Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23480 del 27/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 27/10/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 27/10/2020), n.23480
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – rel. Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29265-2019 proposto da:
G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO FRIGGERI
106, presso lo studio dell’avvocato MICHELE TAMPONI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMIDIA ZANETTI
VITALI, ROMUALDO RICHICHI;
– ricorrente –
contro
C.C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.
NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato GIULIA SARNARI, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2005/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 08/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/09/2020 dal Presidente Relatore Dott. MARIA
ACIERNO.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’Appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l’appello proposto G.A. avverso la sentenza del Tribunale di Siena che aveva dichiarato la separazione personale tra l’appellante ed il coniuge C.G.C.. L’appello mirava a far dichiarare l’invalidità della pronuncia di separazione per la nullità riscontrata nella memoria integrativa che presentava profili d’indeterminatezza quanto alle condizioni economiche e alla residenza effettiva del C., il quale unilateralmente aveva richiesto la pronuncia di sentenza parziale.
A sostegno della decisione la Corte ha affermato che non è ammissibile l’impugnazione fondata su questione di mero rito perchè il giudice d’appello non può limitarsi a dichiarare invalida la pronuncia di primo grado, ma fuori delle tassative ipotesi previste negli artt. 353 e 354 c.p.c. deve decidere nel merito.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione G.A.. Ha resistito con controricorso accompagnato da memoria C.G.C..
Nel primo e secondo motivo viene riproposta la eccezione di nullità della memoria integrativa, in particolare per il pro filo dell’indeterminatezza della residenza che avrebbe dovuto condurre il giudice di primo grado a non pronunciare la separazione e, comunque, in sede d’appello a dichiarare nulla la sentenza parziale.
Le censure che riproducono sostanzialmente i motivi d’appello sono radicalmente infondate in quanto dirette a sostenere la nullità della sentenza parziale di primo grado e la conseguente erroneità della sentenza d’appello sulla base di vizi processuali che ove esistenti, sono del tutto marginali ed inidonei a determinare l’effetto d’invalidità richiesto, essendo il giudizio separativo svoltosi in pieno contraddittorio con l’esercizio pieno del diritto di difesa delle parti, e ben potendo il vincolo essere sciolto per volontà unilaterale di uno dei coniugi, ove sussistano come nella specie tutti i requisiti di legge.
L’intento meramente dilatorio del ricorso derivante dalla prospettazione di tesi “dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito, come costantemente e pacificamente interpretati” (Cass.17814 del 2019;5725 e 15333 del 2020), induce all’applicazione oltre che della soccombenza, della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 3, che determina equitativamente in Euro 4000.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali da liquidarsi in Euro 4000 per compensi ed Euro 100 per esborsi oltre accessori di legge in favore della parte controricorrente. Condanna la parte ricorrente al pagamento di Euro 3000 ex art. 96 c.p.c., comma 3 in favore della parte controricorrente.
Sussistono i requisiti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quarter.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020