Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2348 del 02/02/2010

Cassazione civile sez. III, 02/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 02/02/2010), n.2348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.S., M.M.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA G. AVEZZANA 6, presso lo studio

dell’avvocato DI MAJO ADOLFO, che li rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

INVESTIRE PARTECIPAZIONI SPA, in persona dell’Amministratore

delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 108,

presso lo studio dell’avvocato PESCATORE VALERIO, che la rappresenta

e difende, giusta procura alle liti in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO

D’IMPRESA SPA, in persona dell’Amministratore Delegato, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 108, presso lo studio

dell’Avvocato PESCATORE VALERIO, che la rappresenta e difende giusta

procura alle liti in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19696/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 4/06/08, depositata il 17/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2 009 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

udito l’Avvocato Di Majo Adolfo, difensore dei ricorrenti che si

riporta agli scritti insistendo per l’ammissibilita’ del ricorso e

per la trattazione in P.U.;

udito l’Avvocato Pescatore Valerio, difensore delle controricorrenti

che si riporta agli scritti aderendo alla relazione;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE EDUARDO

VITTORIO che concorda con la relazione scritta.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato l’il febbraio 2009 M.S. e M.M.G. hanno chiesto la revocazione della sentenza, non notificata, n. 19696 – 2008, depositata in data 17 luglio 2008 da questa stessa Corte, con la quale era stato respinto il loro ricorso avverso la sentenza n. 3225/06 della Corte d’Appello di Roma. Le intimate, Agenzia per l’attuazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. e Investire Partecipazioni S.p.A., hanno resistito con separati controricorsi.

2 – Il ricorso e’ inammissibile per due ordini di motivo. In primo luogo la formulazione dell’unico motivo addotto non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre premettere sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

I ricorrenti si limitano a chiedere se il conseguimento di uno scopo espressamente richiamato nelle premesse di un accordo contrattuale possa o meno considerarsi parte integrante di esso, anche in base al principio di buona fede nell’esecuzione del contratto e, per l’effetto, avere carattere impegnativo per entrambi i contraenti.

Un quesito siffatto si rivela astratto poiche’ prescinde dai necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza di cui viene chiesta la revocazione. Inoltre non si presta all’enunciazione di un principio di diritto che, oltre ad essere decisivo della fattispecie, possa essere di applicazione generalizzata. Infatti la risposta al quesito e’ condizionata dall’esame del contratto e dalla valutazione della valenza e del significato delle sue clausole.

3. – Per altro verso, la tesi dei ricorrenti, secondo cui il rigetto del loro secondo motivo di ricorso sarebbe conseguenza della falsa percezione di una circostanza decisiva, quale la supposizione dell’esistenza di un motivo riguardante un diverso apprezzamento dei fatti, non appare inquadrabile nello schema di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4.

Essi assumono di avere eccepito il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti l’una dalla sentenza e l’altra dagli atti e dai documenti di causa.

Ma la sentenza di questa Corte ha proprio negato che il giudice di legittimita’ possa compiere una tale verifica, riservata al giudice di merito.

In ogni caso cio’ dimostra che non si verta in tema di errore percettivo, ma di interpretazione del contenuto del motivo di ricorso e dei limiti del sindacato di legittimita’.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

I ricorrenti hanno presentato memoria; entrambe le parti hanno chiesto d’essere ascoltate in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dai ricorrenti con la memoria e l’audizione in Camera di consiglio non inducono a diversa statuizione poiche’ il quesito formulato alla pag. 14 del ricorso si rivela astratto e perche’ la sentenza di cui viene chiesta la revocazione ha esaminato tutti i motivi di ricorso e motivato le ragioni del proprio dissenso da essi; il precedente di questa Corte (Cass. n. 3359/2009) su cui i ricorrenti fanno leva, non appare in termini;

– Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 20098.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010

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