Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23481 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. I, 10/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 10/11/2011), n.23481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16404-2009 proposto da:

I.E. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BARBERINI 86, presso l’avvocato ILARIA SCATENA,

rappresentata e difesa dall’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositato il

12/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

OSSERVA

Ritenuto che I.E., con ricorso del 6 luglio 2009, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Genova depositato in data 12 febbraio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della I. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1-, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare alla ricorrente la somma di Euro 2.000,00 a titolo di equa riparazione;

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 10.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso in riassunzione del 25 settembre 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) la I., asseritamente titolare del diritto al risarcimento dei danni da incidente stradale, aveva proposto – con ricorso del 6-8 giugno 1998 – la relativa domanda dinanzi al Giudice di pace di La Spezia; b) dopo tre gradi di giudizio, la causa era stata definita dalla Corte di cassazione con sentenza del 4 giugno 2007;

che la Corte d’Appello di Genova, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver precisato che l’oggetto del giudizio attiene alla richiesta di indennizzo in relazione alla sola durata del grado di legittimità, introdotto con ricorso del 6 marzo 2003 e definito con la sentenza del 4 giugno 2007, ed aver determinato in due anni il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza di tale grado del processo presupposto -, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in 2 anni ed ha liquidato a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale la somma di Euro 2.000,00, calcolata in base ad un importo annuo di circa Euro 1.000,00.

Considerato che con i due motivi di censura – i quali possono essere esaminati per questioni -, vengono denunciati come illegittimi: a) la considerazione, ai fini della determinazione dell’indennizzo, del periodo eccedente la ragionevole durata del solo grado di legittimità del processo presupposto, anzichè dell’intera durata di quest’ultimo; b) l’applicazione di un parametro di liquidazione dell’indennizzo ingiustificatamente inferiore a quello indicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo; c) l’erronea affermazione per cui la durata ragionevole del giudizio di legittimità deve ritenersi pari a due anni, anzichè ad un anno;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito indicati;

che in particolare, quanto alla censura sub a) e sub c), è costante l’orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, pur essendo possibile individuare degli standard di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest’ultimo si sia articolato in vari gradi e fasi, così come accade nell’ipotesi in cui il giudizio si svolga in primo grado, in appello e in cassazione – come nella specie -, agli effetti dell’apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali occorre, secondo quanto già enunciato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, avere riguardo all’intero svolgimento del processo medesimo, dall’introduzione fino al momento della proposizione della domanda di equa riparazione, dovendosi cioè addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva del processo anzidetto, alla maniera in cui si è concretamente articolato (per gradi e fasi appunto), così da sommare globalmente tutte le durate, atteso che queste ineriscono all’unico processo da considerare, secondo quanto induce a ritenere il fatto che, a norma della citata L. n. 89 del 2001, art. 4, ferma restando la possibilità di proporre la domanda di riparazione durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, tale domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il procedimento stesso, è divenuta definitiva (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 28864 del 2005, 8717 del 2006, 18720 del 2007, 23506 del 2008);

che dunque, contrariamente a quanto affermato dai Giudici a quibus, il processo presupposto ha avuto una durata complessiva di nove anni, con la conseguenza che – detratti sei anni di durata ragionevole – esso ha accumulato un’eccedenza irragionevole di tre anni;

che, in questo senso, deve essere corretta la motivazione in diritto del decreto impugnato, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, nella parte in cui ha considerato la sola eccedenza temporale irragionevole del processo di cassazione anzichè la durata dell’intero processo, essendo il suo dispositivo – come si vedrà – conforme a diritto;

che la censura sub b) è parimenti fondata;

che, infatti, il consolidato orientamento di questa Corte è nel senso che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, di due anni per il giudizio di appello e di un anno per il giudizio di legittimità, si considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che, alla luce dei principi e dei criteri dianzi ribaditi, alla ricorrente spetta l’indennizzo di Euro 3.000,00 per i tre anni di irragionevole durata del processo presupposto, oltre gli interessi dalla data della proposizione della domanda di equa riparazione;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, previa compensazione per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso -, per l’intero, in complessivi Euro 1.250,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 380,00 per diritti ed Euro 820,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio compensate per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro della giustizia al pagamento alla ricorrente della somma di Euro 3.000,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 1.250,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 380,00 per diritti ed Euro 820,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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