Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23482 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. I, 10/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 10/11/2011), n.23482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23537-2009 proposto da:

C.M.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 86, presso l’avvocato ILARIA

SCATENA, rappresentata e difesa dall’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositato il

11/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che C.M.M., con ricorso del 29 ottobre 2009, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Torino depositato in data 11 febbraio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della C. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1-, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, si è rimesso alla decisione della Corte, con la integrale compensazione delle spese del giudizio -, ha condannato il resistente a pagare alla ricorrente la somma di Euro 12.000,00 a titolo di equa riparazione;

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, la quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per inadeguata formulazione dei quesiti di diritto;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 44.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 26 maggio 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) la C. era stata convenuta dalla sorella M. in una causa di divisione di beni ereditari dinanzi al Tribunale di La Spezia e si era ivi costituita nel novembre 1986; b) Il Tribunale adito aveva definito la causa con sentenza del 28 novembre 2007;

che la Corte d’Appello di Torino, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato in ventuno anni la durata complessiva del processo presupposto ed in quattro anni il periodo di tempo necessario per la sua definizione secondo ragionevolezza -, ha detratto dai residui diciassette anni ulteriori cinque anni (novembre 198 6-novembre 1991), addebitabili al comportamento processuale delle parti che avevano richiesto concordemente una serie di rinvii per “trattative in corso” e per la loro comparizione personale (che poi non avveniva), determinando così il periodo eccedente la ragionevole durata in dodici anni e liquidando a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale la somma di Euro 12.000,00, calcolata in base ad un importo annuo di circa Euro 1.000,00.

Considerato che, con i due motivi di censura – i quali possono essere esaminati per questioni -, vengono denunciati come illegittimi: a) la considerazione, ai fini della determinazione dell’indennizzo, del solo periodo eccedente la ragionevole durata del processo presupposto, anzichè l’intera durata dello stesso; b) l’applicazione di un parametro di liquidazione dell’indennizzo ingiustificatamente inferiore a quello indicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo; c) l’erronea detrazione dalla durata complessiva del processo di cinque anni, addebitati al comportamento processuale di ambedue le parti, anzichè – al più – di due anni e quattro mesi, quali risultanti dai verbali di causa;

che l’eccezione preliminare, sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato circa l’inadeguatezza dei quesiti di diritto formulati dalla ricorrente, non è fondata, perchè essi – contrariamente a quanto sostenuto dal Ministro resistente – sono sufficientemente specifici sia quanto alle questioni di diritto dedotte con i due motivi di ricorso, sia quanto ai riferimenti alla fattispecie concreta;

che il ricorso, ammissibile, non merita tuttavia accoglimento;

che la censura sub a) è manifestamente infondata, perchè, secondo il costante orientamento di questa Corte, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), con una chiara scelta non incoerente rispetto alle finalità sottese all’art. 6 della CEDU, impone di correlare l’indennizzo al solo periodo eccedente la ragionevole durata di tale processo, eccedente cioè il periodo di tre anni per il giudizio di primo grado normalmente necessario per la sua definizione (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 8714 del 2006, 14 del 2008, 10415 del 2009);

che, nella specie, la Corte di Torino, con statuizioni non censurate, ha determinato la durata complessiva del processo in ventuno anni e il periodo di ragionevole durata del processo di primo grado in quattro anni, con la conseguenza che il periodo da prendere in considerazione ai fini dell’indennizzo è pari a diciassette anni;

che anche la censura sub c) – logicamente preliminare a quella sub b) – è priva di fondamento;

che infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, ai fini della eventuale ascrivibilità all’area della irragionevole durata del processo dei tempi corrispondenti a rinvii eccedenti il termine ordinatorio di cui all’art. 81 disp. att. cod. proc. civ., la violazione della durata ragionevole discende non – come conseguenza automatica – dal fatto che sono stati disposti rinvii della causa di durata eccedente i quindici giorni previsti dalla citata norma codicistica, ma dal superamento della durata ragionevole in termini complessivi, in rapporto ai parametri, di ordine generale, fissati dalla stessa L. n. 89 del 2001, art. 2, con la conseguenza che da tale durata sono detraibili i rinvii richiesti dalle parti solo nei limiti in cui siano imputabili ad intento dilatorio o a negligente inerzia delle stesse e, in generale, all’abuso del diritto di difesa, restando invece gli altri rinvii addebitabili alle disfunzioni dell’apparato giudiziario, salvo che ricorrano particolari circostanze, che spetta alla pubblica amministrazione evidenziare, riconducibili alla fisiologia del processo (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 11307 del 2010);

che, nella specie – posto che la Corte di Torino ha detratto dai predetti residui diciassette anni cinque anni (novembre 1986-novembre 1991), addebitabili al comportamento processuale delle parti che avevano ripetutamente e concordemente richiesto una serie di rinvii per “trattative in corso” e per la loro comparizione personale (che poi andava deserta) -, la ricorrente non censura specificamente tale affermazione, limitandosi a contrapporvi l’apodittica affermazione che dai verbali di causa – il cui contenuto non viene testualmente riportato, come invece sarebbe stato indispensabile ai fini dell’autosufficienza della censura i rinvii finalizzati al raggiungimento di una conciliazione tra le parti comprenderebbero il periodo dal 14 gennaio 1987 al 17 maggio 1989;

che, infine, anche la censura sub b) è infondata;

che, infatti, il consolidato orientamento di questa Corte è nel senso che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale, di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando – in linea di massima – il periodo di tre anni di ragionevole durat per il giudizio di primo grado, di due anni per il giudizio di appello e di un anno per il giudizio di legittimità, si considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che nella specie, secondo tale orientamento, alla ricorrente sarebbe spettato, per i riconosciuti dodici anni di irragionevole durata del processo presupposto, un indennizzo pari ad Euro 11.250,00, mentre i Giudici a quibus le hanno riconosciuto il maggiore indennizzo di Euro 12.000,00;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 900,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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