Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23484 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 27/10/2020), n.23484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16297-2019 proposto da:

R.I.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIUSEPPE MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO SINESIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO CAPONNETTO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI AGRIGENTO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RITA SALVAGO;

– controricorrente –

contro

LIBERO CONSORZIO COMUNALE AGRIGENTO, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO

BUSCAGLIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2260/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 16/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con citazione notificata il 26 giugno 1999, la signora R.I.A. ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Agrigento il Comune e l’Amministrazione provinciale di quella città e, premesso di essere proprietaria di un terreno occupato dalla Provincia per la realizzazione della strada litoranea turistica della foce del fiume (OMISSIS), in località “(OMISSIS)”, e che l’opera era stata realizzata senza che allo scadere del periodo di occupazione temporanea fosse intervenuto il decreto di espropriazione, ha chiesto la determinazione dell’indennità di occupazione temporanea e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni relativi all’irreversibile trasformazione del fondo.

2. Con sentenza depositata il 30 ottobre 2003 il Tribunale adito ha dichiarato il difetto di giurisdizione, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, in relazione alla pretesa risarcitoria inerente all’occupazione espropriativa e, ritenuta la natura agricola del fondo, ha determinato, nel resto, l’indennità di occupazione in base al criterio fondato sul valore agricolo medio…

3. Con sentenza n. 54, depositata in data 23 gennaio 2008, la corte di appello di Palermo ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla pretesa risarcitoria ed ha rimesso gli atti, in parte qua, al giudice di primo grado ex art. 353 c.p.c. Quanto all’indennità per il periodo di occupazione legittima, la corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado, fondata sulla natura agricola del terreno; rigettando l’appello.

4. In ragione degli indicati contenuti della sentenza di secondo grado, la signora R.I., ha assunto una duplice iniziativa giudiziaria: a) con una prima azione ha proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di quantificazione della indennità di occupazione legittima e la Corte di legittimità, con sentenza n. 6610 del 2015, ha cassato la decisione impugnata e rinviato la causa davanti alla corte di appello di Palermo per la quantificazione; b) con una seconda azione ha riassunto la lite davanti al tribunale designato, la cui giurisdizione era stata dichiarata dalla corte di appello di Palermo, ed il tribunale, con sentenza n. 1306 del 2011, in accoglimento della domanda di risarcimento danni, ha riconosciuto all’attrice l’importo di Euro 18.046,31.

5. L’odierna ricorrente ricorre in cassazione con due motivi illustrati da memoria, avverso la sentenza n. 2260 del 2018 con cui l’adita corte palermitana, confermando la sentenza del tribunale di Agrigento, ha quantificato il risarcimento del danno per occupazione appropriativa in applicazione del valore agricolo del fondo. Resistono con controricorso il Comune di Agrigento ed il Libero Consorzio comunale di Agrigento, già Provincia regionale di Agrigento.

6. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della impugnata sentenza per omessa valutazione del giudicato interno o comunque della “statuizione pregiudiziale ai fini del decidere”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Nelle more del giudizio, la Corte di cassazione con la sentenza n. 6610 del 2015 aveva statuito, nel pronunciare in tema di indennità di occupazione, che ai fini della valutazione del terreno deve osservarsi il criterio della “edificabilità di fatto” e su siffatto criterio ha rinviato la causa alla corte di appello di Palermo del giudizio per la quantificazione. La corte territoriale nonostante il rinvio testuale contenuto in conclusionale e nelle note di replica non aveva tenuto conto dell’indicata sentenza della cassazione ed aveva omesso di motivare, così incorrendo in una nullità “per omessa valutazione di giudicato interno o comunque di statuizione pregiudiziale ai fini del decidere”.

7. Con il secondo motivo la ricorrente fa valere la violazione o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 10 del 1977, art. 4, u.c., del D.L. n. 333 del 1992, art. 5-bis conv. con modif. in L. n. 359 del 1992 e succ. modif. e della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89. La corte di merito aveva dichiarato erroneamente che il terreno oggetto di occupazione appropriativa aveva destinazione agricola a nulla rilevando una eventuale sua edificabilità di fatto, senza considerare, in tal modo, il portato del principio di cui a cassazione n. 6610/2015 che aveva sancito il ricorso alla edificabilità di fatto nella valutazione del terreno espropriato, per i Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici generali.

8. Il primo motivo è inammissibile perchè ascrive la pure denunciata violazione di giudicato ad un vizio di motivazione e quindi ad un fatto decisivo per il giudizio ed omesso dal giudice di merito nella sua valutazione, ai sensi del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

9. Il “fatto omesso”, controverso e decisivo per il giudizio, integrativo del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è da sempre, nei principi espressi da questa Corte di cassazione, il fatto storico, principale o secondario, riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (vd., Cass. n. 22397 del 06/09/2019); esso, come tale, non resta integrato dal giudicato che non cade e non si forma solo sul fatto, ma su una complessa sequenza in cui convergono, con il fatto, la norma e l’effetto.

10. E’ inammissibile, pertanto, perchè non rispettoso del paradigma normativo, il ricorso con cui si denunci, per omessa valutazione di un fatto decisivo e controverso per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione del giudicato.

11. La violazione pure dedotta all’interno del medesimo motivo in via disgiuntiva rispetto alla invocata violazione del giudicato sulla omessa valutazione di una statuizione “pregiudiziale” rende poi finanche perplessa, e quindi ancora inammissibile per genericità ed inconcludenza, la censura non chiarendo la natura “pregiudiziale” dell’accertamento e come lo stesso rientri a formare il giudicato.

12. La violazione pure dedotta all’interno del medesimo motivo in via disgiuntiva rispetto alla invocata violazione del giudicato sulla omessa valutazione di una situazione “pregiudiziale” rende poi finanche perplessa, e quindi inammissibile per genericità ed inconcludenza, la censura non chiarendo la natura “pregiudiziale” dell’accertamento e come lo stesso rientri a formare il giudicato che peraltro, anche sotto questo profilo, investe comunque una questione di diritto e non di fatto.

13. Il secondo motivo è inammissibile perchè non si confronta, se non genericamente – per richiamo alla circostanza che il terreno della ricorrente cadrebbe in zona interamente urbanizzata ed antropizzata – con la ratio decidendì dell’impugnata sentenza, nella parte in cui i giudici di appello escludono, ai fini della determinazione del valore venale del fondo per la liquidazione del risarcimento del danno, la destinazione “edificatoria di fatto” del fondo della ricorrente, in quanto non rispettosa degli strumenti urbanistici e dei vincoli e delle prescrizioni imposte.

14. Questa Corte di cassazione, con giurisprudenza consolidata, sostenuta dal criterio del valore venale del fondo, ritiene infatti che in materia di espropriazione assumono rilievo ai fini indennitari e risarcitori anche le “utilizzazioni intermedie” dei suoli non edificabili, tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative età), sempre però che esse siano assentite dalla normativa vigente con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative (Cass. n. 25314 del 25/10/2017; Cass. n. 23639 del 21/11/2016; Cass. n. 7174 del 21/03/2013).

15. Avendo la corte di merito escluso l’applicabilità del criterio della “edificabilità di fatto”, conseguendo alla edificazione sul terreno della ricorrente la violazione di vincoli e prescrizioni di legge e quindi la non assentibilità amministrativa della edificazione stessa, il motivo di ricorso che ancora deduce sull’appetibilità commerciale del fondo, non dialogando con la decisione, resta generico e non concludente.

16. L’ulteriore profilo di ricorso con cui si deduce l’esistenza di un nuovo strumento urbanistico che stabilirebbe un indice di fabbricabilità dell’area in cui ricade il fondo in questione, è inammissibile per novità della questione posta (Cass. n. 32804 del 13/12/2019), non provvedendo la parte ad indicare quando ed in quale atto ebbe a segnalare ai giudici di merito l’indicata evidenza di cui non è menzione nella sentenza impugnata.

17. Il ricorso è conclusivamente inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto (secondo la formula indicata in Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Agrigento ed al Libero Consorzio comunale di Agrigento, le spese di lite che liquida, per ciascuna parte, in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 100,00 per esborsi, spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

 

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