Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23479 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 18/11/2016, (ud. 13/11/2015, dep. 18/11/2016), n.23479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

L.G., rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Avanzato

ed elettivamente domiciliato in Roma presso L’avv. Giulio Valenti

alla via Manfredi n. 11;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 112/25/09, depositata il 9 giugno 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13

novembre 2015 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

udito l’avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con un motivo nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che, rigettandone l’appello, nel giudizio introdotto da L.G. con l’impugnazione della cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo, conseguente al controllo del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, IRPEG della dichiarazione per l’anno 2001, per effetto del conseguente disconoscimento della validità dell’istanza di condono della L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, non perfezionatosi per omissione dei versamenti successivi alla prima rata, ha ritenuto che anche per il perfezionamento della definizione ai sensi del detto art. 9 bis, poteva trovare applicazione la disciplina prevista per la chiusura delle liti pendenti regolata dal successivo art. 16.

Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 bis, l’amministrazione ricorrente assume che l’omesso versamento dei tributi dovuti entro i termini fissati con l’istanza di rateizzazione determina l’inefficacia della domanda di condono presentata ai sensi dell’art. 9 bis della legge in rubrica, e che avrebbe pertanto errato il giudice d’appello nel ritenere valido il condono nonostante il mancato pagamento dell’ultima rata alla scadenza.

Il ricorso è fondato.

Secondo il fermo orientamento di questa Corte, infatti, “il condono previsto dalla L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9 bis, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate della L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se tale condizione venga rispettata essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive” (ex multis, Cass. n. 10650 del 2013).

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

In considerazione dell’epoca di formazione della giurisprudenza di riferimento, le spese del giudizio vanno compensate fra le parti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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