Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23479 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. I, 10/11/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 10/11/2011), n.23479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONCERIA KERALA S.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore

p.t. R.L., elettivamente domiciliata in Roma, al viale

del Vignola n, 11, presso l’avv. LEONE GENNARO, dal quale, unitamente

all’avv. CASELLA ROBERTO del foro di Firenze, è rappresentata e

difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA LORD MAN S.N.C. DI MONTEVERDE LIVIO &

NICOLELLI

FRANCO E DI MONTEVERDE LIVIO E NICOLELLI FRANCO, in persona del

curatore dott. R.P., elettivamente domiciliato in Roma,

alla via Benaco n. 5, presso l’avv. MORABITO MARIA CHIARA, unitamente

all’avv. LIBERINI DANIELE del foro di Fermo, dal quale è

rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 377/08,

pubblicata il 14 giugno 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4

ottobre 2011 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. APICE Umberto, il quale ha concluso per la

dichiarazione d’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con sentenza del 13 novembre 2002, il Tribunale di Fermo accolse l’azione revocatoria fallimentare proposta dal fallimento della Lord Man S.n.c. di Monteverde Livio e Nicoletti Franco e dei soci illimitatamente responsabili M.L. e N.F. nei confronti della Conceria Kerala S.r.l., dichiarando inefficaci, ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 67, comma 2, i pagamenti eseguiti dalla società fallita in favore della convenuta per complessivi Euro 34.602,61.

2. – L’impugnazione proposta dalla Conceria Kerala è stata rigettata dalla Corte d’Appello di Ancona con sentenza del 14 giugno 2008.

Premesso che la prova della scientia decoctionis può essere raggiunta anche in via presuntiva, sulla base di indizi idonei a comprovare anche in via indiretta la conoscenza effettiva, e non già meramente potenziale, dello stato d’insolvenza da parte all’accipiens, la Corte ha ritenuto che nella specie tale conoscenza potesse essere desunta dalle deposizioni rese in primo grado dai rappresentanti della Conceria Kerala, i quali avevano dichiarato di conoscere la situazione commerciale e la solvibilità delle ditte con cui trattavano, nonchè dalla circostanza che la Lord Man aveva sede nella medesima località in cui operavano i predetti rappresentanti, e dalle donazioni di immobili poste in essere dai soci della società fallita. Ha aggiunto che la società convenuta era consapevole dell’andamento del rapporto commerciale intercorso con la Lord Man e dell’esposizione debitoria da quest’ultima accumulata, avendo richiesto nei suoi confronti un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Ha ritenuto infine che la scientia decoctionis non potesse essere esclusa in virtù dell’avvenuto rilascio, a copertura della predetta esposizione, di titoli cambiari andati a buon fine, in quanto il relativo pagamento, che costituiva oggetto della revocatoria, non denotava una situazione di normalità dell’andamento aziendale.

3. – Avverso la predetta sentenza la Conceria Kerala propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Il fallimento resiste con controricorso, illustrato anche con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la scientia decoctionis sulla base di una lettura meramente parziale delle deposizioni rese dai testimoni, dalle quali risultava che all’epoca dei pagamenti non era emerso alcun elemento negativo in ordine alla solvibilità della società fallita. La Corte d’Appello ha conferito rilievo alla dichiarazione dei testi, secondo cui essi erano a conoscenza della situazione economica dei clienti, senza considerare che si trattava di semplici rappresentanti di pellame e che essa ricorrente non era in grado di cogliere i sintomi dello stato d’insolvenza, essendo titolare di una piccola conceria in una provincia diversa da quella in cui aveva sede la società fallita e non disponendo dell’esperienza specifica, degli strumenti d’indagine e dei mezzi d’informazione propri di un operatore professionale qualificato.

2. – Con il secondo motivo, la Conceria Kerala deduce l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha desunto la scientia decoctìonis dall’avvenuta richiesta ad opera di essa ricorrente di un decreto ingiuntivo nei confronti della società poi fallita, in tal modo equiparando alla conoscenza dello stato d’insolvenza quella di una situazione di difficoltà economica meramente temporanea, senza considerare che l’avvenuta estinzione dell’intero debito da parte della Lord Man a pochi mesi di distanza dalle scadenze pattuite e con mezzi normali di pagamento costituiva una circostanza idonea ad ingenerare in essa ricorrente il convincimento che la debitrice versasse in uno stato di temporanea illiquidità, poi superata.

3, – Il ricorso è inammissibile.

L’impugnazione ha infatti ad oggetto una sentenza pubblicata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ma anteriore all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, e ad essa si applica pertanto l’art. 366-bis cod. proc. civ., il quale prescrive, nel secondo periodo, che nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso deve contenere, a pena d’inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Tali indicazioni risultano sostanzialmente assenti nel ricorso in esame, essendosi la ricorrente limitata a denunciare l’omissione, l’insufficienza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata con riferimento ad una pluralità di profili dell’accertamento in essa contenuto, astenendosi però dal far precedere o seguire ciascun motivo d’impugnazione da un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto prescritto dall’art. 366-bis cit., comma 1 per il caso in cui vengano fatti valere vizi riconducibili all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 4) idoneo a circoscrivere puntualmente i limiti delle censure proposte, e ad evitare quindi che la formulazione del ricorso ingeneri incertezze in sede di valutazione della sua ammissibilità e fondatezza (cfr. Cass., Sez. U., 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass., Sez. lav., 25 febbraio 2009, n. 4556; Cass., Sez. 3, 7 aprile 2008, n. 8897).

L’indicazione prescritta dalla norma in esame, pur non essendo soggetta a rigidi canoni formali, postula che in una parte del motivo o comunque del ricorso a ciò specificamente e riassuntivamente destinata la parte enuclei, dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno della censura, il fatto al cui accertamento la stessa si riferisce e le ragioni che la sorreggono, in modo da consentire di individuare ictu oculi la questione sottoposta all’esame del Giudice di legittimità (cfr. Cass., Sez. 3, 30 dicembre 2009, n. 27680;

Cass., Sez. lav., 25 febbraio 2009, n. 4556, cit.). Quest’esigenza non può quindi ritenersi soddisfatta allorquando, come nella specie, la parte ricorrente si sia limitata ad evidenziare alcuni passi del ricorso, riportandoli in neretto o in maiuscolo o sottolineandoli, in modo da porre in risalto una pluralità di circostanze ed argomentazioni, senza però specificare con chiarezza i fatti cui si riferiscono le critiche sollevate e le relative ragioni di censura, ma confondendo gli uni con le altre: in tal caso, infatti, non può dirsi che l’individuazione dei fatti controversi costituisca oggetto di un’opera di puntualizzazione compiuta dallo stesso ricorrente, essendo la stessa possibile soltanto attraverso la lettura completa della complessiva illustrazione dei motivi, e configurandosi pertanto come il risultato di un’attività interpretativa rimessa al lettore.

4. – Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la Conceria Kerala S.r.l. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 1.700,00, ivi compresi Euro 1.500,00 per onorario ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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