Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23481 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. I, 20/09/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 20/09/2019), n.23481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18465/2018 proposto da:

K.S., elettivamente domiciliato in Roma in Via Carlo Caneva,

25 presso lo studio dell’avvocato Ilian Zion Aghib che lo

rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., COMMISSIONE

TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

DI GORIZIA domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello

Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 5;

– intimato –

avverso la sentenza n. 183/2018 della Corte di appello di Trieste,

depositata il 12/05/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella camera di consiglio del 19/06/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. K.S., cittadino del Pakistan, di etnia pashtun, proveniente dalla zona di (OMISSIS), area tribale delle F.A.T.A., di credo musulmano, ricorreva al Tribunale di Trieste chiedendo il riconoscimento, previo annullamento del diniego di protezione internazionale della Commissione Territoriale di Gorizia, del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o del diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il ricorrente dopo aver dedotto che in patria sopravviveva con i proventi della gestione di un negozio di alimentari del padre e che la madre era casalinga, esponeva di aver iniziato ad avere problemi nel 2011 quando i Talebani, comandati nella zona di (OMISSIS) dai propri cugini, avevano chiesto alla sua famiglia di unirsi alla loro fazione, pena, l’eliminazione dell’intera famiglia.

Come ancora precisato in sede di ascolto, i Talebani, che avevano ripetutamente sequestrato il padre ed un fratello accusando l’intera famiglia di collaborare con le autorità, avevano poi reso impossibile l’esistenza al ricorrente, costringendolo ad abbandonare il proprio Paese per poi raggiungere l’Italia.

Il Tribunale rigettava il ricorso con ordinanza del 2.5.2017 che veniva confermata in appello con la sentenza in epigrafe indicata nella ritenuta non verosimiglianza del racconto, condizione apprezzata come ostativa al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, in mancanza di prova sulla reale provenienza del richiedente.

2. Avverso l’indicata sentenza ricorre in cassazione con quattro motivi K.S..

3. Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha articolato difesa.

4. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per omessa acquisizione, precisa ed aggiornata, di fonti informative necessarie per la valutazione e decisione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 15, commi 1 e 2, artt. 16 e 17, per non avere la Corte di merito ritenuto la sussistenza dei presupposti necessari al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

3. Con il terzo motivo si denuncia dal ricorrente la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, nella dedotta sussistenza di situazioni lesive dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, integrative di situazioni di vulnerabilità.

4. Con il quarto motivo si fa ancora valere la violazione dell’art. 3 Cost., per il mancato contemperamento tra la tutela dei diritti privati e di quelli pubblici alla sicurezza della nazione, non avendo il ricorrente commesso alcun reato, neppure grave.

5. I motivi di ricorso si prestano, tutti, ad una valutazione di inammissibilità per termini e ragioni di seguito indicati.

6. In materia di ricorso per cassazione l’articolazione dei motivi deve essere tale da consentire al giudice di legittimità non solo di ricondurre le proposte critiche ad una delle figure indicate nell’art. 360 c.p.c., comma 1, ma anche di raccordare, in modo univoco, la motivazione impugnata con una o più delle fattispecie tipiche disciplinate, per contenuti che devono essere esaustivamente esposti.

Là dove quindi il ricorrente in cassazione si limiti ad indicare, a corredo della dedotta violazione di legge, le norme inosservate, come anche definite dall’interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, omettendo però di segnalare in modo concludente quali passaggi del provvedimento impugnato siano integrativi della violazione, il ricorso è inammissibile per sua genericità ed assertività.

Il ricorrente nel denunciare dell’impugnata sentenza la violazione delle norme che presiedono al riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria anche per il passaggio, tutto processuale, da valere in materia di distribuzione degli oneri di allegazione e prova, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3, rispetto alla situazione di pericolo indiscriminato, integrante la fattispecie rischio-paese di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, lett. c), deve segnalare come, in concreto, siffatta regola avrebbe dovuto atteggiarsi e per quali contenuti nel caso di specie essa sia rimasta non osservata, correlando la critica alla decisione impugnata.

6. Il ricorso è quindi in via conclusiva inammissibile.

7.Nulla sulle spese nella mancata costituzione

dell’Amministrazione intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va poi dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

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