Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23482 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. I, 20/09/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 20/09/2019), n.23482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21170/2018 proposto da:

K.I., elettivamente domiciliata in Roma, Viale

dell’Università, 11 presso lo studio dell’avvocato Emiliano Benzi e

rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandra Ballerini per

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., COMMISSIONE

TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

DI TORINO domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello

Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 5;

– intimato –

e

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 662/2018 della Corte di appello di Genova,

depositata il 18/04/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella camera di consiglio del 19/06/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. K.I. di (OMISSIS), cittadina situata nel sud est dell’Ucraina, nella regione di Zaporizhija, ricorreva al Tribunale di Genova, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, avverso il provvedimento con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, sezione di Genova, respingeva l’istanza formalmente proposta.

Il Tribunale di Torino rigettava il ricorso proposto per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

La Corte di appello di Genova con la sentenza in epigrafe indicata confermava la pronuncia di primo grado, nella ritenuta insussistenza dei presupposti della protezione internazionale.

Per quanto in questa sede rileva, segnatamente i giudici territoriali rigettavano la richiesta di protezione umanitaria in ragione del racconto della richiedente, secondo il quale costei raggiungeva l’Italia per far conseguire alla figlia un titolo universitario, nel carattere meramente economico delle ragioni che avevano spinto la prima a lasciare il paese di origine.

3. K.I. ricorre per la cassazione della sentenza di appello con unico articolato motivo.

4. Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo la ricorrente denuncia l’illegittimità dell’impugnata sentenza nella parte in cui non le ha riconosciuto la protezione umanitaria, facendo valere la violazione dell’art. 2 Cost., art. 11 del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966 (ratificato con L. n. 881 del 1977), in relazione all’art. 5, comma 6, T.U. Immigrazione, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter e, ancora, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 32 e dell’art. 19 T.U. Immigrazione, e l’omesso esame della domanda di protezione umanitaria.

La Corte territoriale avrebbe rilevato la mancata allegazione di forme di vulnerabilità collegate allo stato di salute della richiedente senza considerare la natura di “catalogo aperto” delle situazioni soggettive e oggettive integrative del rimedio (condizioni di grave instabilità politico-economica; episodi di violenza o di insufficiente rispetto dei diritti umani, integrati anche da carestie, disastri naturali ed ambientali).

La ricorrente aveva evidenziato in appello le difficoltà socioeconomiche connesse al conflitto in atto tra forze ucraine e russe nelle aree orientali del paese e la condizione di povertà in cui si sarebbe ritrovata in caso di rimpatrio, con rischio di condizioni di vita non rispettose di quel nucleo minimo di diritti della persona integrativi della dignità, nel raffronto tra le condizioni di vita godute in Italia e di quelle a cui si sarebbe stata esposta in caso di suo rimpatrio.

La protezione umanitaria, disancorata dal principio dispositivo, avrebbe operato anche prescindendosi da una domanda in tal senso.

Il report di Amnesty International del 2018 avrebbe attestato il perdurare di bombardamenti e sparatorie, causa di morte di civili nella zona di provenienza della ricorrente e l’art. 19-bis, comma 1-bis, T.U. Imm., sul divieto di respingimento di una persona che possa essere sottoposta a tortura nello Stato di provenienza, avrebbe sostenuto l’esistenza di una protezione umanitaria per gli indicati contenuti.

2. Il ricorso è inammissibile; le ragioni sono quelle di seguito indicate.

2.1. La Corte di appello ha escluso puntualmente l’esistenza nei territori di provenienza della richiedente (la regione ucraina di Zaporizhija) di un conflitto armato tra ribelli, confederazione Russa ed Ucraina, evidenza che i giudici di merito hanno invece ritenuto circoscritta alla diversa regione del Donbass.

L’argomento quindi riportato in ricorso circa la sussistenza di un siffatto conflitto (p. 9) inteso quale causa delle stesse difficoltà socio-economiche integrative dei presupposti della protezione umanitaria non coglie la complessiva ratio decidendi dell’impugnata decisione e rende come tale inammissibile, per sua non concludenza, il proposto mezzo.

2.2. La novità, in fatto, di ogni diverso profilo, così per l’argomento che regge l’introduzione, a sostegno dell’operata critica, dell’art. 19-bis T.U. imm. sul divieto di respingimento di una persona che possa essere sottoposta a tortura nello Stato di provenienza, espone, anch’essa, il ricorso ad una valutazione di inammissibilità.

Resta fermo sul punto il principio che, prospettandosi in ricorso questione di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla S.C. di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 13/06/2018 n. 15430; Cass. 09/08/2018 n. 20694).

2.3. In ogni caso, il profilo di critica è generico non valendo neppure a segnalare il vizio enunciato, se di omessa pronuncia o altro, traducendosi comunque lo stesso in una mera ed inammissibile contestazione sulla motivazione resa.

3. Il ricorso va, quindi e conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, nella mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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