Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23481 del 09/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/10/2017, (ud. 15/05/2017, dep.09/10/2017), n. 23481
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25572-2014 proposto da:
C.I., G.G., elettivamente domiciliate in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentate e difese dagli avvocati ANTONIO SESTA e BARBARA
CEGLIE;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2342/2013 del TRIBUNALE di BARI, depositata
l’11/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
G.G. e C.I., eredi di Ga.Gi., ricorrono per cassazione avverso la sentenza con la quale il tribunale di Bari, riformando la decisione del giudice di pace in data 10-7-2009, aveva rigettato la domanda proposta dal predetto Ga. nei confronti dell’agenzia delle entrate per il riconoscimento di interessi di mora su somme pagate a titolo di rimborso dell’Irpef;
l’agenzia delle entrate non ha depositato controricorso;
l’unico motivo del ricorso per cassazione è teso a denunziare la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c., comma 2, in quanto Ga. era deceduto il (OMISSIS) e l’appello era stato a lui notificato presso il procuratore costituito in primo grado, anzichè agli eredi collettivamente e impersonalmente.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, in quanto la morte dell’attore non risulta esser stata dichiarata dinanzi al giudice di pace;
in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento a opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti e al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonchè in quelle successive di sua quiescenza o eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione; tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l’evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300 c.p.c., comma 4, (cfr. Cass. Sez. U n. 15295-14).
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017