Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23482 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 27/10/2020), n.23482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9993-2019 proposto da:

V.S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALBERTO FELIZIANI;

– ricorrente –

contro

B.N., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ROSANNA COCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 98/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 23/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. V.S.G. ricorre in cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria, avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la corte di appello di Ancona ha rigettato l’impugnazione della sentenza del tribunale di Fermo che aveva condannato il primo al pagamento in favore dell’ex coniuge, B.N. di un assegno di divorzio pari ad Euro 450,00 mensili.

2. Con i proposti motivi il ricorrente fa valere: 1) con il primo e secondo motivo, l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 consistente nella non veridicità della dichiarazione dei redditi resa dall’ex coniuge e nell’intervenuto acquisto, nel corso del procedimento di impugnazione, di un nuovo automezzo; 2) con il terzo motivo, la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 9 integrata dalla omessa disposizione di indagini attraverso la polizia tributaria su redditi, patrimonio ed effettivo tenore di vita dell’ex coniuge; 3) con il quarto motivo la violazione dell’art. 156 c.c., comma 2, e L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, sulla determinazione dell’assegno di mantenimento dell’ex coniuge in ragione del reddito lordo e non netto dell’obbligato; 4) con il quinto motivo la violazione dell’art. 156 c.c., comma 2, e L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, sulla determinazione dell’assegno di mantenimento dell’ex coniuge in ragione del mutamento delle condizioni economiche a far data dall’omologazione della separazione consensuale dei coniugi, comunque fondata sul principio di autoresponsabilità e di meritevolezza.

Resiste con controricorso B.N..

4. I vizi di motivazione mancano del carattere della decisività quanto ai fatti che si vorrebbero omessi e hanno ad oggetto aspetti meramente valutativi che rimessi all’accertamento proprio del giudice del merito hanno qui trovato scrutinio.

4.1. Quanto al primo motivo di ricorso sulla non veridicità dei redditi dell’ex coniuge, si tratta di evidenza che è stata comunque positivamente valutata e composta dalla corte di appello nel formulato giudizio sulle condizioni patrimoniali dell’appellata.

4.2. Quanto al secondo motivo con cui si denuncia l’omessa valutazione dell’intervenuto acquisto di un’autovettura si tratta ancora di circostanza il cui rilievo resta assorbito in ragione del più articolato giudizio svolto dalla corte di merito sulle indicate condizioni patrimoniali.

5. Nel resto.

5.1. Quanto alle indagini di polizia tributaria (motivo n. 3) che si denunciano come omesse anche se sollecitate dal ricorrente, la deduzione è manifestamente infondata.

Per principio fermo nella giurisprudenza di legittimità, in materia di assegno divorzile l’esercizio del potere officioso di disporre attraverso la polizia tributaria indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non integra un adempimento imposto dall’istanza di parte (da ultimo: Cass. n. 8744 del 28/03/2019).

Il solo limite nella descritta fattispecie è quello della motivazione che è chiamata ad esprimere, anche per implicito, una valutazione di superfluità dell’iniziativa e di sufficienza dei dati istruttoii acquisiti, ma si tratta di profilo che neppure viene colto dalla proposta censura che non contestando la sufficienza dei dati aliunde acquisiti non risulta neppure specifica e concludente.

5.2. Quanto al reddito netto che dovrebbe porsi a base di computo della misura dell’assegno (quarto motivo di ricorso), si tratta di questione che viene posta in ricorso in applicazione di un principio – in forza del quale la valutazione delle capacità economiche del coniuge obbligato, ai fini del riconoscimento e della determinazione dell’assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge, deve essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo – che è stato affermato da questa Corte di cassazione nella diversa materia dell’assegno di mantenimento in sede di separazione dei coniugi sorretta dalla ratio che in costanza di matrimonio la famiglia fa affidamento sul reddito netto e ad esso rapporta ogni possibilità di spesa (ex multis Cass. n. 13954 del 31/05/2018).

In materia di assegno di mantenimento da determinarsi in sede di separazione personale dei coniugi l’adeguatezza dei redditi rileva ai fini della conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio secondo un parametro che è estraneo alla fissazione dell’assegno divorzile. che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, tra i quali viene qui in rilievo unicamente la comparazione tra le rispettive condizioni economiche delle parti, comparazione che come tale deve condursi tra termini omogenei. E, nella specie, non risulta neppure dedotto dal ricorrente che il giudice di meno abbia posto a confronto un reddito lordo del predetto con un reddito netto della controparte. La doglianza si palesa dunque infondata.

5.3. Sulla estraneità ai parametri di quantificazione dell’assegno di divorzio del mantenimento del cd. tenore di vita (quinto motivo di ricorso), la censura è manifestamente infondata in quanto l’impugnata sentenza muove invece dal diverso principio di autoresponsabilità e solidarietà economica in applicazione della più recente giurisprudenza di questa Corte (espressa dapprima in Cass. n. 11504/2017 e quindi definita e puntualizzata in Cass. SU n. 18287 del 11/07/2018).

6. Il ricorso è conclusivamente inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto (secondo la formula da ultimo indicata in Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il’ricorso e condanna il ricorrente Serri Gianni Vittorio a rifondere a B.N. le spese di lite che liquida in Euro 2.100,00 oltre Euro 100,00 per esborsi, spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

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