Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23479 del 20/09/2019

Cassazione civile sez. I, 20/09/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 20/09/2019), n.23479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16055/2018 proposto da:

I.L., elettivamente domiciliato in Trieste, via Cesare

Battisti n. 4, presso lo Studio legale dell’avv. Andrea Diroma, che

lo rappresenta e difende giusta procura speciale;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato. che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 103/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/05/2019 dal Cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- I.L., cittadino del Ghana, ha proposto ricorso avanti alla Corte di Appello di Trieste avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., del Tribunale di Trieste del 15 maggio 2017 che, confermando la decisione della Commissione territoriale di Gorizia, ha respinto la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e pure quella relativa al permesso per ragioni umanitarie.

Con sentenza depositata il 13 marzo 2018, la Corte giuliana ha respinto l’appello così presentato, rilevando, in particolare, che il racconto dei fatti svolto dal richiedente risulta “privo di qualunque riscontro e non… verosimile”; che la situazione del Paese di provenienza non giustifica, secondo “le notizie provenienti dal sito EASO”, “motivi di particolari timori o di accoglimento delle domande”; che il diritto alla protezione umanitaria non può essere riconosciuto “per il semplice fatto che lo straniero non versi in buone condizioni economiche o di salute, necessitando invece che tale condizione sia l’effetto di una grave violazione dei diritti umani”; che la documentazione prodotta in relazione all’attività lavorativa non è sufficiente per provare una piena integrazione, non ravvisandosi d’altra parte “particolari difficoltà di reintegrazione nel caso di rientro nel Paese di origine”.

2.- Contro questa sentenza, I.L. presenta ricorso, articolando quattro motivi di cassazione.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.- Il ricorrente censura la decisione della Corte di Appello: (i) col primo motivo, assumendo che la valutazione di non credibilità e di genericità del racconto del ricorrente risponde a una “mera opinione” soggettiva del giudice del merito, in spregio alla norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; (ii) col secondo motivo, osservando che il giudice del merito ha “affermato apoditticamente la non credibilità del racconto”, in violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,7,8,14, posto che “stabilire la credibilità di un richiedente non significa pesare la sufficienza della prova”; (iii) col terzo motivo, lamentando che il giudizio del giudice del merito sul Ghana come Paese essenzialmente sicuro” è superficiale, specie perchè trascura il problema dei conflitti tra “etnie”, così violando il disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); (iv) col quarto motivo, per violazione del diritto costituzionale di asilo, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19 comma 1, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 6 dir. comunitaria. n. 115/2008, oltre che per omesso esame di fatto decisivo, in quanto il giudice del merito ha trascurato – nella valutazione relazione alla protezione umanitaria – che “il concetto di salute non è più quello meramente attinente alla sola integrità psico-fisica, ma è quello del generale benessere della persona (come tale ricomprendente ogni situazione di “chiara emarginazione sociale e familiare in patria e la mancanza di opportunità nel proprio paese, opportunità che invece il ricorrente ha in Italia”).

4.- I primi due motivi di ricorso, suscettibili di esame unitario, sono inammissibili.

Va infatti rilevato, al riguardo, che la sentenza della Corte territoriale non si è limitata a formulare un giudizio di non credibilità circa il racconto volto dal ricorrente, ma ha altresì dato peso decisivo, per il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato politico della c.d. protezione sussidiaria, alla situazione socio – politica del Paese di provenienza.

D’altra parte, la censura del ricorrente circa il carattere di “mera opinione soggettiva” della valutazione compiuta dal giudice, in punto di non credibilità e genericità del racconto del richiedente, non va oltre il piano della mera allegazione, non venendo in realtà a svolgere nessun rilievo specifico in proposito.

5.- Il terzo motivo si manifesta inammissibile.

In effetti, lo stesso richiede a questa Corte una nuova valutazione della situazione attualmente in essere nel Paese di origine del ricorrente, che per contro è, di per sè, giudizio di fatto, come tale non sindacabile in sede di legittimità.

D’altra parte, la Corte territoriale ha indicato le specifiche fonti da cui ha tratto la valutazione che ha compiuto sulla situazione attuale del Ghana. Differentemente, il ricorrente non ha inglobato nel proprio atto l’indicazione delle fonti relativa al persistere nell’attuale di gravi conflitti di etnie del richiamato paese.

6.- Il quarto motivo non può essere accolto.

Se è vero che, secondo gli sviluppi della giurisprudenza di questa Corte, l’integrazione sociale può risultare motivo determinante ai fini del riscontro di vulnerabilità individuale del ricorrente, ciò può accadere solo a condizione che la relativa valutazione sia portata al livello della singola fattispecie concreta, nel dimostrato rilievo che la persona, che invoca la protezione umanitaria si sia allontanata da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell’impedimento dei diritti umani inviolabili (Cass., 23 febbraio 2018, n. 4455).

Nel caso di specie, per contro, il ricorrente si limita a un cenno di tratto generico, come sostanzialmente legato alla sussistenza di differenti condizioni di vita nel paese di origine e nel paese di accoglienza.

7.- In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato.

8.- Le spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 2.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi).

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo il disposto dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2019

Sommario

IntestazioneFattoDirittoP.Q.M.

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