Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23478 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/10/2017, (ud. 16/05/2017, dep.06/10/2017),  n. 23478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16266-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ FUNIVIA ARABRA MARMOLADA SOEMA SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA GONDAR 22, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONELLI,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DOMENICO SAGUI

PASCALIN e MAURIZIO PANIZ;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 37/7/2016 della COMNIISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA, depositata il 11/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la parte contribuente ha resistito con controricorso, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR del Veneto, relativa ad un avviso di accertamento che rettificava il classamento di un’unità immobiliare costituita da un interrato in cemento armato con sovrastante prefabbricato, ospitante la stazione di arrivo e la cabina di controllo di un impianto di risalita, per il quale la società contribuente aveva proposto la categoria E/1, mentre l’ufficio aveva attribuito la categoria D/8, denunciando la violazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2 commi 40 e ss. e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8 in combinato disposto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente i giudici d’appello avevano ritenuto che la stazione di arrivo dell’impianto di risalita della funivia non potesse essere “scorporato” catastalmente dall’impianto stesso quale unità autonoma, attesa la natura di servizio di trasporto privato della funivia, volto a realizzare con finalità commerciali, interessi meramente turistici e sportivi.

Il collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il ricorso è fondato.

In relazione a un precedente, tra le stesse parti, avente oggetto analogo, questa Corte ha ritenuto che “(…) E’ pacifico nel caso di specie che si discute di un “impianto di risalita” funzionale alle piste sciistiche gestite dalla contribuente. Dunque non sussiste il presupposto del classamento come ” mezzo pubblico di trasporto”, classamento che presuppone evidentemente una, sia pur parziale, utilizzabilità delle struttura come “mezzo di trasporto” a disposizione del pubblico. Mentre un “impianto di risalita” svolge una esclusiva funzione commerciale di ausilio ed integrazione dell’uso delle piste sciistiche. Resta dunque solo da stabilire se nel calcolo del valore di costruzione e quindi della rendita catastale debbano essere conteggiati anche gli impianti fissi. E la risposta non può che essere positiva. In quanto l’art. 1 quinquies aggiunto dalla Legge di conversione n. 88 del 2005 al D.L. n. 44 del 2005 non ha fatto altro che esplicitare un principio generale dell’ordinamento: i beni immobili coinvolgono non solo il suolo ed i fabbricati ma anche tutte le strutture fisse che concorrono al pregio ad alla utilizzabilità degli immobili stessi (…)” (Cass. n. 4541/15, si veda anche Cass. ord. n. 3733/15 che, con riferimento ad impianti di risalita funzionali al servizio di piste sciistiche, ha affermato che non sussiste il presupposto del classamento come “mezzo pubblico di trasporto”, che presuppone una sia pur parziale utilizzabilità della struttura come mezzo di trasporto a disposizione del pubblico, laddove un impianto di risalita svolge un’esclusiva funzione commerciale di ausilio ed integrazione dell’uso delle piste sciistiche, in termini, Cass. ord. n. 6067/17).

Nel caso di specie, dove è questione del classamento della stazione di arrivo della funivia e del prefabbricato sovrastante, l’impianto a cui detto immobile accede, non può considerarsi un mezzo pubblico di trasporto, atteso che le finalità alle quali è volto, di tipo turistico-sportivo e le modalità di esercizio dell’impianto, meramente commerciali, consentono di poter ritenere autonomamente classificabile il manufatto oggetto di controversia.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito della già operata compensazione da parte della CTP e della CTA ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la società intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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