Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23481 del 18/11/2016
Cassazione civile sez. trib., 18/11/2016, (ud. 13/11/2015, dep. 18/11/2016), n.23481
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.M., rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Liberatore,
presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma alla via Muggia
n. 21;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma in Via Dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n. 90/22/09, depositata il 12 giugno 2009;
Udita la relazione delle cause svolta nella pubblica udienza del 13
novembre 2015 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;
uditi l’avv. Simona Rendina per il ricorrente e l’avvocato dello
Stato Alessandro Maddalo per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’estinzione del giudizio per
rinuncia al ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
B.M. propose ricorso per cassazione, con due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ha confermato la fondatezza della pretesa avanzata con l’avviso di accertamento del reddito d’impresa, ai fini dell’IRPEF e dell’IRAP per l’anno 1998, avendo ritenuto ingiustificata la riduzione del reddito d’impresa imponibile operata dal giudice di primo grado.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Con atto notificato il 7 luglio 2014 e depositato il successivo 7 ottobre 2015 il contribuente, premesso di aver definito la controversia beneficiando, tra l’altro, della cd. rottamazione delle cartelle, e che in tal modo è cessata la materia del contendere, ha rinunciato al ricorso.
La rinuncia è stata accettata nell’udienza di discussione del 13 novembre 2015.
Ritiene il Collegio che il processo debba essere dichiarato estinto con integrale compensazione delle spese.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso.
Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016