Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23478 del 18/11/2016
Cassazione civile sez. trib., 18/11/2016, (ud. 13/11/2015, dep. 18/11/2016), n.23478
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma in Via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
COSTRUZIONI GENERALI srl;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia n. 79/19/09, depositata il 4 maggio 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13
novembre 2015 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;
udito l’avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con due motivi nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che, rigettandone l’appello, nel giudizio introdotto dalla srl Costruzioni Generali con l’impugnazione di una cartella di pagamento recante, per quanto ancora rileva, iscrizione a ruolo di IRPEG, in relazione alla quale era stata presntata istanza di definizione ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, con il versamento della sola prima rata, ha dichiarato valida ed efficace la definizione, osservando che “la presentazione della domanda ed il versamento della prima delle rate dovute determina la definitiva sostituzione dell’obbligazione assunta dal contribuente con la presentazione della domanda di condono all’obbligazione tributaria preesistente, con liberazione del contribuente dal pagamento della sanzione”.
La società contribuente non ha svolto attività nella presente sede.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 bis e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, l’amministrazione ricorrente assume che nell’ipotesi di condono di cui alla prima disposizione in rubrica, l’omesso versamento dei tributi dovuti e non versati entro i termini fissati con l’istanza di rateizzazione determini l’inefficacia della definizione, con conseguente facoltà per l’ufficio di iscrivere a ruolo D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 14, le somme originariamente dovute, decurtate dell’importo corrisposto, maggiorate degli interessi legali e delle sanzioni di cui alla seconda disposizione in rubrica; con il secondo motivo denuncia insufficiente motivazione della sentenza per aver riconosciuto valido il condono, senza chiarire l’iter logico argomentativo che ha condotto a preferire quella interpretazione della norma.
Il primo motivo del ricorso è fondato, assorbito l’esame del secondo motivo.
Secondo il fermo orientamento di questa Corte, infatti, “il condono previsto dalla L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9 bis, relativo alla possibilità di definire gli avessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se tale condizione venga rispettata essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive” (ex multis, Cass. n. 10650 del 2013).
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.
In considerazione dell’epoca di formazione della giurisprudenza di riferimento, le spese del giudizio vanno compensate fra le parti.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
Dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016