Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23483 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 27/10/2020), n.23483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16202-2019 proposto da:

ARCUDI STRADE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliaci in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo

studio dell’avvocato CRISTIANA MAGNANI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SALVATORE DE PAOLIS;

– ricorrente –

contro

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

ROMEO RUSSO, DONATO MELE MONGIO’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 167/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 14/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Arcudi Strade S.r.l. ricorre in cassazione nei confronti di F.L., titolare dell’omonima ditta individuale, ed avverso la sentenza in epigrafe indicata, che assume notificata in data 14 marzo 2019 a mezzo di ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con cui la corte di appello di Lecce, nel decidere sull’impugnazione dal secondo introdotta, in parziale accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza di primo grado, pronunciata dal tribunale di Lecce, sezione di Galatina, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, chiesto ed ottenuto da Arcudi Strade S.r.l., giusta fattura n. (OMISSIS) di Euro 10.480,75, accoglieva l’opposizione e revocava il titolo monitorio.

2. Il primo giudice riteneva la nullità dei contratti di subappalto intercorsi tra le parti e, a catena, con la terza So.Co.I. S.r.l. aventi ad oggetto la posa in opera di un tappetino bituminoso, il tutto nell’ambito di un contratto di appalto concluso dalla F. con l’amministrazione territoriale per l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria ed infrastrutture della zona PIP del Comune di Botrugno.

3. Con unico articolato motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza di secondo grado per violazione della disciplina in materia di spese civili (artt. 91 e 92 c.p.c.) ed errores in procedendo (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4), per avere il giudice di appello erroneamente applicato il principio della soccombenza non provvedendo a compensare le spese di lite.

La ditta F. avrebbe concorso non meno della società Arcudi alla conclusione di un accordo contra legem non autorizzato dalla P.A.; la nullità dei contratti avrebbe sancito l’infondatezza di una eventuale domanda del F. volta alla restituzione degli importi pagati per il subappalto.

4. Resiste con controricorso F.L. che deduce l’irricevibilità, l’improponibilità ed inammissibilità dell’avverso mezzo.

v 5. Il ricorso è inammissibile perchè tardivo, non avendo la ricorrente Arcudi Strade S.r.l. osservato il termine breve di impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2. Come dedotto dal controricorrente, nell’esame diretto degli atti che consegue alla natura processuale della segnalata violazione, la sentenza impugnata risulta notificata all’odierna ricorrente ex art. 140 c.p.c. con raccomandata ritirata dal notificato presso l’ufficio postale il 7 marco 2019. La notifica del ricorso per cassazione sarebbe pertanto dovuta avvenire entro il 7 maggio 2019 ed essendo invece la stessa intervenuta il 13 maggio 2019, il ricorso risulta inammissibilmente proposto per sua tardività ex artt. 325 e 326 c.p.c..

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto (secondo la formula da ultimo indicata in Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente Arcudi Strade S.r.l. a rifondere a F.L. le spese di lite che liquida in Euro 1.200,00 oltre Euro 100,00 per esborsi, spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA