale), e senza considerare che la revoca degli amministratori non è prevista nella clausola medesima, nè si tratta di diritto disponibile deferibile in arbitrato.
Con il terzo motivo, lamentano la violazione del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, comma 2 (rectius nel testo del motivo indicato come 3) 3, come modificato dal D.Lgs. n. 1 del 2012, per non avere il tribunale trattenuto le cause predette, al medesimo devolute per connessione, mentre più radicalmente dopo tale ultima normativa le clausole compromissorie anteriormente stipulate sono divenute tutte inefficaci.
2. – L’eccezione di difetto di legittimazione attiva a ricorrere in nome e per conto della minore C.A. è infondata, secondo il principio consolidato per il quale “In tema di rappresentanza processuale del minore, l’autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace” (Cass. 19 gennaio 2012, n. 743), come avviene appunto nella specie.
La rappresentanza processuale della medesima è poi rituale ed, anzi, come ha rilevato il P.G., vi è addirittura un surplus, agendo sia il padre e sia il fratello in nome della medesima, il secondo ex art. 78 c.p.c. (secondo una nomina ultrattiva rispetto al procedimento cautelare) al fine di scongiurare pericoli di conflitto di interesse, fermo restando che la verifica del conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente ed il suo rappresentante legale va operata in concreto, alla stregua degli atteggiamenti assunti dalle parti nella causa (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1721).
3. – Il primo motivo è fondato.
La clausola statutaria delle due società in questione prevede che, in prima battuta, siano le parti stesse di comune accordo a designare l’arbitro.
Ciò all’evidenza confligge col disposto del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34 il quale ricomprende e sanziona di nullità anche i casi in cui la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società preveda, dapprima, la nomina di un arbitro ad opera delle parti e, ma solo nel caso di disaccordo, del presidente del tribunale (cfr. Cass., ord. 24 ottobre 2016, n. 21422; 7 febbraio 2014, n. 3665; ord. 10 ottobre 2012, n. 17287).
Ne deriva che la clausola è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, da nullità sopravvenuta rilevabile d’ufficio – ove non fatta valere altra e diversa causa di illegittimità in via d’azione – con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario.
4. – Il secondo motivo è infondato.
Il tribunale ha correttamente qualificato la clausola in questione della R.S. & C. s.r.l. come di arbitrato rituale, che non incorre nella suddetta ragione di invalidità, affidando la stessa la nomina a soggetto estraneo alla società; mentre non coglie nel segno nè la deduzione secondo cui la revoca dell’organo amministrativo sia questione sottratta alla disponibilità delle parti (non suffragata neppure da una deduzione concreta a sostegno della ricorrenza di diritti non disponibili), nè quella della mancata menzione espressa di tale azione nel testo della clausola statutaria, come riportata in ricorso, la quale all’inverso contiene espressioni sufficientemente ampie (“tutte le controversie sorte tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci…”).
5. – Il terzo motivo è infondato.
Il D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 3, come modificato dal D.Lgs. n. 1 del 2012, prevede che “Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”.
La norma riguarda all’evidenza i procedimenti non societari, ma che tuttavia presentino ragioni di connessione con quelli.
Nella specie, invece, proprio di cause ad oggetto societario si tratta, ed appunto per tale motivo le clausole compromissorie statutarie in oggetto stabiliscono la competenza arbitrale, la quale inoltre “non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice” (art. 819-ter c.p.c.).
Vale a dire che, nell’apparente antinomia tra la prima e la seconda disposizione menzionata, prevale quest’ultima, in presenza dell’elemento specializzante costituito dal deferimento in arbitri della controversia e del criterio cronologico lex posterior derogai priori.
6. – In conclusione, limitatamente alle domande di cui al primo motivo va dichiarata la competenza del tribunale ordinario di Palermo; al medesimo va demandata pure la liquidazione delle spese di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, respinti il secondo e il terzo; cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Palermo con riguardo alle domande di revoca dell’organo amministrativo delle società intimate Trident s.r.l. e TSS Service s.r.l., fermo il resto; demanda al giudice del merito la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017