Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2348 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. III, 01/02/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 01/02/2011), n.2348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1052/2009 proposto da:

INA ASSITALIA SPA (OMISSIS), già Assitalia Le Assicurazione

d’Italia SpA, in persona del suo procuratore speciale, avv. F.

M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. D’AREZZO 32,

presso lo studio dell’avvocato MUNGARI Matteo, che la rappresenta e

difende giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO LUCE SPA (OMISSIS), in persona del suo Presidente e

Amministratore Delegato Avv. S.L., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 2/B, presso lo studio

dell’avvocato LEVATO Biagio Francesco, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

YARNO CINEMATOGRAFICA SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4918/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Seconda Civile, emessa l’11/10/2007, depositata il

22/11/2007; R.G.N. 7578/2003.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato MUNGARI MATTEO;

udito l’Avvocato LEVATO BIAGIO FRANCESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’INA Assitalia S.p.A. propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato essa ricorrente al pagamento, in favore dell’Istituto Luce S.p.A., della somma di Euro 51.646, qualificando come contratto diverso dalla fideiussione, e perciò non soggetto alla decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ., comma 1, il negozio inter partes, teso a garantire l’Istituto Luce dal rischio di inadempimento del contratto, stipulato con la Yarno Cinematografica s.r.l., di produzione e distribuzione del film “Non chiamarmi Omar”.

Resiste con controricorso, pure illustrato da successiva memoria, l’Istituto Luce.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la società ricorrente, sotto il profilo della violazione di legge, lamenta il malgoverno, da parte del giudice di secondo grado, delle regole di ermeneutica contrattuale, assumendo che, dalla comune intenzione delle parti desumibile dal senso letterale delle parole contenute nella polizza n. (OMISSIS), apparirebbe palese l’accessorietà del contratto stipulato con l’Istituto Luce rispetto al contratto da questa concluso con la Yarno Cinematografica.

1.1.- Il mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in difetto di riproduzione del testo integrale della polizza.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente sostiene la medesima tesi, censurando la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione, ravvisabile nel mero riferimento, nella motivazione della sentenza, alla tesi dell’Istituto Luce.

2.1- Il secondo motivo – a parte la mancanza del momento di sintesi richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., secondo l’interpretazione datane dalle Sezioni Unite di questa Corte – è inammissibile in quanto fondato su una erronea ricostruzione della sentenza impugnata, la quale, oltre a fare riferimento ai rilievi dell’Istituto Luce, sviluppa in realtà con congrua ed autonoma motivazione le critiche alla sentenza di primo grado.

La censura sostanziale – che tale motivazione sia erronea, come si legge alla pag. 16 del ricorso – si fonda in realtà su argomenti che richiederebbero un nuovo esame, non consentito al giudice di legittimità, del contratto in questione.

3.- Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.700,00 di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.700,00 di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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