Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23479 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 27/10/2020), n.23479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – rel. Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18978-2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEULADA 55,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MARCONI, rappresentato e

difeso dagli avvocati DANILO CICCARELLI, SERGIO CAPASSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SIRACUSA, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositato il

09/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/09/2020 dal Presidente Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino pakistano M.S..

A sostegno della decisione è stato affermato che le dichiarazioni rese davanti alla Commissione territoriale ed al Tribunale sono state incoerenti e contraddittorie sia in relazione alla sua nazionalità che alla vicenda di persecuzione politica illustrata, così da escludere il rifugio e la protezione sussidiaria nelle due forme individualizzanti contenute nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). In ordine alla lett. c) dalle fonti Easo, aggiornate al 2018 poteva escludersi una situazione generale di violenza indiscriminata proveniente da conflitto armato interno od esterno. In relazione alla protezione umanitaria la prospettazione della situazione di vulnerabilità è stata generica.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero.

Non ha svolto difese la parte intimata.

Nel primo motivo viene dedotto il defetto di motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla contraddittorietà delle dichiarazioni del ricorrente.

Il motivo è inammissibile per radicale difetto di specificità. Deve aggiungersi che la motivazione sulla contraddittorietà delle dichiarazioni, fondata su un accurato esame tra quanto narrato alla Commissione territoriale ed al Tribunale, è del tutto esauriente.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 per non essere stato applicato correttamente il quadro normativo di riferimento per svolgere la valutazione di credibilità. Anche questa censura è del tutto aspecifica limitandosi ad una teoria di riferimenti giurisprudenziali senza riferimento al contenuto del provvedimento impugnato.

Nel terzo motivo si censura sotto il profilo della violazione di legge il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria. La censura è del tutto aspecifica perchè non distingue nell’esposizione neanche le tre diverse forme di protezione sussidiaria e l’umanitaria limitandosi genericamente ad invocare la cooperazione istruttoria officiosa.

In conclusione il ricorso è inammissibile. Non si procede alla statuizione sulle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono i requisiti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

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