Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23482 del 18/11/2016
Cassazione civile sez. trib., 18/11/2016, (ud. 13/11/2015, dep. 18/11/2016), n.23482
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLA ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma in Via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
G.A., rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Erasmi,
presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma alla via
Serpieri n. 10;
– cotroricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n. 389/40/09, depositata il 22 giugno 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13
novembre 2015 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con un motivo nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, rigettandone l’appello, ha confermato l’annullamento della cartella di pagamento, recante iscrizione a ruolo di IRAP per l’anno 2001, notificata il 20 settembre 2005 ad G.A., medico di famiglia convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Il giudice d’appello ha infatti ritenuto che nell’attività del contribuente non fosse ravvisabile il requisito dell’autonoma organizzazione, come enucleato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione a far data dal 2007.
Il contribuente resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo del ricorso l’amministrazione denuncia l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta insussistenza dell’autonoma organizzazione, con riguardo agli elementi contabili rilevati dal quadro RE della dichiarazione, consistenti in spese per immobili per Lire 4.700.000, quote di ammortamento per Lire 6.659.000, consumi per Lire 2.608.000 e altre spese documentate per Lire 21.024.000.
Il ricorso è infondato.
Secondo il consolidato principio affermato da questa Corte, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).
La decisione gravata – secondo la quale, “tenuto conto di quanto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 3674 del 2007, e considerato che nella fattispecie non è ravvisabile la condizione sub. B), ovvero l’impiego di beni strumentali eccedenti secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – contiene un inequivoco accertamento di fatto, che non è oggetto di adeguata censura, in ordine all’insussistenza, nella specie, di autonoma organizzazione.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 900 per compensi, oltre a spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016